Language of document : ECLI:EU:T:2014:185

ORDINANZA DEL TRIBUNALE (Terza Sezione)

31 marzo 2014 (*)

«Ricorso di annullamento – Contributo finanziario della Comunità a favore di progetti di interesse comune nel settore delle reti transeuropee dei trasporti e dell’energia – Mancanza di incidenza diretta – Atto non impugnabile – Atto preparatorio – Irricevibilità»

Nella causa T‑270/13,

Società per l’aeroporto civile di Bergamo-Orio al Serio SpA (SACBO SpA), con sede in Grassobbio (Italia), rappresentata da M. Muscardini e G. Greco, avvocati,

ricorrente,

contro

Commissione europea, rappresentata da J. Hottiaux ed E. Montaguti, in qualità di agenti,

Agenzia esecutiva per l’innovazione e le reti (INEA), rappresentata da I. Ramallo, in qualità di agente, e da M. Merola, M.C. Santacroce e L. Armati, avvocati,

convenute,

avente ad oggetto la domanda di annullamento della decisione del 18 marzo 2013 dell’Agenzia esecutiva per la rete transeuropea di trasporto (TEN-T EA) relativa a taluni costi sostenuti in occasione della realizzazione di uno studio di fattibilità per lo sviluppo dell’intermodalità dell’aeroporto di Bergamo-Orio al Serio (Italia) a seguito del contributo finanziario concesso dalla Commissione all’Ente Nazionale per l’Aviazione Civile (ENAC),

IL TRIBUNALE (Terza Sezione),

composto da S. Papasavvas (relatore), presidente, N.J. Forwood ed E. Bieliūnas, giudici

cancelliere: E. Coulon

ha emesso la seguente

Ordinanza

 Fatti

1        La ricorrente, la Società per l’aeroporto civile di Bergamo-Orio al Serio SpA (SACBO SpA), è una società di diritto privato, concessionaria della gestione e dello sviluppo dell’aeroporto di Bergamo-Orio al Serio (Italia) in virtù di una convenzione aeroportuale stipulata con l’Ente Nazionale per l’Aviazione Civile (ENAC), ente pubblico avente compiti di regolazione tecnica, certificazione, vigilanza e controllo nel settore dell’aviazione civile in Italia. La ricorrente provvede anche alle infrastrutture e alle installazioni necessarie allo svolgimento delle attività aeroportuali.

2        In conformità al regolamento (CE) n. 58/2003 del Consiglio, del 19 dicembre 2002, che definisce lo statuto delle agenzie esecutive incaricate dello svolgimento di alcuni compiti relativi alla gestione dei programmi comunitari (GU 2003, L 11, pag. 1), e alla sua decisione 2007/60/CE, del 26 ottobre 2006, che istituisce l’Agenzia esecutiva per la rete transeuropea di trasporto, in applicazione del regolamento (CE) n. 58/2003 (GU 2007, L 32, pag. 88), la Commissione delle Comunità europee, con decisione C (2007) 5282 def., del 5 novembre 2007, modificata con decisione C (2008) 5533 def., del 7 ottobre 2008, ha delegato all’Agenzia esecutiva per la rete transeuropea di trasporto (TEN‑T EA), divenuta Agenzia esecutiva per l’innovazione e le reti (INEA), la supervisione sul contributo finanziario concesso a favore di progetti di interesse comune a carico del bilancio della rete transeuropea di trasporto.

3        Nel maggio 2009, a seguito del bando annuale promosso dalla Commissione ai sensi del regolamento (CE) n. 680/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2007, che stabilisce i principi generali per la concessione di un contributo finanziario della Comunità nel settore delle reti transeuropee dei trasporti e dell’energia (GU L 162, pag. 1), l’ENAC ha presentato domanda di finanziamento di uno studio di fattibilità sull’intermodalità dell’aeroporto di Orio al Serio.

4        Con decisione C (2010) 1108, del 5 marzo 2010, la Commissione ha incluso lo studio di fattibilità relativo all’aeroporto di Orio al Serio nell’elenco dei progetti selezionati, prevedendo un contributo finanziario pari, al massimo, al 50% del costo totale approvato.

