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Ordinanza del Tribunale di primo grado 16 febbraio 2006 - Centro Europa 7 / Commissione

(Procedimento T-338/04) 1

("Art. 86, n. 3, CE - Rigetto di una denuncia - Ricorso di annullamento - Eccezione di irricevibilità")

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: Centro Europa 7 Srl (Roma) [Rappresentanti: V. Ripa di Meana e R. Mastroianni, avvocati]

Convenuta: Commissione delle Comunità europee [Rappresentanti: P. Oliver e F. Amato, agenti]

Interveniente a sostegno della convenuta: Mediaset SpA (Milano) [Rappresentante: M. Bay, avvocato]

Oggetto della causa

Domanda di annullamento della lettera della Commissione 4 giugno 2004 [D (2004) 471], nella parte in cui respinge la denuncia della ricorrente secondo cui la Repubblica italiana avrebbe violato il combinato disposto degli artt. 86 CE e 82 CE

Dispositivo dell'ordinanza

Il ricorso è irricevibile

La ricorrente sopporterà, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dalla Commissione e dall'interveniente.

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1 - GU C 262 del 23.10.2004