Language of document :

Comunicazione sulla GU

 

Ricorso della TV Danmark A/S e della Kanal 5 Denmark Ltd contro la Commissione delle Comunità europee, proposto il 13 agosto 2004.

(Causa T-336/04)

Lingua processuale: l'inglese

Il 13 agosto 2004 la TV Danmark A/S, con sede in Copenhagen (Danimarca) e la Kanal 5 Denmark Ltd, con sede in Hounslow (Regno Unito), rappresentate dagli avv.ti D. Vandermeersch, K. Karl e H. Peytz, hanno proposto, dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee, un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

-    annullare l'art. 1 della decisione della Commissione 19 maggio 2004, C 2/03, vertente sul finanziamento statale dell'emittente pubblica danese TV2/Danmark mediante canone ed altre misure, nella parte in cui la Commissione ha ritenuto che gli aiuti concessi alla TV2/Danmark tra il 1995 ed il 2002 sotto forma di risorse derivanti dal canone e di altre misure individuate nella decisione fossero compatibili con il mercato comune ai sensi dell'art. 86, n. 2, CE;

-    condannare la Commissione alle spese delle ricorrenti e alle altre spese sostenute in relazione al ricorso.

Motivi e principali argomenti:

Nella decisione impugnata, la Commissione ha affermato che, tra il 1995 ed il 2002, l'emittente pubblica danese TV2/Danmark ha beneficiato di aiuti di Stato ai sensi dell'art. 87, n. 1, CE. La Commissione ha concluso che gli aiuti sono compatibili con il mercato comune ai sensi dell'art. 86, n. 2, CE, ad eccezione di una compensazione eccedente per un importo pari a DKK 628,2 milioni, che dovrebbe essere rimborsata dalla TV 2 /DANMARK A/S.

Le ricorrenti chiedono l'annullamento dell'art. 1 della decisione in quanto essa afferma che una parte degli aiuti sono compatibili con il mercato comune. Esse affermano che la Commissione, adottando tale parte della decisione, ha violato gli artt. 86, n. 2, 87 e 88 CE, nonché il Protocollo allegato al Trattato sul sistema di radiodiffusione pubblica negli Stati membri.

Le ricorrenti sostengono che la Commissione ha violato gli artt. 87 e 88 CE in quanto, dopo aver affermato che tali aiuti costituiscono aiuti nuovi, ha tuttavia sostenuto che essi, ad eccezione degli aiuti ritenuti compensazione eccedente, erano compatibili con il mercato comune, mentre avrebbe dovuto dichiarare l'illegittimità di tutti gli aiuti per mancanza di notificazione.

Le ricorrenti affermano inoltre che la Commissione ha violato gli artt. 86, n. 2, 87 e 88 CE, nonché il Protocollo, quando ha sostenuto che tutti i costi della TV2 sono relativi a oneri di servizio pubblico e pertanto possono essere finanziati dallo Stato, nonostante la mancanza di una definizione sufficientemente precisa degli oneri di servizio pubblico della TV2. La Commissione ha violato i detti articoli anche quando ha approvato gli aiuti di Stato in base alla verifica del fatto che la TV2 cercava di "massimizzare gli introiti" e ha posto l'onere della prova in capo alle ricorrenti. Essa ha commesso un manifesto errore di valutazione quando non ha considerato la prova che la TV2 ha ridotto i prezzi al di sotto di quanto necessario per recuperare le spese autonome di un operatore commerciale efficiente.

Le ricorrenti fanno valere poi che la Commissione ha violato l'art. 86, n. 2, CE ed il Protocollo in quanto ha approvato gli aiuti nonostante essa stessa nutrisse dubbi sul comportamento di TV2 per quanto riguarda i prezzi, nonché sul livello dei prezzi in Danimarca. Inoltre, la Commissione ha commesso una violazione dell'art. 86, n. 2, CE perché non ha valutato se i costi netti della TV2 fossero proporzionati agli oneri di servizio pubblico e perché ha accettato la mancanza di qualsiasi controllo o, in alternativa, di un controllo sufficiente, ad opera delle autorità pubbliche danesi sulla realizzazione, da parte della TV 2, della sua missione di servizio pubblico.

____________