5        Con decisione C (2010) 4456, del 24 giugno 2010 (in prosieguo: la «decisione del 24 giugno 2010»), la Commissione ha disposto la concessione all’ENAC di un contributo finanziario dell’Unione europea pari a EUR 800 000 per la realizzazione del suddetto studio di fattibilità.

6        Successivamente alla definitiva conclusione dello studio di fattibilità, la TEN‑T EA ha comunicato all’ENAC, con una lettera datata 18 marzo 2013 (in prosieguo: l’«atto impugnato»), che taluni costi sostenuti in occasione della realizzazione del progetto in questione non potevano essere approvati a causa del mancato rispetto delle norme in materia di appalti pubblici e che, di conseguenza, doveva essere restituita una somma pari a EUR 158 517,54. La lettera invitava poi l’ENAC a presentare le proprie osservazioni entro un mese e precisava che una nota di addebito gli sarebbe stata notificata in un momento successivo.

 Procedimento

7        Con atto introduttivo depositato nella cancelleria del Tribunale il 21 maggio 2013, la ricorrente ha proposto il presente ricorso.

8        Con atti separati depositati nella cancelleria del Tribunale rispettivamente il 5 e il 9 agosto 2013, la Commissione e la TEN‑T EA hanno sollevato eccezioni di irricevibilità, ai sensi dell’articolo 114, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale.

9        Con atto depositato nella cancelleria del Tribunale il 10 settembre 2013, la Repubblica di Polonia ha chiesto di intervenire nella presente causa a sostegno delle conclusioni della ricorrente, ai sensi dell’articolo 115 del regolamento di procedura.

10      Il 28 settembre 2013 la ricorrente ha depositato le sue osservazioni sulle eccezioni di irricevibilità.

11      A seguito della modifica della composizione delle sezioni del Tribunale, il giudice relatore è stato assegnato alla Terza Sezione alla quale, di conseguenza, è stata attribuita la presente causa.

 Conclusioni delle parti

12      La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

–        annullare l’atto impugnato, con ogni conseguenza di legge;

–        condannare la Commissione alle spese.

13      La Commissione chiede che il Tribunale voglia:

–        respingere il ricorso in quanto manifestamente irricevibile;

–        condannare la ricorrente alle spese.

14      L’INEA chiede che il Tribunale voglia:

–        respingere il ricorso in quanto manifestamente irricevibile ai sensi dell’articolo 111 del regolamento di procedura o, in subordine, in quanto irricevibile;

–        condannare la ricorrente alle spese.

 In diritto

15      In forza dell’articolo 114, paragrafo 1, del regolamento di procedura, se una parte lo chiede, il Tribunale può statuire sull’irricevibilità senza impegnare la discussione nel merito. Ai sensi del paragrafo 3 dello stesso articolo, salvo contraria decisione del Tribunale, il procedimento prosegue oralmente.

16      Nel caso di specie, il Tribunale ritiene di essere sufficientemente edotto sulla base della documentazione contenuta nel fascicolo e decide pertanto di statuire senza passare alla fase orale del procedimento.

17      La Commissione e l’INEA eccepiscono l’irricevibilità del ricorso sostenendo che la ricorrente non è né direttamente né individualmente interessata dall’atto impugnato, che quest’ultimo non è un atto impugnabile ai sensi dell’articolo 263 TFUE, e che il ricorso doveva essere proposto esclusivamente contro l’INEA.

18      In primo luogo, l’INEA sostiene che la ricorrente non è né direttamente né individualmente interessata dall’atto impugnato.

19      A questo proposito, occorre rilevare che l’atto impugnato è indirizzato all’ENAC in quanto beneficiario del contributo finanziario in questione.

20      Ebbene, secondo l’articolo 263, quarto comma, TFUE, una persona fisica o giuridica può proporre un ricorso contro una decisione presa nei confronti di un altro soggetto soltanto se tale decisione la riguarda direttamente e individualmente.

