Language of document : ECLI:EU:T:2007:66

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA QUINTA SEZIONE DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

1º marzo 2007 (*)

«Riservatezza»

Nella causa T‑336/04,

TVDanmark A/S, con sede in Skovlund (Danimarca),

Kanal 5 Denmark Ltd, con sede in Hounslow, Middlesex (Regno Unito),

rappresentate dagli avv.ti D. Vandermeersch, K.‑U. Karl e H. Peytz,

ricorrenti,

sostenute da

Viasat Broadcasting UK Ltd, con sede in West Drayton, Middlesex (Regno Unito), rappresentata dall’avv. S. E. Hjelmborg,

interveniente,

contro

Commissione delle Comunità europee, rappresentata dai sigg. N. Khan e M. Niejahr, in qualità di agenti,

convenuta,

sostenuta da

Regno di Danimarca, rappresentato dal sig. J. Molde, in qualità di agente, assistito dagli avv.ti P. Biering e K. Lundgaard Hansen,

TV 2/Danmark A/S, con sede in Odense (Danimarca), rappresentata dagli avv. O. Koktvedgaard e M. Thorninger,

e da

Union européenne de radio-télévision (UER), con sede in Grand-Saconnex (Svizzera), rappresentata dall’avv. A. Carnelutti,

intervenienti,

avente ad oggetto una domanda di annullamento parziale della decisione della Commissione 19 maggio 2004, 2005/217/CE, relativa alle misure attuate dalla Danimarca a favore di TV2/Danmark [notificata con il numero C(2004) 1814] (GU 2006, L 85, pag. 1), come rettificata (GU 2006, L 368, pag. 112), nei limiti in cui tale decisione dichiara le dette misure parzialmente compatibili con il mercato comune,

IL PRESIDENTE DELLA QUINTA SEZIONE

DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO DELLE COMUNITÀ EUROPEE

ha emesso la seguente

Ordinanza

 Fatti e procedimento

1        La TV 2/Danmark A/S (in prosieguo: la «TV2») è un’emittente televisiva pubblica danese.

2        Con la decisione 19 maggio 2004, 2005/217/CE, relativa alle misure attuate dalla Danimarca a favore di TV2/Danmark [notificata con il numero C(2004) 1814] (GU 2006, L 85, pag. 1), come rettificata (GU 2006, L 368, pag. 112; in prosieguo: la «decisione impugnata»), la Commissione ha dichiarato che «l’aiuto concesso negli anni dal 1995 al 2002 [dal Regno di Danimarca] alla [TV2], in forma di entrate provenienti dal canone e di altre misure descritte nella presente decisione, [era] compatibile con il mercato comune ai sensi dell’articolo 86, paragrafo 2, [CE], ad eccezione di un importo di 628,2 milioni di [corone danesi (DKK)]» (v. art. 1 della decisione impugnata).

3        Con atto introduttivo depositato nella cancelleria del Tribunale il 13 agosto 2004, la TVDanmark A/S e la Kanal 5 Denmark Ltd (in prosieguo, rispettivamente, la «TVDanmark» e la «Kanal 5», oppure, collettivamente, le «ricorrenti») hanno proposto un ricorso di annullamento parziale della decisione impugnata, nei limiti in cui tale decisione ha dichiarato gli aiuti menzionati al punto precedente parzialmente compatibili con il mercato comune.

4        Con atto del 18 novembre 2004, il Regno di Danimarca ha chiesto di essere ammesso ad intervenire nella presente controversia a sostegno delle conclusioni della Commissione. Con lettere del 2 e del 15 dicembre 2004, la Commissione e le ricorrenti hanno dichiarato di non avere obiezioni nei confronti di tale domanda di intervento.

5        Con atto del 1º dicembre 2004, la TV2 ha chiesto di intervenire nella presente causa a sostegno delle conclusioni della Commissione. Il 3 dicembre 2004 tale domanda ha formato oggetto di una regolarizzazione. Con lettere del 18 marzo 2005, la Commissione e le ricorrenti hanno comunicato di non avere obiezioni nei confronti di tale domanda di intervento.

6        Con atto del 1º dicembre 2004, la Viasat Broadcasting UK Ltd (in prosieguo: la «Viasat») ha chiesto di intervenire nella presente causa a sostegno delle conclusioni delle ricorrenti. Il 17 febbraio 2005 tale domanda ha formato oggetto di una regolarizzazione. Con lettere del 18 marzo 2005, la Commissione e le ricorrenti hanno dichiarato di non avere obiezioni nei confronti di tale domanda di intervento.

7        Con atto del 14 dicembre 2004, la British Broadcasting Corp. (BBC) ha chiesto di intervenire nella presente causa a sostegno delle conclusioni della Commissione. Il 7 gennaio 2005 tale domanda ha formato oggetto di una regolarizzazione. Con lettera del 18 marzo 2005, la Commissione ha informato il Tribunale di non avere obiezioni nei confronti di tale domanda di intervento. Con atto del 18 marzo 2005, le ricorrenti hanno chiesto al Tribunale di non accogliere tale domanda di intervento.

8        Con atto non datato, registrato presso la cancelleria del Tribunale il 13 dicembre 2004, l’Union européenne de radio-télévision (UER) ha chiesto di intervenire nella presente causa a sostegno delle conclusioni della Commissione. Con lettera del 18 marzo 2005, la Commissione ha dichiarato di non avere obiezioni nei confronti di tale domanda di intervento. Con atto del 18 marzo 2005, le ricorrenti hanno chiesto al Tribunale di non accogliere tale domanda di intervento.

