Language of document : ECLI:EU:T:2021:92

Causa T259/20

Ryanair DAC

contro

Commissione europea

 Sentenza del Tribunale (Decima Sezione ampliata) del 17 febbraio 2021

«Aiuti di Stato – Mercato francese del trasporto aereo – Moratoria sul pagamento della tassa di aviazione civile e della tassa di solidarietà sui biglietti aerei dovute su base mensile nel periodo da marzo a dicembre 2020 nell’ambito della pandemia di COVID-19 – Decisione di non sollevare obiezioni – Aiuto destinato a ovviare ai danni arrecati da un evento eccezionale – Libera prestazione di servizi – Parità di trattamento – Criterio del possesso di una licenza rilasciata dalle autorità francesi – Proporzionalità – Articolo 107, paragrafo 2, lettera b), TFUE – Obbligo di motivazione»

1.      Aiuti concessi dagli Stati – Divieto – Deroghe – Aiuti compatibili con il mercato interno – Aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati da calamità naturali oppure da altri eventi eccezionali – Criteri – Evento eccezionale – Nozione – Pandemia di COVID-19 e misure statali adottate per farvi fronte – Inclusione

[Art. 107, § 2, b), TFUE]

(v. punti 23‑27)

2.      Aiuti concessi dagli Stati – Divieto – Deroghe – Aiuti compatibili con il mercato interno – Aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati da calamità naturali oppure da altri eventi eccezionali – Moratoria sul pagamento di tasse aeronautiche a favore delle compagnie aeree nel contesto della pandemia di COVID-19 – Moratoria riservata alle compagnie aeree titolari di una licenza nazionale – Aiuto compatibile con il mercato interno ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 2, lettera b), TFUE – Violazione del principio di non discriminazione in base alla nazionalità – Insussistenza

[Artt. 18, comma 1, e 107, § 2, b), TFUE]

(v. punti 30‑32, 49)

3.      Aiuti concessi dagli Stati – Divieto – Deroghe – Aiuti compatibili con il mercato interno – Aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati da calamità naturali oppure da altri eventi eccezionali – Moratoria sul pagamento di tasse aeronautiche a favore delle compagnie aeree nel contesto della pandemia di COVID-19 – Moratoria riservata alle compagnie aeree titolari di una licenza nazionale – Valutazione – Criteri – Obiettivo del regime di aiuto – Proporzionalità dell’aiuto

[Art. 107, § 2, b), TFUE]

(v. punti 33‑48, 50)

4.      Libera prestazione dei servizi – Disposizioni del Trattato – Ambito di applicazione – Servizi nel settore dei trasporti ai sensi dell’articolo 58, paragrafo 1, TFUE – Servizi di trasporti aerei – Regime giuridico particolare

(Artt. 56, 58, § 1, e 100, § 2, TFUE)

(v. punti 55, 56)

5.      Aiuti concessi dagli Stati – Decisione della Commissione di non sollevare obiezioni nei confronti di un regime di aiuti – Obbligo di motivazione – Portata – Presa in considerazione del contesto e dell’insieme delle norme giuridiche che disciplinano la materia

[Artt. 107, § 3, b), e 296 TFUE]

(v. punti 79‑84)

6.      Ricorso di annullamento – Persone fisiche o giuridiche – Atti che le riguardano direttamente e individualmente – Decisione della Commissione che constata la compatibilità di un aiuto di Stato con il mercato interno senza avviare il procedimento d’indagine formale – Ricorso degli interessati ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 2, TFUE – Individuazione dell’oggetto del ricorso – Ricorso volto alla salvaguardia dei diritti procedurali degli interessati – Motivi che possono essere dedotti – Assenza di contenuto autonomo di un simile motivo di ricorso nel caso di specie

(Artt. 108, § 2, e 267, § 4, TFUE)

(v. punto 87)

Sintesi

La moratoria sul pagamento di tasse istituita dalla Francia per sostenere le compagnie aeree titolari di una licenza francese nell’ambito della pandemia di COVID19 è conforme al diritto dell’Unione

