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Ricorso proposto il 31 maggio 2017 – Cathay Pacific Airways / Commissione

(Causa T-343/17)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Cathay Pacific Airways Ltd (Hong Kong, Cina) (rappresentanti: R. Kreisberger e N. Grubeck, barristers, M. Rees, solicitor, ed E. Estellon, avvocato)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare tutte le constatazioni di infrazione contenute all’articolo 1, paragrafi da 1 a 4, della decisione C(2017) 1742 final della Commissione, del 17 marzo 2017, relativa a un procedimento a norma dell’articolo 101 TFUE, dell’articolo 53 dell’Accordo SEE e dell’articolo 8 dell’accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul trasporto aereo (caso AT.39258 – Trasporto aereo), nella parte in cui riguardano la ricorrente;

annullare l’articolo 3 della decisione impugnata nella parte in cui ha inflitto un’ammenda di EUR 57 120 000 alla ricorrente o, in subordine, ridurre l’importo di detta ammenda, e

condannare la Commissione alle spese sostenute dalla ricorrente per il presente ricorso.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce sette motivi.

Primo motivo, vertente sul fatto che la Commissione è incorsa in errore di diritto e/o di fatto e/o non ha rispettato lo standard probatorio richiesto includendo la ricorrente nell’articolo 1, paragrafi da 1 a 4, del dispositivo della decisione impugnata e dichiarando che la ricorrente ha partecipato all’asserita infrazione unica e continuata.

La ricorrente deduce che non esiste una base giuridica legittima per la sua inclusione nelle infrazioni intraeuropee.

La ricorrente afferma, inoltre, che non esiste una base fattuale adeguata per la sua inclusione nelle infrazioni intraeuropee.

La ricorrente sostiene altresì che la deduzione di nuove motivazioni da parte della Commissione viola i suoi diritti della difesa.

La ricorrente fa valere, infine, che l’illegittima inclusione, da parte della Commissione, della ricorrente all’interno dell’articolo 1, paragrafi da 1 a 4, rende vano il suo tentativo di dimostrare che la ricorrente ha partecipato all’asserita infrazione unica e continuata.

Secondo motivo, vertente sul fatto che, adottando una seconda decisione nei confronti della ricorrente, con cui le viene imputata una nuova condotta illecita, la Commissione ha violato l’articolo 25 del regolamento n. 1/2003 nonché i principi della certezza del diritto, di giustizia e di corretta amministrazione della giustizia.

Terzo motivo, vertente sul fatto che la Commissione non ha dimostrato in modo giuridicamente adeguato che la ricorrente è responsabile della partecipazione all’asserita infrazione unica e continuata.

Secondo la ricorrente, la Commissione non ha affrontato specificamente il caso della ricorrente e non ha dimostrato le singole componenti dell’infrazione unica e continuata con riferimento alla ricorrente.

La ricorrente deduce, inoltre, che la Commissione non ha dimostrato l’esistenza di un piano complessivo che perseguiva uno scopo comune.

La ricorrente sostiene altresì che la Commissione non ha dimostrato che la ricorrente ha partecipato o aveva la richiesta intenzione di partecipare all’infrazione unica e continuata.

La ricorrente lamenta, infine, che non è stata accertata la sua richiesta conoscenza dell’infrazione.

Quarto motivo, vertente sul fatto che la Commissione non ha fornito un’adeguata motivazione a sostegno della sua dichiarazione secondo cui la ricorrente ha partecipato all’asserita infrazione unica e continuata.

Quinto motivo, vertente sul fatto che la Commissione è incorsa in errore nel considerare le attività della ricorrente in paesi terzi come prova della partecipazione all’asserita infrazione unica e continuata e non ha fornito motivazioni al riguardo.

Secondo la ricorrente, la Commissione non ha rispettato lo standard probatorio richiesto con riferimento alla condotta della ricorrente a Hong Kong e/o non ha fornito una motivazione adeguata.

La ricorrente sostiene, inoltre, che la Commissione non ha dimostrato che la condotta della ricorrente a Hong Kong ha scopo anticoncorrenziale.

La ricorrente afferma altresì che la normativa di Hong Kong la obbligava a presentare domande collettive.

La ricorrente lamenta infine una violazione dei principi di cortesia e non-ingerenza.

Sesto motivo, vertente sul fatto che la Commissione non era competente ad applicare l’articolo 101 TFUE a condotte relative a voli in ingresso, ossia a servizi di trasporto aereo da paesi terzi verso l’Europa.

Settimo motivo, vertente sul fatto che la Commissione è incorsa in errore di diritto nel calcolare l’ammenda inflitta alla ricorrente.

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