21      Quanto al requisito dell’incidenza diretta, risulta da una costante giurisprudenza che il requisito per cui una persona fisica o giuridica dev’essere direttamente interessata dalla decisione che costituisce oggetto del ricorso, previsto dall’articolo 263, quarto comma, TFUE, richiede che sussistano due condizioni cumulative, e cioè, in primo luogo, che il provvedimento dell’Unione contestato produca direttamente effetti sulla situazione giuridica del singolo e, in secondo luogo, che esso non lasci alcun potere discrezionale ai destinatari dello stesso incaricati della sua applicazione, la quale deve avere carattere meramente automatico e derivare dalla sola normativa dell’Unione, senza intervento di altre norme intermedie (v. sentenza della Corte del 22 marzo 2007, Regione Siciliana/Commissione, C‑15/06 P, Racc. pag. I‑2591, punto 31 e giurisprudenza citata).

22      La ricorrente sostiene di essere direttamente interessata dall’atto impugnato e fa leva, innanzitutto, sulla sentenza della Corte dell’11 novembre 1981, IBM/Commissione (60/81, Racc. pag. 2639, punto 9), e sulle sentenze del Tribunale del 24 marzo 1994, Air France/Commissione (T‑3/93, Racc. pag. II‑121, punto 43), e del 4 marzo 1999, Assicurazioni Generali e Unicredito/Commissione (T‑87/96, Racc. pag. II‑203, punto 37), secondo le quali, a parere della ricorrente, per stabilire se un atto di un’istituzione dell’Unione riguardi direttamente una persona fisica o giuridica ai sensi dell’articolo 263 TFUE, occorre esaminarne la natura effettiva al fine di accertare se, indipendentemente dalla sua forma, esso abbia un’incidenza immediata sugli interessi di tale persona, modificando così in misura rilevante la sua situazione giuridica.

23      La ricorrente sostiene che, in applicazione di tale giurisprudenza, essa dovrebbe essere considerata come il vero beneficiario del contributo in questione. A questo proposito, essa rileva di aver ricevuto copia dell’atto impugnato e fa presente che gli articoli 2 e 3 della convenzione che regolamenta il finanziamento comunitario relativo alla realizzazione di uno studio di fattibilità per lo sviluppo dell’intermodalità dell’aeroporto di Bergamo-Orio al Serio, conclusa tra la stessa e l’ENAC, prevedono espressamente che beneficiaria del finanziamento sia la ricorrente stessa. Essa fa notare anche di aver beneficiato dell’anticipo di EUR 400 000, che la relativa fideiussione è stata costituita a suo nome e che le somme richieste con l’atto impugnato rimarranno a suo carico, conformemente all’articolo 8.2, paragrafo 2, della citata convenzione.

24      Tuttavia, tale argomento non può essere accolto. Da un lato, è giocoforza constatare che le sentenze richiamate al precedente punto 22 illustrano in realtà la giurisprudenza costante, secondo la quale costituiscono atti o decisioni impugnabili con ricorso di annullamento i provvedimenti produttivi di effetti giuridici obbligatori che incidono sugli interessi del ricorrente modificandone in modo significativo la situazione giuridica. Tali sentenze sono quindi irrilevanti al fine di valutare la legittimazione attiva della ricorrente.

25      Dall’altro lato, comunque, la ricorrente non può essere considerata il vero beneficiario del contributo in questione.

26      Innanzitutto, dalla documentazione contenuta nel fascicolo emerge che la citata domanda di contributo finanziario per la realizzazione dello studio di fattibilità, sebbene presentata ad iniziativa della ricorrente e redatta da quest’ultima, è stata presentata alla Commissione dall’ENAC. Inoltre, la decisione del 24 giugno 2010 e l’atto impugnato indicano come beneficiario del finanziamento comunitario il solo ENAC. Di conseguenza, titolare del diritto al contributo in questione è l’ENAC. Peraltro, è giocoforza constatare che tanto la decisione del 24 giugno 2010, quanto l’atto impugnato, indicano la ricorrente come soggetto incaricato della realizzazione del progetto, e non come beneficiaria del contributo.

27      Poi, il fatto che l’atto impugnato rimproveri alla ricorrente il mancato rispetto delle norme che, ai sensi della decisione del 24 giugno 2010, il beneficiario era tenuto a rispettare, non significa che la stessa sia il vero beneficiario del contributo in questione. Infatti, come ricordato al precedente punto 26, tanto la decisione del 24 giugno 2010 quanto l’atto impugnato designano l’ENAC come unico beneficiario. Inoltre, il fatto che la decisione del 24 giugno 2010 elencasse le norme che il beneficiario del contributo finanziario doveva rispettare non impediva a quest’ultimo di delegare la realizzazione del progetto, pur rimanendo responsabile degli inadempimenti posti in essere.