9        Con lettere del 29 dicembre 2004 e del 18 marzo 2005, le ricorrenti hanno chiesto il trattamento riservato di taluni elementi del ricorso nei confronti del Regno di Danimarca, della TV2, della Viasat, dell’UER e della BBC.

10      Con ordinanze del Presidente della Quinta Sezione del Tribunale 15 aprile 2005, il Regno di Danimarca e la TV 2 sono stati ammessi ad intervenire a sostegno della Commissione e la Viasat è stata ammessa ad intervenire a sostegno delle ricorrenti.

11      Con lettera del 20 aprile 2005, le ricorrenti hanno chiesto il trattamento riservato di taluni elementi del controricorso nei confronti del Regno di Danimarca, della TV2, della Viasat, dell’UER e della BBC.

12      Con decisione del 25 aprile 2005, notificata agli intervenienti con lettera di pari data, il cancelliere del Tribunale ha fissato all’11 maggio 2005 il termine ultimo per il deposito da parte degli intervenienti di obiezioni contro le domande di trattamento riservato relative al ricorso ed al controricorso.

13      Con atto del 9 maggio 2005, il Regno di Danimarca ha formulato obiezioni alle domande di trattamento riservato di taluni elementi del ricorso e del controricorso presentate dalle ricorrenti nei suoi confronti.

14      Con ordinanze del presidente della Quinta Sezione del Tribunale 10 maggio 2005, l’UER è stata ammessa ad intervenire a sostegno della Commissione e la domanda di intervento della BBC è stata respinta.

15      Con lettera del 27 maggio 2005, regolarizzata il 15 giugno 2005, le ricorrenti hanno chiesto il trattamento riservato di taluni elementi della replica nei confronti del Regno di Danimarca, della TV2, della Viasat e dell’UER.

16      Con decisione del 17 giugno 2005, notificata alle parti intervenienti con lettera in pari data, il cancelliere del Tribunale ha fissato al 4 luglio 2005 il termine ultimo per il deposito da parte degli intervenienti di obiezioni contro tale domanda di trattamento riservato relativa alla replica.

17      Con lettera del 1º luglio 2005, registrata presso la cancelleria del Tribunale in pari data, la TV2 ha sollevato obiezioni contro tale domanda di trattamento riservato. Inoltre, la TV2 ha dichiarato di aderire alle obiezioni formulate dal Regno di Danimarca nella sua lettera del 9 maggio 2005, con riferimento alle domande di trattamento riservato del ricorso e del controricorso.

18      Con lettera dell’8 luglio 2005, le ricorrenti, in risposta alle obiezioni formulate dal Regno di Danimarca nella sua lettera del 9 maggio 2005, hanno parzialmente ritirato la loro domanda di trattamento riservato relativa al ricorso, per quanto riguarda, in particolare, la decisione impugnata, che compare in allegato a tale ricorso, e taluni elementi del ricorso che costituiscono copie dirette di informazioni desunte da tale decisione. Le ricorrenti hanno mantenuto la loro domanda per quanto riguarda tutti gli altri elementi del ricorso. Esse hanno anche chiesto di essere autorizzate a fornire soltanto forcelle di dati numerici nell’ipotesi in cui la riservatezza non venisse concessa.

19      Con lettera del 27 luglio 2005, le ricorrenti hanno risposto alle obiezioni formulate dalla TV2 nella summenzionata lettera del 1º luglio 2005.

20      Con lettera del 23 settembre 2005, le ricorrenti hanno depositato, su richiesta del cancelliere ed a fini di regolarizzazione, nuove versioni non riservate del ricorso e degli allegati del ricorso.

21      L’UER e la Viasat non hanno depositato osservazioni sulle domande di trattamento riservato delle ricorrenti.

 Sulle domande di trattamento riservato

 Oggetto delle domande e osservazioni delle parti

22      Tenuto conto della parziale rinuncia delle ricorrenti alla loro domanda di trattamento riservato del ricorso (v. il precedente punto 18), le domande di trattamento riservato, con riferimento al ricorso, al controricorso ed alla replica, formulate dalle ricorrenti nei confronti di tutti gli intervenienti, riguardano gli elementi di seguito indicati:

–        alla pagina 13 del ricorso, ai punti 21 e 23, le informazioni occultate, relative, secondo le ricorrenti, alla loro quota di mercato e alle loro perdite;

–        alla pagina 17 del ricorso, al punto 37, le informazioni occultate, relative, secondo le ricorrenti, alla quota dei fondi (share of money) stimata per il periodo 2000-2002;

–        alla pagina 19 del ricorso, al punto 40, le informazioni occultate, relative, secondo le ricorrenti, al rapporto di potenza (power ratio) per il periodo 2000-2002;

–        alla pagina 24 del ricorso, al punto 54, le informazioni occultate, relative, secondo le ricorrenti, alle stime di prezzo;

–        alle pagine 25 e 27 del ricorso, ai punti 60, 61 e 71, le informazioni occultate, relative, secondo le ricorrenti, ai loro prezzi ed ai raffronti tra i loro costi e i prezzi della TV2; 

–        alla pagina 73 del ricorso, al punto 251, le informazioni occultate, relative, secondo le ricorrenti, al raffronto tra i loro costi e i prezzi della TV2;

–        alla pagina 76 degli allegati del ricorso (pagina 9 dell’allegato 2 del ricorso), le informazioni occultate, relative, secondo le ricorrenti, alle stime di vendita mediante permuta (barter sale);

