Ordinanza del Tribunale (Seconda Sezione) 16 febbraio 2006 − Centro Europa 7/Commissione
(Causa T-338/04)
«Art. 86, n. 3, CE — Rigetto di una denuncia — Ricorso di annullamento — Eccezione di irrecevibilità»
Ricorso di annullamento — Atti impugnabili con un ricorso di annullamento (Art. 86, nn. 1 e 3, CE) (v. punti 36-38
Oggetto
| Domanda di annullamento della lettera della Commissione 4 giugno 2004 [D (2004) 471], nella parte in cui respinge la denuncia della ricorrente secondo cui la Repubblica italiana avrebbe violato il combinato disposto degli artt. 86 CE e 82 CE |
Dispositivo
1) | | Il ricorso è irricevibile. |
2) | | La ricorrente sopporterà, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dalla Commissione e dall’interveniente. |