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Sentenza del Tribunale del 4 dicembre 2015 – Sarafraz / Consiglio

(Causa T-273/13)1

(«Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità in considerazione della situazione in Iran – Congelamento dei fondi – Restrizioni all’ingresso e al transito nel territorio dell’Unione – Base giuridica – Obbligo di motivazione – Diritto al contraddittorio – Errore di valutazione – Ne bis in idem – Libertà di espressione – Libertà dei media – Libertà professionale – Libera circolazione – Diritto di proprietà»)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Mohammad Sarafraz (Teheran, Iran) (rappresentanti: inizialmente T. Walter, successivamente J. M. Viñals Camallonga, L. Barriola Urruticoechea e J. L. Iriarte Ángel, avvocati)

Convenuto: Consiglio dell’Unione europea (rappresentanti: J.-P. Hix, Á. de Elera-San Miguel Hurtado, agenti)

Interveniente a sostegno del convenuto: Stiftung Organisation Justice for Iran (Amsterdam, Paesi Bassi) (rappresentanti: inizialmente G. Pulles, successivamente R. Marx, avvocati)

Oggetto

Domanda di annullamento parziale, in primo luogo, della decisione 2013/124/PESC del Consiglio, dell’11 marzo 2013, che modifica la decisione 2011/235/PESC concernente misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità in considerazione della situazione in Iran (GU L 68, pag. 57), in secondo luogo, del regolamento di esecuzione (UE) n. 206/2013 del Consiglio, dell’11 marzo 2013, che attua l’articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 359/2011 concernente misure restrittive nei confronti di determinate persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Iran (GU L 68, pag. 9), in terzo luogo, della decisione 2014/205/PESC del Consiglio, del 10 aprile 2014, che modifica la decisione 2011/235/PESC concernente misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità in considerazione della situazione in Iran (GU L 109, pag. 25), in quarto luogo, del regolamento di esecuzione (UE) n. 371/2014 del Consiglio, del 10 aprile 2014, che attua l'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 359/2011, concernente misure restrittive nei confronti di determinate persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Iran (GU L 109, pag. 9), in quinto luogo, della decisione (PESC) 2015/555 del Consiglio, del 7 aprile 2015, che modifica la decisione 2011/235/PESC concernente misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità in considerazione della situazione in Iran (GU L 92, pag. 91), e, in sesto luogo, del regolamento di esecuzione (UE) 2015/548 del Consiglio, del 7 aprile 2015, che attua il regolamento (UE) n. 359/2011, concernente misure restrittive nei confronti di determinate persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Iran (GU L 92, pag. 1), nella parte in cui tali atti riguardano il ricorrente.

Dispositivo

Il ricorso è respinto.

Il sig. Mohammad Sarafraz sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dal Consiglio dell’Unione europea.

La Stiftung Organisation Justice for Iran sopporterà le proprie spese.

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1 GU C 207 del 20.7.2013.