–        alla pagina 77 degli allegati del ricorso (pagina 10 dell’allegato 2 del ricorso), le informazioni occultate relative, secondo le ricorrenti, alle loro vendite ed ai capitali netti propri del gruppo;

–        alle pagine 80 e 81 degli allegati del ricorso (pagine 13 e 14 dell’allegato 2 del ricorso), le informazioni occultate, relative, secondo le ricorrenti, alla loro politica dei prezzi;

–        alle pagine 82 e 83 degli allegati del ricorso (pagine 15 e 16 dell’allegato 2 del ricorso), le informazioni occultate che compaiono alle righe 1-5 e 7 della tabella 5 e alle righe 1, 3 e 4 della tabella 6, riguardanti, secondo le ricorrenti, i loro introiti e i loro costi, nonché le informazioni occultate che compaiono nella nota a piè di pagina n. 46, relative, secondo le ricorrenti, alla loro politica dei prezzi ed ai loro costi;

–        alla pagina 84 degli allegati del ricorso (pagina 17 dell’allegato 2 del ricorso), le informazioni occultate, relative, secondo le ricorrenti, alla loro politica dei prezzi, ai raffronti tra i loro costi e i prezzi della TV2 ed al capitale conferito dalla loro società capogruppo;

–        alla pagina 87 degli allegati del ricorso (allegato 1 dell’allegato 2 del ricorso), tutte le cifre della tabella, designata dalle ricorrenti come memoria descrittiva degli indici estratti dalla contabilità legale;

–        alla pagina 89 degli allegati del ricorso (allegato 2 dell’allegato 2 del ricorso), tutte le cifre della tabella;

–        alla pagina 134 degli allegati del ricorso (allegato 4 del ricorso), tutto il contenuto della sezione B.1.a;

–        alla pagina 367 degli allegati del ricorso (allegato 7 dell’allegato 4 del ricorso), tutti gli importi della tabella relativa, secondo le ricorrenti, agli introiti della SBS Broadcasting Danmark A/S e della TvDanmark Ltd per il periodo 1997-2000 ed al piano di bilancio per il 2001;

–        alla pagina 489 degli allegati del ricorso (pagina 4 dell’allegato 5 del ricorso), i nomi propri occultati;

–        alla pagina 490 degli allegati del ricorso (pagina 5 dell’allegato 5 del ricorso), gli importi occultati, che compaiono alle righe 1, 3, 4 e 5 dello schema 3, relativo, secondo le ricorrenti, ai loro costi;

–        alle pagine 491 e 492 degli allegati del ricorso (pagine 6 e 7 dell’allegato 5 del ricorso), il contenuto della sezione III, intitolato «Spiegazione delle perdite della TVDanmark»;

–        alla pagina 494 degli allegati del ricorso (pagina 9 dell’allegato 5 del ricorso), le informazioni occultate, relative, secondo le ricorrenti, ai loro sconti;

–        alla pagina 495 degli allegati del ricorso (pagina 10 dell’allegato 5 del ricorso), il contenuto occultato della nota a piè di pagina n. 8;

–        alle pagine 510-512 degli allegati del ricorso (pagine 8-10 dell’allegato 1 dell’allegato 5 del ricorso), lo schema e le informazioni che compaiono nella tabella e nel testo, relativi, secondo le ricorrenti, ai loro prezzi ed ai loro costi;

–        alle pagine 514 e 515 degli allegati del ricorso (allegato 2 dell’allegato 5 del ricorso), taluni nomi propri;

–        alle pagine 530-538 degli allegati del ricorso (allegato 5 dell’allegato 5 del ricorso), tutte le informazioni;

–        alle pagine 540-541 degli allegati del ricorso (allegato 6 dell’allegato 5 del ricorso), tutte le informazioni;

–        alle pagine 608 e 609 degli allegati del ricorso (pagine 3 e 4 dell’allegato 12 dell’allegato 5 del ricorso), le informazioni occultate, relative, secondo le ricorrenti, ai loro prezzi e costi;

–        alle pagine 613, 614, 616 e 618 degli allegati del ricorso (pagine 3, 4, 6 e 8 dell’allegato 6 del ricorso), le informazioni occultate, relative, secondo le ricorrenti, a fonti di informazione riservate ed ai loro prezzi;

–        alla pagina 636 degli allegati del ricorso (allegato 4 dell’allegato 6 del ricorso), i nomi propri e i dati occultati;

–        alla pagina 741 degli allegati del ricorso (allegato 7 dell’allegato 6 del ricorso), gli importi occultati, relativi, secondo le ricorrenti, al fatturato lordo della TVDanmark tra il 1995 e il 2002;

–        alla pagina 745 degli allegati del ricorso (allegato 9 dell’allegato 6 del ricorso), gli importi occultati, relativi, secondo le ricorrenti, ai loro prezzi e ai loro costi;

–        alle pagine 748 e 749 degli allegati del ricorso (pagine 2 e 3 dell’allegato 10 dell’allegato 6 del ricorso), i dati occultati delle righe 1, 3-5 e 7-10 della tabella, relativi, secondo le ricorrenti, ai loro prezzi e costi;

–        alle pagine 752 e 753 degli allegati del ricorso (pagine 2 e 3 dell’allegato 11 dell’allegato 6 del ricorso), i dati occultati delle righe 1, 3-5 e 7-10 della tabella, relativi, secondo le ricorrenti, ai loro prezzi e costi;

