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Sentenza del Tribunale del 30 marzo 2022 – Cathay Pacific Airways/Commissione

(Causa T-343/17)1

[«Concorrenza – Intese – Mercato del trasporto aereo di merci – Decisione che constata un’infrazione all’articolo 101 TFUE, all’articolo 53 dell’accordo SEE e all’articolo 8 dell’accordo tra la Comunità e la Svizzera sul trasporto aereo – Coordinamento di elementi del prezzo dei servizi di trasporto aereo di merci (sovrapprezzo carburante, sovrapprezzo di sicurezza, pagamento di commissioni sui sovrapprezzi) – Scambio di informazioni – Competenza territoriale della Commissione – Diritti della difesa – Prescrizione – Coercizione statale – Infrazione unica e continuata – Importo dell’ammenda – Valore delle vendite – Gravità dell’infrazione – Circostanze attenuanti – Incoraggiamento del comportamento anticoncorrenziale da parte delle autorità pubbliche – Partecipazione sostanzialmente limitata – Proporzionalità – Competenza estesa al merito»]

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Cathay Pacific Airways Ltd (Hong Kong, Cina) (rappresentanti: R. Kreisberger, QC, N. Grubeck, barrister, M. Rees, solicitor, ed E. Estellon, avvocato)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: A. Dawes e C. Urraca Caviedes, agenti, assistiti da J. Holmes, QC)

Oggetto

Domanda fondata sull’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento della decisione C(2017) 1742 final della Commissione, del 17 marzo 2017, relativa a un procedimento ai sensi dell’articolo 101 TFUE, dell’articolo 53 dell’accordo SEE e dell’articolo 8 dell’accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul trasporto aereo (caso AT.39258 – Trasporto aereo di merci), nella parte in cui riguarda la ricorrente e, in via subordinata, alla riduzione dell’importo dell’ammenda inflitta a quest’ultima.

Dispositivo

L’articolo 1, paragrafi 1, lettera g), e 4, lettera g), della decisione C(2017) 1742 final della Commissione, del 17 marzo 2017, relativa a un procedimento ai sensi dell’articolo 101 TFUE, dell’articolo 53 dell’accordo SEE e dell’articolo 8 dell’accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul trasporto aereo (caso AT.39258 – Trasporto aereo di merci), è annullato.

L’importo dell’ammenda inflitta alla Cathay Pacific Airways Ltd, all’articolo 3, lettera g), di detta decisione, è fissato in EUR 47 040 000.

Il ricorso è respinto quanto al resto.

La Cathay Pacific Airways sopporterà un terzo delle proprie spese.

La Commissione europea sopporterà le proprie spese e i due terzi di quelle sostenute dalla Cathay Pacific Airways.

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1 GU C 239 del 24.7.2017.