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Impugnazione proposta il 21 febbraio 2014 da Carlos Andres e 150 altri ricorrenti avverso la sentenza del Tribunale della funzione pubblica dell’11 dicembre 2013, causa F-15/10, Andres e a. / BCE

(causa T-129/14 P)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrenti: Carlos Andres (Francoforte sul Meno, Germania) e 150 altri ricorrenti (rappresentante: avv.to L. Levi)

Controinteressata nel procedimento: Banca centrale europea (BCE)

Conclusioni

I ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

annullare la sentenza del Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea dell’11 dicembre 2013 nella causa F-15/10;

di conseguenza, accogliere le domande presentate dai ricorrenti in primo grado e, quindi,

annullare le buste paga di giugno 2009 nella parte in cui tali buste paga costituiscono la prima attuazione, nei confronti dei ricorrenti, della riforma del regime di pensioni decisa dal consiglio direttivo il 4 maggio 2009, nonché annullare, nella medesima parte, tutte le buste paga successive e tutte le buste paga future;

per quanto necessario, annullare le decisioni con cui si respingono le domande di riesame («administrative review») e i reclami interni («grievance procedure»), datate, rispettivamente, 28 agosto e 17 dicembre 2009;

di conseguenza,

condannare la convenuta al pagamento della differenza di retribuzione e di pensione, derivante dalla citata decisione del consiglio direttivo del 4 maggio 2009, rispetto all’applicazione del regime di pensioni precedente; a tale differenza di retribuzione e di pensione si devono sommare gli interessi di mora calcolati a decorrere dal 15 giugno 2009 e, in seguito, il 15 di ogni mese, fino a completa liquidazione, al tasso della BCE aumentato di tre punti;

condannare la convenuta al pagamento di danni e interessi per il danno subito a causa della perdita del potere d’acquisto, valutato ex aequo et bono, in via provvisoria, all’1% della retribuzione mensile di ogni ricorrente;

condannare la BCE alle spese.

condannare la convenuta alla totalità delle spese dei due gradi di giudizio.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del suo ricorso, i ricorrenti deducono otto motivi.

Primo motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 6.8 dell’allegato III delle condizioni d’impiego, sulla violazione dei principi della legalità e della certezza del diritto, nonché sulla violazione dell’articolo 35, paragrafo 1, lettera e), del regolamento di procedura del Tribunale della funzione pubblica.

Secondo motivo, vertente sulla violazione delle competenze del comitato di vigilanza, sulla violazione dell’allegato III delle condizioni d’impiego e del mandato del comitato di vigilanza, nonché sulla violazione del principio di buona fede.

Terzo motivo, vertente sulla violazione del diritto di consultare il comitato del personale e il comitato di vigilanza, sulla violazione del principio di buona fede, sulla violazione degli articoli 45 e 46 delle condizioni d’impiego, sulla violazione del protocollo d’accordo sulle relazioni tra comitato esecutivo e comitato del personale della BCE, sulla violazione dell’allegato III delle condizioni d’impiego e del mandato del comitato di vigilanza, nonché sullo snaturamento del fascicolo.

Quarto motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 6.3 del piano pensioni, sulla violazione del sindacato della motivazione della decisione del 4 maggio 2009, sullo snaturamento del fascicolo e sulla violazione del principio di buona gestione finanziaria.

Quinto motivo, vertente sulla violazione del sindacato dell’errore manifesto di valutazione e sullo snaturamento del fascicolo.

Sesto motivo, vertente sulla violazione del principio di proporzionalità, sulla violazione dell’obbligo di motivazione, sullo snaturamento del fascicolo e sulla violazione degli elementi di prova.

Settimo motivo, vertente sul travisamento della diversa natura di un rapporto d’impiego contrattuale e di un rapporto d’impiego statutario, sulla violazione delle condizioni fondamentali del rapporto d’impiego e sulla violazione della direttiva 91/533 1 .

Ottavo motivo, vertente sulla violazione dei diritti acquisiti.

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1 Direttiva 91/533/CEE del Consiglio, del 14 ottobre 1991, relativa all'obbligo del datore di lavoro di informare il lavoratore delle condizioni applicabili al contratto o al rapporto di lavoro (GU L 288, pag. 32).