28      Infine, e per analogia, va rilevato che la Corte ha già affermato che la designazione, in una decisione di concessione di un contributo finanziario comunitario, di un ente regionale o locale come autorità responsabile della realizzazione di un progetto finanziato dal Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) non implica che tale ente sia esso stesso titolare del diritto al suddetto contributo (sentenza Regione Siciliana/Commissione, cit., punto 32), e che neppure il fatto che tale ente sia menzionato, nell’allegato alla decisione di concessione, come autorità responsabile della domanda di contributo finanziario comporta come conseguenza che l’ente si trovi in un rapporto diretto con il contributo comunitario, considerato peraltro che la decisione di concessione precisa il vero beneficiario (v., in tal senso, sentenza Regione Siciliana/Commissione, cit., punto 36).

29      Da quanto precede risulta che l’ENAC è l’unico beneficiario del contributo finanziario in questione. La ricorrente non può dunque avvalersi della sua pretesa qualità di «beneficiario effettivo» per dimostrare di essere direttamente interessata dall’atto impugnato.

30      La ricorrente afferma, inoltre, che l’atto impugnato comporta effetti giuridici immediati come la riduzione del finanziamento previsto con conseguente accollo da parte della stessa delle relative spese già sostenute o un obbligo di restituzione. La stessa conclude pertanto che l’atto impugnato incide direttamente sulla sua situazione giuridica.

31      Tuttavia, è giocoforza constatare che tale atto non impone all’ENAC la restituzione immediata delle somme indebitamente versate. Inoltre, è pacifico che l’atto impugnato non contiene riferimenti alla ricorrente e non può essere pertanto interpretato nel senso di imporre all’ENAC di esigere dalla stessa la restituzione delle somme in questione. Peraltro, occorre rilevare che il recupero delle somme da parte dell’ENAC presso la ricorrente, ammesso che avvenga, sarebbe conseguenza della sola volontà di questi due soggetti, quale espressa nella convenzione richiamata al precedente punto 23, e non dell’atto impugnato. Infatti, è la suddetta convenzione a stabilire che la ricorrente cofinanzi lo studio in questione e che le somme non ritenute in regola dalla Commissione rimangano a carico della stessa.

32      Da quanto precede emerge dunque che l’atto impugnato non produce alcun effetto diretto sulla situazione giuridica della ricorrente.

33      Gli altri argomenti della ricorrente non invalidano tale conclusione.

34      Innanzitutto, la ricorrente sostiene che la decisione del 24 giugno 2010 indica espressamente che il cofinanziamento del progetto spetta al promotore dell’azione e prevede l’istituzione, ad opera dello stesso, di un comitato di gestione e di un comitato esecutivo, formato dall’ENAC e dalla ricorrente stessa, in quanto organismo di attuazione, responsabile della guida strategica delle azioni tecniche e delle raccomandazioni previste dal progetto. Essa rileva anche che lo Strategic action plan dalla stessa redatto, nel quale essa è indicata come soggetto attuatore e responsabile del progetto, è stato approvato dalla TEN‑T EA. La ricorrente aggiunge di essere stata interlocutore diretto della suddetta agenzia nella fase precedente all’atto impugnato e da ciò desume che i suoi rapporti con tale agenzia erano ufficiali. Tuttavia, va rilevato che i due documenti sopra menzionati precisano anche che il beneficiario del contributo finanziario è l’ENAC e che quest’ultimo si è impegnato a realizzare il progetto in questione sotto la propria responsabilità. Pertanto, nonostante i rapporti esistenti tra la TEN‑T EA e la ricorrente, tali documenti non permettono di affermare la legittimazione attiva di quest’ultima.