–        alle pagine 756 e 757 degli allegati del ricorso (allegato 12 dell’allegato 6 del ricorso), i dati occultati delle righe 2 e 3 della tabella 2, delle righe 2 e 3 della tabella 4 e delle righe 1, 3 e 4 della tabella 6, relativi, secondo le ricorrenti, ai loro prezzi e costi;

–        alla pagina 19 del controricorso, le informazioni occultate nella nota a piè di pagina n. 55;

–        alla pagina 20 del controricorso, al punto 39.2, la parte occultata di tale punto, ivi incluse le note a piè di pagina n. 59, n. 60 e n. 61;

–        alla pagina 21 del controricorso, punto 40, la parte occultata di tale punto;

–        alla pagina 25 del controricorso, al punto 50.2, la parte occultata di tale punto, ivi inclusa la nota a piè di pagina n. 79;

–        alla pagina 55 degli allegati del controricorso (alla pagina iv dell’allegato B.4 del controricorso), la parte occultata della tabella 1;

–        alla pagina 56 degli allegati del controricorso (alla pagina v dell’allegato B.4 del controricorso), la parte occultata dello schema 1;

–        alla pagina 85 degli allegati del controricorso (alla pagina 28 dell’allegato B.4 del controricorso), la parte occultata della tabella 5;

–        alla pagina 86 degli allegati del controricorso (alla pagina 29 dell’allegato B.4 del controricorso), la parte occultata dello schema 10;

–        alla pagina 92 degli allegati del controricorso (alla pagina 35 dell’allegato B.4 del controricorso), la parte occultata dello schema 12;

–        alla pagina 93 degli allegati del controricorso (alla pagina 36 dell’allegato B.4 del controricorso), le parti occultate degli schemi 13 e 14;

–        alla pagina 94 degli allegati del controricorso (alla pagina 37 dell’allegato B.4 del controricorso), la parte occultata dello schema 15;

–        alla pagina 23 della replica, punto 66, la parte occultata di tale punto;

–        alla pagina 24 della replica, punto 67, le due parti occultate di tale punto;

–        alla pagina 28 della replica, punto 84, la parte occultata di tale punto.

23      Le ricorrenti sostengono che tutti i dati del ricorso dei quali si chiede il trattamento riservato costituiscono informazioni sensibili dal punto di vista commerciale nonché segreti d’affari, la cui divulgazione potrebbe seriamente compromettere i loro interessi sotto il profilo della concorrenza o quelli della loro società capogruppo, la SBS Broadcasting.

24      Con riferimento alla domanda di trattamento riservato di un nome proprio di persona (alla pagina 514 degli allegati del ricorso), essa deriverebbe da una domanda della persona interessata e non pregiudicherebbe la possibilità per il Regno di Danimarca e gli altri intervenienti di difendere i loro interessi.

25      Con riferimento agli elementi del controricorso rispetto ai quali si chiede il trattamento riservato, le ricorrenti fanno valere che tali elementi riguardano informazioni per le quali esse hanno già chiesto il trattamento riservato nel ricorso e che la loro soppressione sarebbe priva di effetto sulla capacità delle parti intervenienti di difendere i loro interessi.

26      Allo stesso modo, i passi della replica considerati nella domanda di trattamento riservato conterrebbero informazioni riservate riguardanti i prezzi e le quote di mercato delle ricorrenti, nonché altre informazioni sensibili dal punto di vista commerciale, e la loro divulgazione pregiudicherebbe gravemente gli interessi delle ricorrenti o della loro società capogruppo, la SBS Broadcasting.

27      Le ricorrenti fanno osservare che il settore televisivo è relativamente ridotto in Danimarca, con protagonisti poco numerosi, la cui rispettiva posizione concorrenziale non cambia di anno in anno. In contrasto con quanto sosterrebbe la TV2, quindi, le informazioni riservate contenute nella replica non avrebbero un interesse puramente storico.

28      Infine, le ricorrenti fanno valere che, poiché la TV2 non ha sollevato, nei termini assegnati, obiezioni contro le domande di trattamento riservato di elementi del ricorso e del controricorso, tale interveniente non può essere ammessa, in occasione della sua contestazione della domanda di trattamento riservato della replica, a contestare la riservatezza di elementi che comparivano nel ricorso o nel controricorso e che erano già considerati nelle domande di trattamento riservato relative a tali atti. Orbene, tre dei quattro passi riservati della replica sarebbero già considerati nelle domande di trattamento riservato del ricorso e del controricorso. Si tratterebbe dei passi di cui ai punti 66, 67 (prima parte occultata di tale punto) e 84 della replica.

29      Il Regno di Danimarca fa valere talune obiezioni contro le domande di trattamento riservato di elementi del ricorso e del controricorso.

30      Con riferimento al ricorso ed al di là di un’obiezione vertente sul fatto che la decisione impugnata, di cui taluni elementi sono considerati nelle domande di trattamento riservato, è stata pubblicata, obiezione che ha indotto le ricorrenti a ritirare in parte le loro domande di trattamento riservato (v. il precedente punto 18), il Regno di Danimarca ritiene che gli effetti pregiudizievoli che possono concretamente derivare dalla divulgazione di talune informazioni, come dei nomi, siano difficili da definire.

31      Più in generale, il Regno di Danimarca considera che gli occultamenti operati dalle ricorrenti nel ricorso sono stati effettuati senza una effettiva valutazione della loro necessità. Quantomeno simile analisi in apparenza mancherebbe.

