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Comunicazione sulla GU

 

Ricorso della MEDICI GRIMM KG contro il Consiglio dell'Unione europea, presentato il 31 ottobre 2003

(Causa T-364/03)

(Lingua processuale: l'inglese)

Il 31 ottobre 2003 la MEDICI GRIMM KG, Rodgau Hainhausen, Germania, rappresentata dal Dr. Robert MacLean, solicitor, con domicilio eletto in Lussemburgo, ha proposto dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro il Consiglio dell'Unione europea.

La ricorrente conclude che il Tribunale voglia:

-- dichiarare che, ai sensi dell'art. 288, secondo comma, CE, il Consiglio dei Ministri dell'Unione europea è responsabile del danno cagionato ad essa ricorrente, nonché condannare il Consiglio al risarcimento dei danni patiti da quest'ultima, nella misura di EUR 89 286 per interessi e di EUR 81 079 per spese legali relative al procedimento amministrativo, ovvero al pagamento della diversa somma ritenuta congrua dal Tribunale;

-- condannare il Consiglio al pagamento delle spese del procedimento.

Motivi e principali argomenti

La ricorrente è una società dedita al commercio di borsette in cuoio. Nell'ambito della sua attività commerciale, essa ha importato regolarmente borsette prodotte da una società stabilita nella Repubblica popolare cinese. Il regolamento (CE) del Consiglio n. 1567/971 imponeva un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di borsette in cuoio originarie della Repubblica popolare cinese. Tale regolamento veniva successivamente modificato dal regolamento (CE) del Consiglio 3 novembre 1998, n. 23802, che imponeva uno specifico dazio antidumping dello 0% sulle borsette importate dalla ricorrente. Tuttavia, tale disposizione non veniva introdotta con effetto retroattivo e dunque non venivano rimborsati i dazi pagati dalla ricorrente fino a quel momento.

La ricorrente proponeva ricorso dinanzi al Tribunale di primo grado3 chiedendo l'annullamento del regolamento n. 2380/98, per avere il Consiglio omesso di attribuire effetto retroattivo alla suddetta modifica. Con sentenza 29 giugno 20004, il Tribunale annullava la disposizione impugnata. Successivamente il Consiglio emanava il regolamento (CE) 22 gennaio 2001, n. 1335, che modificava il regolamento (CE) n. 1567/97 e attribuiva effetto retroattivo alla disposizione in questione. Alla ricorrente venivano rimborsati tutti i dazi pagati ai sensi del regolamento n. 1567/97.

Con il presente ricorso, la ricorrente chiede un risarcimento a titolo di interessi maturati sugli importi dei dazi all'importazione inizialmente pagati e poi rimborsatile, nonché il rimborso delle spese legali sostenute in occasione del procedimento amministrativo dinanzi alla Commissione ed alle autorità doganali tedesche.

A sostegno del proprio ricorso, la ricorrente afferma che il Consiglio ha agito illegittimamente, rifiutando di trarre le conseguenze dal riesame che aveva portato all'emanazione del regolamento n. 2380/98, e che tale comportamento illegittimo è di gravità sufficiente per configurare una responsabilità ex art. 288 CE.

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1 - GU L 208, del 2.8.1997, pag. 31.

2 - GU L 296, del 5.11.1998, pag. 1.

3 - Causa T-7/99, comunicazione in GU C 86, del 27.3.1999, pag. 23.

4 - Comunicazione in GU C 259, del 9.9.2000, pag. 17.

5 - GU L 23, del 25.1.2001, pag. 9.