35      Inoltre, nelle osservazioni sulle eccezioni di irricevibilità, la ricorrente richiama l’articolo III.3.9 dell’allegato III alla decisione del 24 giugno 2010 ai sensi del quale, in sostanza, il beneficiario è informato che, a norma dell’articolo 299 TFUE, la Commissione può formalizzare la constatazione di un obbligo pecuniario a carico di persone che non siano gli Stati, con decisione che costituisce titolo esecutivo. La ricorrente ne deduce che la Commissione potrebbe rivolgersi ad essa per recuperare le somme indebitamente versate alla stessa senza passare per l’ENAC, che la ricorrente assimila a uno Stato membro. Tuttavia, neppure una simile argomentazione può essere accolta, in quanto la decisione del 24 giugno 2010 riguarda soltanto il beneficiario del contributo finanziario, cioè l’ENAC. Di conseguenza, la suddetta decisione non può essere interpretata come prova della legittimazione attiva di un soggetto diverso dal beneficiario.

36      Da tutto quanto precede risulta che la ricorrente non è direttamente interessata dall’atto impugnato. Pertanto, e senza che sia necessario pronunciarsi sul requisito dell’incidenza individuale, la ricorrente non è legittimata a ricorrere contro l’atto impugnato.

37      In secondo luogo, la Commissione e l’INEA sostengono che l’atto impugnato non costituisce un atto impugnabile con ricorso di annullamento ai sensi dell’articolo 263 TFUE.

38      A questo proposito, occorre ricordare la giurisprudenza costante secondo cui costituiscono atti che possono essere oggetto di un ricorso di annullamento ai sensi dell’articolo 263 TFUE solo i provvedimenti che producono effetti giuridici obbligatori idonei a incidere sugli interessi del ricorrente, modificando in misura rilevante la situazione giuridica di questo (sentenza IBM/Commissione, cit., punto 9, e ordinanza della Corte del 4 ottobre 1991, Bosman/Commissione, C‑117/91, Racc. pag. I‑4837, punto 13).

39      Inoltre, secondo una giurisprudenza costante, al fine di stabilire se un atto è impugnabile occorre tener conto della sostanza dell’atto di cui si invoca l’annullamento, mentre la forma che esso riveste rimane, in linea di principio, irrilevante a tale scopo (sentenze della Corte IBM/Commissione, cit., punto 9, e del 28 novembre 1991, Lussemburgo/Parlamento, C‑213/88 e C‑39/89, Racc. pag. I‑5643, punto 15).

40      Dalla stessa giurisprudenza emerge che, in linea di principio, quando si tratti di atti o di decisioni la cui elaborazione avviene in varie fasi, in particolare al termine di un procedimento interno, costituiscono atti impugnabili solamente quei provvedimenti che stabiliscono in modo definitivo la posizione dell’autore dell’atto al termine del procedimento stesso, con esclusione dei provvedimenti provvisori destinati a preparare la decisione finale (sentenza IBM/Commissione, cit., punto 10, e sentenza del Tribunale del 7 marzo 2002, Satellimages TV5/Commissione, T‑95/99, Racc. pag. II‑1425, punto 32).

41      La situazione sarebbe differente soltanto se gli atti o le decisioni adottati nel corso della fase preparatoria non solo possedessero le caratteristiche giuridiche descritte in precedenza, ma costituissero essi stessi anche il momento conclusivo di un procedimento speciale, distinto da quello che permette all’autore dell’atto di adottare la decisione nel merito (sentenza IBM/Commissione, cit., punto 11).

42      In via preliminare, occorre descrivere il procedimento nell’ambito del quale è stato adottato l’atto impugnato. In particolare, dalle disposizioni della decisione del 24 giugno 2010 emerge che, una volta concluso il progetto per il quale il contributo finanziario è stato concesso, la Commissione stabilisce l’importo definitivo del suddetto contributo e, di conseguenza, l’importo del saldo del contributo finanziario ancora dovuto al beneficiario. A tal fine, essa prende in considerazione i costi che la stessa ritiene approvabili e l’importo totale dei versamenti già effettuati al beneficiario. Quando l’importo cumulato dei pagamenti precedentemente effettuati supera l’importo dovuto al beneficiario, la Commissione emette un ordine di recupero per l’importo in eccesso (articolo III.3.8, paragrafo 8, dell’allegato III alla decisione del 24 giugno 2010). Essa notifica successivamente al beneficiario una nota di addebito che precisa l’importo dovuto nonché il termine per il pagamento e la procedura da seguire per il rimborso di tale somma. Se il pagamento non è effettuato entro i termini, all’importo dovuto si applicano interessi al tasso indicato all’articolo III.3.6 dell’allegato III alla decisione del 24 giugno 2010. La Commissione può a quel punto decidere di recuperare la suddetta somma sia mediante compensazione, sia attingendo alla fideiussione, sia emettendo un titolo esecutivo (articolo III.3.9 dell’allegato III alla decisione del 24 giugno 2010).

