Language of document : ECLI:EU:T:2012:186





Sentenza del Tribunale (Ottava Sezione) del 19 aprile 2012 —
Evropaïki Dynamiki / Commissione

(causa T‑49/09)

«Appalti pubblici di servizi — Gara d’appalto comunitaria — Prestazione di servizi relativi alla manutenzione e allo sviluppo dei sistemi d’informazione della Direzione generale “Politica regionale” — Rigetto dell’offerta di un offerente — Ricorso di annullamento — Parità di trattamento — Obbligo di motivazione — Violazione delle forme sostanziali — Errore manifesto di valutazione — Responsabilità extracontrattuale»

1.                     Atti delle istituzioni — Motivazione — Obbligo — Portata — Decisione di escludere un’offerta nell’ambito di una procedura di aggiudicazione di un appalto pubblico di servizi — Valutazione alla luce degli elementi d’informazione a disposizione della ricorrente al momento della presentazione del ricorso (Art. 253 CE; regolamento del Consiglio n. 1605/2002, art. 100, § 2; regolamento della Commissione n. 2342/2002, art. 149, § 2) (v. punti 33-37, 45)

2.                     Appalti pubblici dell’Unione europea — Conclusione di un appalto a seguito di gara — Potere discrezionale delle istituzioni — Sindacato giurisdizionale — Limiti (v. punto 56)

3.                     Procedura — Misure di organizzazione del procedimento — Domanda di produzione di documenti — Obblighi del richiedente (v. punto 83)

4.                     Procedura — Atto introduttivo del giudizio — Requisiti di forma –Individuazione dell’oggetto della controversia — Esposizione sommaria dei motivi dedotti [Statuto della Corte di giustizia, art. 21, primo comma; regolamento di procedura del Tribunale, art. 44, § 1, c)] (v. punti 89-90)

5.                     Appalti pubblici dell’Unione europea — Gara d’appalto — Obbligo di rispettare il principio della parità di trattamento degli offerenti — Necessità di garantire la par condicio e di conformarsi al principio di trasparenza — Portata dell’obbligo di trasparenza (v. punti 107-110)

6.                     Responsabilità extracontrattuale — Presupposti — Illecito — Danno — Nesso causale — Mancanza di uno dei presupposti — Rigetto integrale del ricorso per risarcimento danni (Art. 288, secondo comma, CE) (v. punti 127-128)

Oggetto

Da un lato, domanda di annullamento della decisione della Commissione del 21 novembre 2008 di non accogliere l’offerta presentata dalla ricorrente nell’ambito della procedura di gara d’appalto REGIO-A4-2008-01, riguardante la manutenzione e lo sviluppo dei sistemi d’informazione della Direzione generale «Politica regionale» (GU 2008/S 117 155067) nonché della decisione di attribuire l’appalto ad un altro offerente e, dall’altro lato, domanda di risarcimento dei danni.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

L’Evropaïki Dynamiki — Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE è condannata alle spese.