32      Con riferimento alle pretese informazioni riservate contenute nel controricorso, sarebbe impossibile sapere quali informazioni siano state occultate e pertanto tenute segrete. Non foss’altro per questa ragione il Regno di Danimarca si oppone a tali occultamenti, tanto più che il controricorso della Commissione è, di conseguenza, divenuto completamente incomprensibile su tali diversi punti e che si tratta, a quanto sembra, persino di punti capitali per la controversia.

33      Il Regno di Danimarca conclude dunque per l’integrale rigetto della domanda di trattamento riservato presentata dalle ricorrenti o, quantomeno, chiede che sia fissato un nuovo termine alle ricorrenti ai fini della presentazione di una nuova domanda, rivista e motivata, fermo restando che esse dovrebbero in tal caso indicare concretamente il genere di informazioni di cui desiderano l’occultamento.

34      Nei limiti in cui il Tribunale considerasse giustificato l’occultamento di talune informazioni, occorrerebbe, almeno, indicare una forcella all’interno della quale si situerebbero le cifre interessate. Tale forcella dovrebbe essere sufficientemente stretta perché il Regno di Danimarca abbia una possibilità reale di commentare i punti di vista esposti dalle ricorrenti.

35      La TV2 dichiara di aderire alle obiezioni del Regno di Danimarca contro la domanda di trattamento riservato di taluni elementi del ricorso e del controricorso.

36      La TV2 fa valere, inoltre, talune obiezioni contro la domanda di trattamento riservato di alcuni elementi della replica. Così, le ricorrenti non avrebbero addotto alcuna giustificazione specifica del trattamento riservato delle informazioni soppresse. La loro domanda di trattamento riservato farebbe riferimento, al contrario, in via generale, a categorie di informazioni. Le ricorrenti non avrebbero dimostrato che la divulgazione di tali informazioni causerebbe un danno a loro stesse o alla loro società capogruppo.

37      La TV2 sospetta, sulla base delle informazioni limitate presentate dalle ricorrenti, che l’informazione occultata riguardi informazioni di carattere storico.

38      Per il caso in cui il Tribunale ritenesse che talune cifre che le ricorrenti desiderano mantenere riservate non debbano essere comunicate, occorrerebbe sostituirle con forcelle sufficientemente strette.

 Giudizio del presidente

39      L’art. 116, n. 2, del regolamento di procedura del Tribunale dispone:

«Se un intervento per il quale l’istanza è stata proposta entro il termine di sei settimane prescritto dall’art. 115, paragrafo 1, è dichiarato ammissibile, l’interveniente riceve comunicazione di tutti gli atti processuali notificati alle parti. Tuttavia, a richiesta d’una delle parti, il presidente può escludere da tale comunicazione documenti segreti o riservati».

40      Tale disposizione sancisce il principio che tutti gli atti processuali notificati alle parti devono essere comunicati alle parti intervenienti. Solo in deroga a questo principio la seconda frase di tale disposizione consente di destinare un trattamento riservato a taluni atti di causa e pertanto di sottrarre questi ultimi all’obbligo di comunicazione alle parti intervenienti (ordinanze del presidente della Seconda Sezione ampliata del Tribunale 3 luglio 1998, causa T‑143/96, Volkswagen e Volkswagen Sachsen/Commissione, non pubblicata nella Raccolta, punto 15; del presidente della Terza Sezione ampliata del Tribunale 13 gennaio 2005, causa T‑266/02, Deutsche Post/Commissione, non pubblicata nella Raccolta, punto 19, e del presidente della Terza Sezione del Tribunale 24 gennaio 2006, causa T‑417/05, Endesa/Commissione, non pubblicata nella Raccolta, punto 14).

41      Per stabilire a quali condizioni un trattamento riservato possa essere concesso a taluni elementi è necessario ponderare, per ogni atto di causa o parte di esso per cui venga richiesto un trattamento riservato, il legittimo intento della ricorrente di evitare una lesione sostanziale dei propri interessi commerciali con l’esigenza, altrettanto legittima, degli intervenienti di disporre delle informazioni necessarie onde essere totalmente in grado di far valere i loro diritti e di esporre le loro tesi dinanzi al giudice comunitario (ordinanze del Tribunale 4 aprile 1990, causa T‑30/89, Hilti/Commissione, Racc. pag. II‑163, pubblicazione per estratti, punto 11; del presidente della Prima Sezione del Tribunale 5 agosto 2003, causa T‑168/01, Glaxo Wellcome/Commissione, non pubblicata nella Raccolta, punto 35; ordinanze Deutsche Post/Commissione, di cui al precedente punto 40, punto 20; Endesa/Commissione, di cui al precedente punto 40, punto 15, e del presidente della Quinta Sezione del Tribunale 15 giugno 2006, causa T‑271/03, Deutsche Telekom/Commissione, Racc. pag. II‑1747, punto 10).

42      Peraltro, l’art. 5, n. 4, primo comma, delle Istruzioni al cancelliere del Tribunale di primo grado del 3 marzo 1994 (GU L 78, pag. 32), come modificate, da ultimo, il 5 giugno 2002 (GU L 160, pag. 1), prevede che la domanda con cui una parte chiede il trattamento riservato di taluni elementi o atti del fascicolo deve precisare gli elementi o i brani aventi carattere riservato e motivare la riservatezza per ciascuno di essi. Le Istruzioni pratiche del Tribunale alle parti del 14 marzo 2002 (GU L 87, pag. 48) specificano, dal canto loro, che, da un lato, una domanda di trattamento riservato non sufficientemente precisa non può essere presa in considerazione e che, dall’altro, essa deve indicare con precisione gli elementi o i brani di cui trattasi e contenere una brevissima motivazione del carattere segreto o riservato di ciascuno di detti elementi o brani (capo VIII, punti 2 e 3 delle Istruzioni pratiche alle parti).

