Language of document :

Ricorso proposto il 18 maggio 2021 – Ryanair / Commissione

(Causa T-268/21)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Ryanair DAC (Swords, Irlanda) (E. Vahida, F.-C. Laprévote, V. Blanc, S. Rating e I.-G. Metaxas-Maranghidis, avvocati)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione della convenuta del 22 dicembre 2020 relativa all’aiuto di Stato SA.59029 – Italia – COVID-19 – Compensation scheme for carriers having an Italian operating licence1 ; e

condannare la convenuta alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce quattro motivi.

Primo motivo, vertente sul fatto che la convenuta avrebbe violato disposizioni specifiche del TFUE e i principi generali del diritto dell’Unione sui quali poggia la liberalizzazione del trasporto aereo nell’Unione sin dalla fine degli anni ’80 del secolo scorso (ossia, il divieto di discriminazione, la libera prestazione di servizi - applicata al trasporto aereo mediante il regolamento 1008/20082 - e la libertà di stabilimento).

Secondo motivo, vertente sul fatto che la convenuta avrebbe violato l’articolo 107, paragrafo 2, lettera b), TFUE e sarebbe incorsa in errori manifesti di valutazione nel suo esame della proporzionalità dell’aiuto rispetto al danno causato dalla crisi della COVID-19.

Terzo motivo, vertente sul fatto che la convenuta avrebbe omesso di avviare un procedimento di indagine formale nonostante l’esistenza di gravi difficoltà e avrebbe violato i diritti procedurali della ricorrente.

Quinto motivo, vertente sul fatto che la convenuta avrebbe violato il proprio obbligo di motivazione.

____________

1 GU 2021, C 77, pagg 6 e 7.

2 Regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 settembre 2008, recante norme comuni per la prestazione di servizi aerei nella Comunità (rifusione) (Testo rilevante ai fini del SEE) (GU 2008, L 293, pagg. da 3 a 20).