Language of document :

Ricorso proposto il 30 aprile 2014 – Sabic Polyolefine / Commissione

(Causa T-279/14)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Sabic Polyolefine GmbH (Gelsenkirchen, Germania) (rappresentanti: C. Arhold, N. Wimmer, F. Wesche, L. Petersen e T. Woltering, avvocati)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione della Commissione europea del 18 dicembre 2013 di avvio del procedimento d’indagine formale nel procedimento Aiuto di Stato SA.33995 (2013/C) (ex 2013/NN) — Sostegno per l’elettricità prodotta da fonti rinnovabili e riduzione della sovrattassa EEG per gli utenti a forte consumo di energia;

condannare la convenuta alle spese del procedimento.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce quattro motivi.

Primo motivo, vertente sulla violazione degli articoli 107, paragrafo 1, e 108 TFUE tramite l’erronea classificazione del regime speciale di compensazione

La ricorrente sostiene che la decisione di avvio del procedimento viola gli articoli 107, paragrafo 1, e 108 TFUE, nonché l’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 659/1999, recante modalità di applicazione dell'articolo 93 del trattato CE1 , in quanto la sovrattassa EEG prevista dalla Gesetz über den Vorrang erneuerbarer Energien (legge sulla priorità alle energie rinnovabili; in prosieguo: «EEG») non costituirebbe alcuna concessione di risorse statali e la riduzione della medesima sovrattassa per gli utenti a forte consumo di energia non configurerebbe alcuna rinuncia a risorse statali.

Essa rileva a tale proposito che la Commissione avrebbe fondato il suo esame su nuovi parametri di delimitazione incompatibili con i principi elaborati finora dalla giurisprudenza. In particolare essa avrebbe completamente omesso di considerare il criterio del potere di disposizione concreto di autorità statali, necessario, secondo giurisprudenza costante, per la classificazione come risorse statali, e avrebbe ritenuto sufficiente che il legislatore statale influisca sui flussi di pagamento tra privati e che le autorità di regolamentazione vigilino sul rispetto da parte dei privati degli obblighi di legge.

La Commissione sarebbe, inoltre, vincolata dalla sua decisione con la quale aveva ritenuto che la EEG 2000 non costituisse aiuto ai sensi dell’articolo 107 comma 1 TFUE in quanto non vi era stato alcun trasferimento di risorse statali e pertanto avrebbe erroneamente classificato la EEG 2012 come nuovo regime di aiuti introdotto illegittimamente.

Inoltre la Commissione non avrebbe sufficientemente esaminato e pertanto neanche riconosciuto che le eccezioni per le imprese a forte consumo di energia sarebbero giustificate dallo scopo, dalla natura, nonché dalla struttura intrinseca della EEG 2012 e quindi non comporterebbero vantaggi selettivi.

Secondo motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 108, paragrafo 1, TFUE e degli articoli 18 e 19 del regolamento n. 659/1999 per aver omesso di proporre opportune misure

La ricorrente sostiene a tale riguardo che la Commissione, in occasione dell’esame della EEG 2012, avrebbe dovuto comunque applicare la procedura relativa ad aiuti esistenti, di cui all’articolo 108, paragrafo 1, TFUE e agli articoli dal 17 al 19 del regolamento n. 659/1999 e, prima dell’avvio del procedimento formale d’indagine, avrebbe dovuto proporre alla Germania opportune misure, invece di esporre gli operatori del mercato a considerevoli rischi economici tramite la classificazione della EEG 2012 come nuovo aiuto, non notificato.

Terzo motivo, vertente sulla violazione del diritto di essere sentiti

La ricorrente rileva inoltre che la Commissione sarebbe stata in ogni caso tenuta a consultarla prima dell’adozione di una decisione con siffatti rilevanti effetti giuridici.

Quarto motivo, vertente sulla motivazione insufficiente

Infine, la ricorrente asserisce che la decisione di avvio del procedimento è, nei suoi punti essenziali, carente nella motivazione.

____________

____________

1 Regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999, recante modalità di applicazione dell'articolo 93 del trattato CE, GU L 83, pag. 1.