43      Ne deriva che una domanda di trattamento riservato non sufficientemente precisa negli elementi da essa considerati dovrà essere respinta.

44      Del pari, ne deriva che si terrà conto della brevità della motivazione fornita a sostegno di una domanda di trattamento riservato nelle ipotesi in cui dall’esame degli elementi da essa considerati non risulti con sufficiente chiarezza che questi ultimi presentano carattere riservato (v., in tal senso, ordinanza Endesa/Commissione, di cui al precedente punto 40, punto 18). Tale considerazione si impone a maggior ragione, nell’interesse di una buona amministrazione della giustizia, nel caso in cui il trattamento riservato richiesto riguardi un numero considerevole di dati (v., in tal senso, ordinanza Deutsche Post/Commissione, di cui al precedente punto 40, punto 23).

45      Occorre, infine, osservare che la contestazione della riservatezza da parte degli intervenienti deve riguardare elementi precisi degli atti di causa che sono rimasti occultati e specificare i motivi per cui il trattamento riservato di tali elementi deve essere negato. Di conseguenza, una domanda di trattamento riservato deve essere accolta nei limiti in cui riguarda elementi che non sono stati contestati o che non lo sono stati in modo esplicito e preciso (ordinanza Deutsche Telekom/Commissione, di cui al precedente punto 41, punti 12, 14 e 15; v. altresì, in tal senso, ordinanze del presidente della Terza Sezione del Tribunale 15 ottobre 2002, causa T‑203/01, Michelin/Commissione, non pubblicata nella Raccolta, punto 10; del presidente della Terza Sezione del Tribunale 5 febbraio 2003, causa T‑287/01, Bioelettrica/Commissione, non pubblicata nella Raccolta, punto 12; del presidente della Quarta Sezione del Tribunale 22 febbraio 2005, causa T‑383/03, Hynix Semiconductor/Consiglio, Racc. pag. II‑621, punti 36 e 83, nonché del presidente del Terza Sezione ampliata del Tribunale 4 marzo 2005, causa T‑289/03, BUPA e a./Commissione, Racc. pag. II‑741, punto 11).

 Sulle domande di trattamento riservato contro le quali le parti intervenienti non hanno depositato obiezioni

46      La Viasat e l’UER non hanno sollevato alcuna obiezione contro le domande di trattamento riservato delle ricorrenti. Il Regno di Danimarca non ha, per parte sua, sollevato obiezioni contro la domanda di trattamento riservato relativa alla replica. Infine, la TV2 non ha sollevato, nei termini assegnati, obiezioni contro le domande di trattamento riservato relative al ricorso ed al controricorso. La TV2, infatti, ha dichiarato di aderire alle obiezioni espresse, al riguardo, dal Regno di Danimarca soltanto nella sua lettera del 1º luglio 2005, cioè dopo la scadenza del termine assegnato, senza esporre del resto alcuna argomentazione autonoma (v. i precedenti punti 12 e 17).

47      Ne deriva che, in conformità alla giurisprudenza citata al precedente punto 45, nei confronti della Viasat e dell’UER, occorre accogliere integralmente le domande di trattamento riservato relative al ricorso, al controricorso e alla replica. Nei confronti del Regno di Danimarca, occorre accogliere integralmente la domanda di trattamento riservato relativa alla replica. Infine, nei confronti della TV2, occorre accogliere integralmente le domande di trattamento riservato relative al ricorso ed al controricorso.

 Sulle domande di trattamento riservato contro le quali talune parti intervenienti hanno depositato obiezioni

48      Il Regno di Danimarca ha depositato obiezioni contro talune domande di trattamento riservato relative al ricorso e al controricorso, mentre la TV2 ha depositato obiezioni contro la domanda di trattamento riservato relativa alla replica.

–       Sulla ricevibilità della contestazione da parte della TV2 della domanda di trattamento riservato relativa alla replica

49      Per quel che riguarda l’argomento delle ricorrenti, secondo cui le obiezioni sollevate dalla TV2, con riferimento a tre dei quattro pretesi elementi riservati della replica, sarebbero irricevibili, in quanto tali elementi sarebbero già stati oggetto, allo stadio del ricorso e del controricorso, di domande di trattamento riservato che la TV2 non avrebbe contestato nei termini assegnati, esso dev’essere respinto.

50      Infatti, una parte interveniente non può essere privata, sempreché rispetti i termini assegnati a tal fine dal Tribunale, del diritto di contestare una domanda di trattamento riservato di elementi di un atto di causa, per il fatto che essa avrebbe omesso di contestare nei termini la riservatezza degli stessi elementi quando tali elementi sono stati prodotti in una fase anteriore del procedimento. Orbene, nella fattispecie, è pacifico che la TV2 ha contestato nei termini assegnati la domanda di trattamento riservato relativa alla replica (v. i precedenti punti 16 e 17).

51      La contestazione da parte della TV2 della domanda di trattamento riservato relativa alla replica è pertanto ricevibile.

