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Ordinanza del Tribunale del 31 marzo 2014 – SACBO / Commissione e INEA

(Causa T-270/13)1

(«Ricorso di annullamento – Contributo finanziario della Comunità a favore di progetti di interesse comune nel settore delle reti transeuropee dei trasporti e dell’energia – Mancanza di incidenza diretta – Atto non impugnabile – Atto preparatorio – Irricevibilità»)

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: Società per l’aeroporto civile di Bergamo-Orio al Serio SpA (SACBO SpA) (Grassobbio, Italia) (rappresentanti: M. Muscardini e G. Greco, avvocati)

Convenute: Commissione europea (rappresentanti: J. Hottiaux ed E. Montaguti, agenti) e Agenzia esecutiva per l’innovazione e le reti (INEA) (rappresentanti: I. Ramallo, agente, e M. Merola, M.C. Santacroce e L. Armati, avvocati)

Oggetto

Domanda di annullamento della decisione del 18 marzo 2013 dell’Agenzia esecutiva per la rete transeuropea di trasporto (TEN-T EA) relativa a taluni costi sostenuti in occasione della realizzazione di uno studio di fattibilità per lo sviluppo dell’intermodalità dell’aeroporto di Bergamo-Orio al Serio (Italia) a seguito del contributo finanziario concesso dalla Commissione all’Ente Nazionale per l’Aviazione Civile (ENAC)

Dispositivo

Il ricorso è respinto in quanto irricevibile.

Non vi è luogo a statuire sulla richiesta di intervento della Repubblica di Polonia.

La Società per l’aeroporto civile di Bergamo-Orio al Serio SpA (SACBO SpA) sopporterà le proprie spese, nonché quelle sostenute dalla Commissione europea e dall’Agenzia esecutiva per l’innovazione e le reti (INEA).

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1 GU C 207 del 20.7.2013.