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Sentenza del Tribunale del 17 febbraio 2021 – Ryanair / Commissione

(Causa T-259/20) 1

[«Aiuti di Stato – Mercato francese del trasporto aereo – Moratoria sul pagamento della tassa di aviazione civile e della tassa di solidarietà sui biglietti aerei dovute su base mensile nel periodo da marzo a dicembre 2020 nell’ambito della pandemia di COVID-19 – Decisione di non sollevare obiezioni – Aiuto destinato a ovviare ai danni arrecati da un evento eccezionale – Libera prestazione di servizi – Parità di trattamento – Criterio del possesso di una licenza rilasciata dalle autorità francesi – Proporzionalità – Articolo 107, paragrafo 2, lettera b), TFUE – Obbligo di motivazione»]

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Ryanair DAC (Swords, Irlanda) (rappresentanti: E. Vahida, F.-C. Laprévote, S. Rating e I.-G. Metaxas-Maranghidis, avvocati)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: L. Flynn, S. Noë e C. Georgieva-Kecsmar, agenti)

Interveniente a sostegno della convenuta: Repubblica francese (rappresentanti E. de Moustier, C. Mosser, A. Daniel e P. Dodeller, agenti)

Oggetto

Domanda fondata sull’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento della decisione C(2020) 2097 final della Commissione, del 31 marzo 2020, relativa all’aiuto di Stato SA.56765 (2020/N) – Francia – COVID-19: Moratoria sul pagamento di tasse aeronautiche a favore delle imprese di trasporto pubblico aereo.

Dispositivo

Il ricorso è respinto.

La Ryanair DAC è condannata a farsi carico delle proprie spese nonché di quelle sostenute dalla Commissione europea, comprese le spese sostenute nell’ambito della domanda di trattamento riservato.

La Repubblica francese si farà carico delle proprie spese.

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1 GU C 215 del 29.6.2020.