–       Sulla fondatezza delle domande di trattamento riservato

52      Occorre dunque esaminare le domande di trattamento riservato depositate dalle ricorrenti e relative al ricorso, al controricorso e alla replica, nella misura in cui vengono contestate, rispettivamente, dal Regno di Danimarca e dalla TV2.

53      Al riguardo, occorre in primo luogo constatare che, sebbene tali domande di trattamento riservato riguardino un numero considerevole di elementi delle memorie delle parti, la motivazione addotta dalle ricorrenti a sostegno di tali domande è formulata in termini globali e generici. Le ricorrenti si limitano, sostanzialmente, ad affermare che i pretesi dati riservati costituiscono segreti d’affari la cui divulgazione potrebbe compromettere i loro interessi commerciali o quelli della loro società capogruppo. Esse non forniscono alcuna motivazione, neppure succinta, adeguata a ciascun elemento di informazione considerato dalle domande di trattamento riservato.

54      In tale contesto, e in conformità alla giurisprudenza citata al precedente punto 44, si terrà conto della brevità della motivazione fornita dalle ricorrenti a sostegno delle loro domande di trattamento riservato.

55      In secondo luogo, risulta che le ricorrenti considerano, nelle loro domande di trattamento riservato, un certo numero di dati relativi agli anni 1998-2002, corredati talvolta di stime per l’anno 2003, riguardanti i loro costi globali e i prezzi di vendita dei loro spazi pubblicitari. Tali dati sono stati prodotti allo scopo di dimostrare che la TV2 vendeva i suoi spazi pubblicitari a prezzi inferiori a quelli che un operatore economico in condizioni di mercato, nella fattispecie la TVDanmark, avrebbe dovuto praticare per coprire i suoi costi (v. punto 189 del ricorso). Secondo le ricorrenti tale pratica sarebbe stata resa possibile dai finanziamenti pubblici di cui la TV2 avrebbe beneficiato al di là di quanto le sarebbe stato necessario per assolvere la sua funzione di servizio pubblico. Tali dati sono stati prodotti anche nell’ambito della contestazione, da parte delle ricorrenti, dell’applicazione da parte della Commissione, nella decisione impugnata, del criterio detto «della massimizzazione degli introiti pubblicitari» (v. ‘considerando’ 137-161 della decisione impugnata), criterio mediante il quale la Commissione intendeva determinare se la TV2 avesse o meno cercato di massimizzare i propri introiti pubblicitari nel corso del periodo d’indagine (v. terzo e quarto motivo di ricorso, in particolare punti 223 e 239-265 del ricorso).

56      Se è vero che dati relativi ai costi e ai risultati degli operatori economici nonché ai prezzi che essi praticano possono, eventualmente, costituire segreti d’affari, non è meno vero che i dati di cui trattasi sono relativi a periodi risalenti, essenzialmente, ad almeno quattro anni prima. Di conseguenza, considerato il fatto che tali dati sono tutt’altro che recenti, il presidente considera, nella fattispecie, che non è dimostrato, a prescindere da quanto sostengono le ricorrenti, che la loro divulgazione sia tale da arrecare un pregiudizio sostanziale agli interessi commerciali attuali di queste ultime.

57      In ogni caso, la divulgazione di detti dati tali e quali e, quindi, senza sostituzione mediante forcelle, appare necessaria per consentire agli intervenienti che si sono opposti alle domande di trattamento riservato di far valere i loro diritti e di esporre la loro tesi dinanzi al giudice comunitario.

58      Occorre constatare, ad abundantiam, sulla base dei controlli incrociati operati tra i diversi pretesi dati riservati, che, in primo luogo, taluni di questi dati compaiono, in realtà, nella decisione impugnata [v., in particolare, le percentuali occultate alle pagine 24 (punto 54) e 25 (punto 60) del ricorso, e alla pagina 80 (primo e secondo occultamento) degli allegati del ricorso, percentuali che compaiono ai ‘considerando’ 43 e 143 della decisione impugnata]. In secondo luogo, taluni dati occultati in alcune parti delle memorie non vengono occultati in altre parti di tali memorie [v., in particolare, taluni elementi che compaiono: a) alla pagina 25 (punto 61) del ricorso, b) alla pagina 89, c) alla pagina 491, d) alla pagina 492, e) alla pagina 614 (secondo e terzo occultamento) degli allegati del ricorso, e f) alla pagina 25 (punto 50.2 e nota a piè di pagina n. 79) del controricorso, elementi che si ritrovano rispettivamente, non occultati: a) alla pagina 28 (punto 84) della replica, b) e c) alla pagina 11 (punto 23.3) della controreplica, d) alla pagina 11 (punto 23.2) della controreplica, e) alla pagina 613 (secondo trattino, prima frase) degli allegati del ricorso e f) alle pagine 526 - 528 degli stessi allegati]. In terzo luogo, taluni pretesi dati riservati derivano in realtà vuoi dalla semplice osservazione del mercato della pubblicità televisiva [v., in particolare, i dati occultati alle pagine 13 (punto 21), 17 e 19 del ricorso], vuoi dal controllo incrociato tra simile osservazione e informazioni non riservate [v., in particolare, la pagina 80 (ultimo occultamento) degli allegati del ricorso], vuoi, ancora, dai conti delle ricorrenti o di altre società del loro gruppo [v., in particolare, i dati occultati alle pagine 84 (terzo comma), 87, 89, 367, 530-541 degli allegati del ricorso], conti dei quali non si asserisce affatto che non sono pubblicati e taluni dati dei quali sono ad ogni modo noti ai terzi [v. la pretesa tabella riservata ma proveniente in realtà dalla TV2, che compare alla pagina 745 degli allegati del ricorso]. Infine, il presidente osserva che talune domande di riservatezza riguardano, in blocco, paragrafi interi di testo o di tabelle, senza alcuna motivazione appropriata né identificazione precisa delle informazioni meritevoli, nell’ambito di tali paragrafi o tabelle, di ricevere un eventuale trattamento riservato (v., ad esempio, alle pagine 492 e 530-541 degli allegati del ricorso).