43      Nel caso di specie va rilevato, da un lato, che l’atto impugnato è quello con cui la TEN‑T EA ha informato il beneficiario dell’importo finale del contributo finanziario e gli ha comunicato, di conseguenza, l’importo delle somme da restituire. Il suddetto atto precisa anche che, per quanto riguarda la procedura di recupero, l’ENAC avrebbe ricevuto una nota di addebito contenente l’indicazione dell’importo da restituire alla Commissione e la descrizione dettagliata delle modalità di rimborso e, in particolare, del termine per il versamento.

44      Risulta dunque che l’atto impugnato non obbliga il destinatario a versare la somma di EUR 158 517,54, ma lo informa semplicemente del fatto che tale somma dovrà essere restituita alla Commissione. Tale atto dunque è un semplice atto preparatorio che precede l’adozione di una decisione della Commissione di avviare o meno la procedura di recupero.

45      Dall’altro lato, l’atto impugnato invita l’ENAC a presentare le proprie osservazioni nel termine di un mese. In proposito occorre rilevare che dalla documentazione contenuta nel fascicolo emerge che, con lettera del 4 giugno 2013, successiva all’atto impugnato, l’ENAC ha comunicato alla TEN‑T EA le proprie osservazioni sul contenuto dell’atto impugnato, allegando alla sua lettera un nuovo rapporto. In risposta, la TEN‑T EA ha inviato quindi all’ENAC una nuova lettera datata 2 agosto 2013.

46      A questo proposito, la ricorrente afferma che il fatto che l’atto impugnato assegni un termine per presentare eventuali osservazioni non è sufficiente per affermare che il suddetto atto presenti carattere provvisorio. A sostegno della propria argomentazione, la stessa cita una sentenza del Tribunale secondo cui un atto può essere impugnato quando assegna alla parte ricorrente un termine per la presentazione di osservazioni (sentenza del Tribunale del 18 maggio 1994, BEUC e NCC/Commissione, T‑37/92, Racc. pag. II‑285).

47      Infatti, come ricorda la ricorrente e come ricordato al precedente punto 39, secondo costante giurisprudenza, al fine di stabilire se un atto è impugnabile occorre tener conto della sostanza dell’atto di cui si invoca l’annullamento. Tuttavia si è anche ricordato, al precedente punto 38, che solo i provvedimenti che producono effetti giuridici obbligatori idonei a incidere sugli interessi del ricorrente, modificando in misura rilevante la situazione giuridica di questo, costituiscono atti che possono essere oggetto di un ricorso di annullamento ai sensi dell’articolo 263 TFUE (sentenza IBM/Commissione, cit., punto 9).

48      Pertanto, se è vero che la sola circostanza che l’atto impugnato inviti il beneficiario del contributo finanziario a presentare le proprie osservazioni non è sufficiente per affermare il carattere impugnabile o meno dell’atto in questione, è giocoforza constatare, come ricordato al precedente punto 44, che l’atto impugnato è soltanto una tappa della procedura di recupero delle somme versate da parte della Commissione.

49      Da tutto quanto precede emerge che l’atto impugnato non costituisce un provvedimento che stabilisce in modo definitivo la posizione della Commissione, non produce effetti giuridici obbligatori tali da incidere sugli interessi del debitore e, pertanto, non può costituire oggetto di un ricorso di annullamento (v., per analogia, sentenza del Tribunale del 17 aprile 2008, Cestas/Commissione, T‑260/04, Racc. pag. II‑701, punto 76).

