Ordinanza del Tribunale di primo grado 16 febbraio 2006 - Centro Europa 7 / Commissione
(Procedimento T-338/04) 1 ("Art. 86, n. 3, CE - Rigetto di una denuncia - Ricorso di annullamento - Eccezione di irricevibilità")
Lingua processuale: l'italiano
Parti
Ricorrente: Centro Europa 7 Srl (Roma) [Rappresentanti: V. Ripa di Meana e R. Mastroianni, avvocati]
Convenuta: Commissione delle Comunità europee [Rappresentanti: P. Oliver e F. Amato, agenti]
Interveniente a sostegno della convenuta: Mediaset SpA (Milano) [Rappresentante: M. Bay, avvocato]
Oggetto della causa
Domanda di annullamento della lettera della Commissione 4 giugno 2004 [D (2004) 471], nella parte in cui respinge la denuncia della ricorrente secondo cui la Repubblica italiana avrebbe violato il combinato disposto degli artt. 86 CE e 82 CE
Dispositivo dell'ordinanza
Il ricorso è irricevibile
La ricorrente sopporterà, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dalla Commissione e dall'interveniente.
____________1 - GU C 262 del 23.10.2004