59      Tenuto conto dell’insieme delle considerazioni che precedono ed a seguito di un esame di ciascuno dei diversi elementi considerati dalle domande di trattamento riservato del ricorso, del controricorso e della replica, il presidente decide, per quanto riguarda, in primo luogo, le domande di trattamento riservato relative al ricorso e al controricorso nei confronti del Regno di Danimarca (unico interveniente ad esservisi opposto), che la riservatezza deve essere negata con riferimento ai dati occultati che compaiono alle pagine 13, 17, 19, 24, 25, 27 e 73 del ricorso, alle pagine 77, 80-84, 87-89, 134, 367, 490-492, 510-512, 530-541, 608, 609, 613 (salvo il primo occultamento), 614, 616, 636 (salvo il primo, il secondo e il quarto occultamento), 741 e 745-757 degli allegati del ricorso, alle pagine 19, 20 (salvo la percentuale collocata prima del richiamo della nota n. 60, nonché le percentuali collocate in tale nota a piè di pagina), 21 e 25 del controricorso e, infine, alle pagine 55, 56 e 85-94 degli allegati del controricorso. Per quanto riguarda, poi, la domanda di trattamento riservato relativa alla replica nei confronti della TV2 (unica parte interveniente ad esservisi opposta), la riservatezza deve essere negata con riferimento ai dati occultati che compaiono alle pagine 23, 24 e 28 della replica. Poiché tali dati costituiscono la totalità dei dati considerati nella domanda di trattamento riservato riguardante la replica, ne deriva che, praticamente, la domanda di trattamento riservato della replica nei confronti della TV2 è respinta integralmente.

60      Per contro, occorre accogliere le domande di trattamento riservato del ricorso e del controricorso nei confronti del Regno di Danimarca con riferimento, in primo luogo, a taluni dati relativi alla ripartizione della vendita mediante permuta (barter sale) tra vendite nazionali e vendite regionali, in secondo luogo, a taluni dati nominativi e, in terzo luogo, a dati dettagliati relativi ad alcune modalità di concessione di sconti da parte delle ricorrenti. Tali dati sono quelli considerati alle pagine 76, 489, 494, 495, 514, 515, 613 (primo occultamento), 618, 636 (primo, secondo e quarto occultamento) degli allegati del ricorso, nonché alla pagina 20 del controricorso (esclusivamente la percentuale riportata prima del richiamo della nota n. 60, nonché le percentuali riportate in tale nota a piè di pagina).

Per questi motivi,

IL PRESIDENTE DELLA QUINTA SEZIONE DEL TRIBUNALE

così provvede:

1)      Nei confronti dell’Union européenne de radio-télévision e della Viasat Broadcasting UK Ltd, vengono integralmente accolte le domande di trattamento riservato relative al ricorso, al controricorso e alla replica.

2)      Nei confronti del Regno di Danimarca viene integralmente accolta la domanda di trattamento riservato relativa alla replica; inoltre, vengono accolte le domande di trattamento riservato relative al ricorso ed al controricorso, con riferimento ai seguenti elementi considerati in tali domande: gli elementi occultati figuranti alle pagine 76, 489, 494, 495, 514, 515, 613 (primo occultamento), 618 e 636 (primo, secondo e quarto occultamento) degli allegati del ricorso, nonché alla pagina 20 del controricorso (esclusivamente la percentuale riportata prima del richiamo della nota n. 60 nonché le percentuali riportate in tale nota a piè di pagina).

3)      Nei confronti del Regno di Danimarca, le domande di trattamento riservato relative al ricorso ed al controricorso sono respinte nei limiti in cui riguardano gli elementi occultati figuranti alle pagine 13, 17, 19, 24, 25, 27 e 73 del ricorso, alle pagine 77, 80-84, 87-89, 134, 367, 490-492, 510-512, 530-541, 608, 609, 613 (salvo il primo occultamento), 614, 616, 636 (salvo il primo, il secondo e il quarto occultamento), 741 e 745-757 degli allegati del ricorso, alle pagine 19, 20 (salvo la percentuale riportata prima del richiamo della nota n. 60, nonché le percentuali riportate in tale nota a piè di pagina), 21 e 25 del controricorso e, infine, alle pagine 55, 56 e 85-94 degli allegati del controricorso.

4)      Nei confronti della TV 2/Danmark A/S, sono integralmente accolte le domande di trattamento riservato relative al ricorso e al controricorso.

5)      Nei confronti della TV 2/Danmark A/S, la domanda di trattamento riservato relativa alla replica è respinta integralmente.

6)      Versioni non riservate del ricorso e del controricorso, comprendenti i passi di cui al punto 3, verranno comunicate, rispettivamente, dalle ricorrenti e dalla Commissione, entro il termine assegnato dal cancelliere del Tribunale.

7)      Le spese sono riservate.

Lussemburgo, 1° marzo 2007

Il cancelliere

 

       Il presidente

E. Coulon

 

       M. Vilaras


* Lingua processuale: l'inglese.