50      Gli argomenti della ricorrente non possono rimettere in discussione tale conclusione.

51      In primo luogo, la ricorrente sostiene che il contenuto dell’atto impugnato è precettivo, preciso, compiuto e incondizionato. Innanzitutto, essa sostiene che l’oggetto dell’atto, «closure of action» (chiusura del procedimento), così come taluni passaggi dello stesso [«the assessment of the final report and financial statement relating to the above-mentioned Action has been concluded» (la valutazione della relazione finale e della scheda finanziaria relativa alla suddetta iniziativa è stata condotta a termine)] e il fatto che quest’ultimo menzioni l’importo del prefinanziamento che deve essere recuperato, lascerebbe intendere che si tratta di un atto che conclude la procedura. Inoltre, essa osserva che la prima pagina dell’atto impugnato contiene una tabella nella quale vengono riportati conteggi molto precisi che specificano il modo in cui l’importo finale del contributo finanziario è stato calcolato. Infine la menzione, nell’atto impugnato, dell’articolo III.6 dell’allegato III alla decisione del 24 giugno 2010, che prevede la possibilità per la Commissione o per altri organi dell’Unione di effettuare verifiche e controlli ulteriori sul progetto per un periodo di cinque anni a partire dalla data del pagamento finale significherebbe, secondo la ricorrente, che il suddetto atto ha per effetto la conclusione della procedura.

52      Tuttavia, tenuto conto dei rilievi svolti al precedente punto 49, simili circostanze non sono sufficienti per dimostrare che l’atto impugnato produce effetti giuridici obbligatori nel senso di cui alla giurisprudenza menzionata al precedente punto 38.

53      In secondo luogo, la ricorrente sostiene che, ai sensi dell’articolo III.3.6, paragrafi 14 e 15, dell’allegato III alla decisione del 24 giugno 2010, l’atto impugnato può essere oggetto di ricorso. È opportuno precisare che tale articolo prevede che il beneficiario del contributo finanziario disponga di un termine di due mesi a decorrere dalla data di notifica da parte della Commissione dell’importo del contributo finanziario che determina l’importo del pagamento del saldo o dell’ordine di recupero per chiedere per iscritto informazioni sulla determinazione del contributo finanziario finale. Lo stesso articolo aggiunge che la Commissione s’impegna a rispondere per iscritto, nei due mesi dalla data di ricezione della domanda di informazioni, e precisa che tale procedura non pregiudica il diritto del beneficiario di promuovere un ricorso contro la suddetta decisione. Tuttavia, tale articolo non può derogare alle norme sulla ricevibilità che devono essere rispettate per la presentazione di un ricorso dinanzi agli organi giurisdizionali dell’Unione.

54      In terzo luogo, la ricorrente sostiene che il fatto che la decisione del 24 giugno 2010 preveda una procedura di recupero delle somme dovute alla Commissione non smentisce il carattere definitivo dell’atto impugnato, dal momento che il suddetto atto rappresenta la conclusione del procedimento di finanziamento. Al contrario, l’esistenza di una procedura di recupero delle somme indebitamente versate illustra il carattere provvisorio dell’atto impugnato, che è solo una tappa nel procedimento più ampio diretto, da un lato, a determinare l’importo del contributo finanziario finale ed eventualmente della somma indebitamente versata e, dall’altro, al recupero di tale somma.

55      Da tutto quanto precede emerge che la ricorrente non è direttamente interessata dall’atto impugnato e che quest’ultimo non può essere oggetto di ricorso ai sensi dell’articolo 263 TFUE. Pertanto, il ricorso deve essere respinto in quanto irricevibile, senza che sia necessario esaminare le altre eccezioni di irricevibilità sollevate dalla Commissione e dall’INEA e pronunciarsi sulla richiesta di intervento presentata dalla Repubblica di Polonia.

 Sulle spese

56      A norma dell’articolo 87, paragrafo 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché la Commissione e l’INEA ne hanno fatto domanda, la ricorrente, rimasta soccombente, sopporterà, oltre alle proprie spese, quelle delle convenute.

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Terza Sezione)

così provvede:

1)      Il ricorso è respinto in quanto irricevibile.

2)      Non vi è luogo a statuire sulla richiesta di intervento della Repubblica di Polonia.

3)      La Società per l’aeroporto civile di Bergamo-Orio al Serio SpA (SACBO SpA) sopporterà le proprie spese, nonché quelle sostenute dalla Commissione europea e dall’Agenzia esecutiva per l’innovazione e le reti (INEA).

Lussemburgo, 31 marzo 2014

Il cancelliere

 

       Il presidente

E. Coulon

 

       S. Papasavvas


* Lingua processuale: l’italiano.