Nel marzo 2020, la Repubblica francese ha notificato alla Commissione europea una misura di aiuto sotto forma di una moratoria sul pagamento della tassa di aviazione civile e della tassa di solidarietà sui biglietti aerei dovute su base mensile nel periodo da marzo a dicembre 2020 (in prosieguo: la «moratoria sul pagamento delle tasse»). Tale moratoria, di cui beneficiano le compagnie aeree titolari di una licenza francese (1), consiste nel differire il pagamento di tali tasse al 1° gennaio 2021 e nel ripartire in seguito i pagamenti su un periodo di 24 mesi, ossia fino al 31 dicembre 2022. L’importo esatto delle tasse è determinato in funzione del numero di passeggeri trasportati e del numero di voli effettuati da un aeroporto francese.

Con decisione del 31 marzo 2020 (2), la Commissione ha qualificato la moratoria sul pagamento delle tasse come aiuto di Stato (3) compatibile con il mercato interno, conformemente all’articolo 107, paragrafo 2, lettera b), TFUE. In forza di tale disposizione, sono compatibili con il mercato interno gli aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati dalle calamità naturali oppure da altri eventi eccezionali.

La compagnia aerea Ryanair ha presentato un ricorso diretto all’annullamento di detta decisione, il quale è tuttavia respinto dalla Decima Sezione ampliata del Tribunale. In tale contesto, quest’ultima esamina, per la prima volta, la legalità di un regime di aiuto di Stato adottato al fine di far fronte alle conseguenze della pandemia di COVID‑19 alla luce dell’articolo 107, paragrafo 2, lettera b), TFUE (4). Il Tribunale chiarisce, inoltre, il rapporto tra le norme sugli aiuti di Stato e, da un lato, il principio di non discriminazione in base alla nazionalità, sancito dall’articolo 18, primo comma, TFUE e, dall’altro, il principio della libera prestazione dei servizi.

Giudizio del Tribunale

Il Tribunale procede, in primo luogo, a un controllo della decisione della Commissione alla luce dell’articolo 18, primo comma, TFUE, il quale vieta ogni discriminazione effettuata in base alla nazionalità nel campo di applicazione dei trattati, senza pregiudizio delle disposizioni particolari dagli stessi previste. Orbene, poiché l’articolo 107, paragrafo 2, lettera b), TFUE figura, secondo il Tribunale, tra tali disposizioni particolari, esso verifica se la moratoria sul pagamento delle tasse potesse essere dichiarata compatibile con il mercato interno in forza di tale disposizione.

A tale riguardo, il Tribunale conferma, da un lato, che la pandemia di COVID‑19 e le misure di restrizione del trasporto e di confinamento adottate dalla Repubblica francese per farvi fronte costituiscono, nel loro insieme, un evento eccezionale ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 2, lettera b), TFUE che ha arrecato danni economici alle compagnie aeree operanti in Francia. Secondo il Tribunale, è altresì incontestabile che l’obiettivo della moratoria sul pagamento delle tasse è effettivamente quello di ovviare a tali danni.

Il Tribunale constata, dall’altro lato, che la limitazione della moratoria sul pagamento delle tasse alle compagnie aeree in possesso di una licenza francese è idonea a conseguire l’obiettivo di ovviare ai danni arrecati dal suddetto evento eccezionale. A tale riguardo, il Tribunale sottolinea che, in forza del regolamento recante norme comuni per la prestazione di servizi aerei nella Comunità, il possesso di una licenza francese implica, di fatto, che il principale centro di attività delle compagnie aeree si trovi nel territorio francese e che queste siano soggette alla vigilanza finanziaria e di onorabilità delle autorità francesi. Secondo il Tribunale, le disposizioni di detto regolamento stabiliscono obblighi reciproci tra le compagnie aeree in possesso di una licenza francese e le autorità francesi e, quindi, un legame specifico e stabile tra di esse che soddisfa adeguatamente i requisiti prescritti all’articolo 107, paragrafo 2, lettera b), TFUE.

