Language of document : ECLI:EU:T:2016:267

Edizione provvisoria

SENTENZA DEL TRIBUNALE (Sezione delle impugnazioni)

4 maggio 2016

Causa T‑129/14 P

Carlos Andres e altri

contro

Banca centrale europea (BCE)

«Impugnazione – Funzione pubblica – Personale della BCE – Pensioni – Riforma del regime previdenziale – Congelamento del piano pensioni – Condizioni di impiego del personale della BCE – Diritto di consultazione – Diversa natura tra il rapporto di impiego su base contrattuale e il rapporto di impiego su base statutaria – Snaturamento – Errore di diritto»

Oggetto: Impugnazione diretta all’annullamento della sentenza del Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea (Seconda Sezione) 11 dicembre 2013, Andres e a./BCE (F‑15/10, EU:F:2013:194).

Decisione: L’impugnazione è respinta. Il sig. Carlos Andres e gli altri ricorrenti i cui nomi compaiono in allegato sono condannati alle spese.

Massime

1.      Atti delle istituzioni – Intangibilità dopo l’adozione – Modifica subordinata al rispetto delle norme di competenza e di procedura

2.      Funzionari – Agenti della Banca centrale europea – Rappresentanza – Comitato di sorveglianza del piano pensioni – Consultazione obbligatoria – Portata – Obbligo di fornire al comitato tutte le informazioni pertinenti – Limiti

(Protocollo sullo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, art. 10.4; regolamento interno della Banca centrale europea, art. 23.1)

3.      Politica sociale – Informazione e consultazione dei lavoratori – Direttiva 2002/14 – Diritto all’informazione e alla consultazione dei lavoratori in seno all’impresa – Portata

(Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2002/14)

1.      Il principio della certezza del diritto mira a garantire la prevedibilità delle situazioni e dei rapporti giuridici rientranti nella sfera del diritto dell’Unione. A tal fine è essenziale che le istituzioni dell’Unione rispettino l’intangibilità degli atti che esse hanno emanato e che pregiudicano la situazione giuridica e sostanziale dei soggetti di diritto, sicché esse potranno modificare tali atti solo nel rispetto delle norme di competenza e di procedura. Il principio di certezza del diritto non può pertanto impedire di per sé la modifica di una norma giuridica.

(v. punto 35)

Riferimento:

Corte: sentenze 10 aprile 2003, Schulin, C‑305/00, Racc., EU:C:2003:218, punto 58, e 15 settembre 2005, Irlanda/Commissione, C‑199/03, EU:C:2005:548, punto 69

Tribunale: sentenza 21 ottobre 1997, Deutsche Bahn/Commissione, T‑229/94, Racc., EU:T:1997:155, punto 113 e giurisprudenza citata

2.      L’obbligo di consultazione cui è tenuta la Banca centrale europea in sede di riforma del proprio regime previdenziale implica che essa debba fornire al Comitato di sorveglianza del piano pensioni le informazioni pertinenti per tutta la durata della procedura di consultazione, poiché l’obiettivo è di consentire al suddetto comitato di partecipare al processo di consultazione nel modo più completo ed effettivo possibile. A tal fine, la Banca deve fornirgli ogni nuova informazione pertinente sino all’ultimo istante di detto processo.

Tuttavia, non risulta né dalla portata generale dell’obbligo di consultazione a carico della Banca sulla progettata riforma del suo regime previdenziale, né da altre disposizioni, e cioè l’articolo 6 del protocollo di accordo relativo ai rapporti tra il comitato esecutivo e il comitato del personale della Banca e l’articolo 30 del mandato del comitato di sorveglianza del piano pensioni, che tale obbligo di consultazione permetta alla Banca di derogare al suo obbligo di preservare la riservatezza dei documenti interessati. Al contrario, come ha ricordato il Tribunale della funzione pubblica, il comitato di sorveglianza deve partecipare al processo di consultazione nel modo più completo ed effettivo possibile, mentre, conformemente all’obiettivo del capitolo II di detto protocollo di accordo, le informazioni che consentono di familiarizzarsi con l’oggetto della consultazione devono essere presentate al comitato del personale nei limiti in cui non vi osti alcun motivo imperativo.

(v. punti 57 e 60)

3.      Anche se l’obbligo di consultazione dei rappresentanti dei lavoratori si traduce in un dovere, da parte del datore di lavoro, di fornire o di trasmettere ai comitati, ai sensi della direttiva 2002/14, che istituisce un quadro generale relativo all’informazione e alla consultazione dei lavoratori nella Comunità europea, le informazioni pertinenti durante tutta la procedura di consultazione, il che implica un comportamento attivo da parte del datore di lavoro in questo senso, tale obbligo non può tuttavia essere inteso nel senso che imponga a detto datore di lavoro di trasmettere ai rappresentanti dei lavoratori ogni informazione accessibile a questi ultimi attraverso altre fonti, ed in particolare quelle di pubblico dominio.

(v. punto 76)