Ordinanza del Tribunale (Terza Sezione) del 31 marzo 2014 – SACBO / Commissione e INEA
(causa T‑270/13)
«Ricorso di annullamento – Contributo finanziario della Comunità a favore di progetti di interesse comune nel settore delle reti transeuropee dei trasporti e dell’energia – Mancanza di incidenza diretta – Atto non impugnabile – Atto preparatorio – Irricevibilità»
1. Ricorso di annullamento – Persone fisiche o giuridiche – Atti che le riguardano direttamente e individualmente – Incidenza diretta – Criteri – Decisione di un’agenzia esecutiva dell’Unione europea di non ritenere approvabili taluni costi sostenuti in occasione della realizzazione di un progetto che beneficiava di un contributo finanziario comunitario – Incidenza diretta sull’organismo incaricato della realizzazione del progetto in questione – Insussistenza (Art. 263, al. 4, TFUE) (v. punti 20, 21, 24-32, 36)
2. Ricorso di annullamento – Atti impugnabili – Nozione – Atti che producono effetti giuridici vincolanti – Atti preparatori – Esclusione (Art. 263 TFUE) (v. punti 38-49)
Oggetto
| Domanda di annullamento della decisione del 18 marzo 2013, dell’Agenzia esecutiva per la rete transeuropea di trasporto (TEN-TEA), relativa a taluni costi sostenuti in occasione della realizzazione di uno studio di fattibilità per lo sviluppo dell’intermodalità dell’aeroporto di Bergamo-Orio al Serio, a seguito del contributo finanziario concesso dalla Commissione all’Ente Nazionale per l’Aviazione Civile (ENAC). |
Dispositivo
1) | | Il ricorso è respinto in quanto irricevibile. |
2) | | Non vi è luogo a statuire sulla domanda di intervento della Repubblica di Polonia. |
3) | | La Società per l’aeroporto civile di Bergamo-Orio al Serio SpA (SACBO SpA) sopporterà le proprie spese, nonché quelle sostenute dalla Commissione europea e dall’Agenzia esecutiva per l’innovazione e le reti (INEA). |