Per quanto riguarda la proporzionalità della moratoria sul pagamento delle tasse, il Tribunale sottolinea, inoltre, che le compagnie aeree ammissibili al regime di aiuto sono le più duramente colpite dalle misure di restrizione del trasporto e di confinamento adottate dalla Francia. L’estensione di detta moratoria a compagnie non stabilite in Francia non avrebbe invece consentito di conseguire in modo altrettanto preciso e senza rischio di sovracompensazione l’obiettivo di ovviare ai danni economici subiti dalle compagnie aeree operanti in Francia.

Alla luce di tali constatazioni, il Tribunale conferma che l’obiettivo della moratoria sul pagamento delle tasse soddisfa i requisiti della deroga prevista dall’articolo 107, paragrafo 2, lettera b), TFUE e che le modalità di concessione di tale aiuto non vanno al di là di quanto è necessario per conseguire tale obiettivo. Pertanto, detto regime non costituisce neanche una discriminazione vietata in forza dell’articolo 18, primo comma, TFUE.

In secondo luogo, il Tribunale esamina la decisione della Commissione alla luce della libera prestazione dei servizi di cui all’articolo 56 TFUE. A tale riguardo, il Tribunale ricorda che tale libertà fondamentale non si applica tal quale al settore dei trasporti, il quale è soggetto a un regime giuridico particolare, di cui fa parte il citato regolamento recante norme comuni per la prestazione di servizi aerei nella Comunità. Orbene, tale regolamento mira appunto a definire le condizioni di applicazione, nel settore del trasporto aereo, del principio della libera prestazione dei servizi. Tuttavia, la Ryanair non aveva dedotto alcuna violazione di tale regolamento.

In terzo luogo, il Tribunale respinge il motivo di ricorso secondo il quale la Commissione sarebbe incorsa in un errore manifesto nella valutazione del valore del vantaggio attribuito alle compagnie aeree che beneficiano della moratoria sul pagamento delle tasse. Il Tribunale constata che l’importo dei danni subiti dai beneficiari della moratoria è, con tutta probabilità, più elevato, in termini di nominale, rispetto all’importo nominale totale della moratoria, cosicché lo spettro di un’eventuale sovracompensazione deve essere chiaramente escluso. Per di più, il Tribunale sottolinea che la Commissione ha preso in considerazione gli impegni della Repubblica francese di fornirle una metodologia dettagliata di come tale Stato membro intendesse quantificare, a posteriori e per ciascun beneficiario, l’importo dei danni connessi alla crisi causata dalla pandemia, il che costituisce una garanzia supplementare per evitare qualsiasi rischio di sovracompensazione.

Il Tribunale, infine, respinge in quanto infondato il motivo di ricorso vertente su una presunta violazione dell’obbligo di motivazione e constata che non è necessario esaminare la fondatezza del motivo di ricorso vertente sulla violazione dei diritti procedurali derivanti dall’articolo 108, paragrafo 2, TFUE.


1      Licenza rilasciata a norma dell’articolo 3 del regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 settembre 2008, recante norme comuni per la prestazione di servizi aerei nella Comunità (GU 2008, L 293, pag. 3).


2      Decisione C(2020) 2097 final della Commissione, del 31 marzo 2020, relativa all’aiuto di Stato SA.56765 (2020/N) – Francia – COVID 19: Moratoria sul pagamento di tasse aeronautiche a favore delle imprese di trasporto pubblico aereo.


3      Ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE.


4      Nella sua sentenza del 17 febbraio 2021, Ryanair/Commissione (T‑238/20), il Tribunale procede all’esame della legalità alla luce dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera b), TFUE di un regime di aiuti di Stato adottato dalla Svezia al fine di far fronte alle conseguenze della pandemia di Covid‑19 sul mercato svedese del trasporto aereo.