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Comunicazione sulla GU

 

Ricorso della Regione Siciliana contro la Commissione delle Comunità europee proposto il

22 ottobre 2003

    (causa T-363/03)

    Lingua processuale : l'italiano

Il 22 ottobre 2003, la Regione Siciliana, rappresentata e difesa dall' avvocato dello Stato Antonio Cingolo, ha proposto dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro la Commissione europea

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

-annullare la decisione della Commissione europea n. C(2003) 2890 def del 13 agosto 2003, nonché della nota di addebito n. 3240504102 del 26 settembre 2003, emessa dalla Commissione per il recupero della somma di Euro 7.704.723,00; con la conseguente condanna della Commissione delle Comunità europee alla refusione delle spese.

Motivi e principali argomenti

La Regione siciliana ha impugnato dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee la decisione della Commissione del 13 agosto 2003 C(2003) 2890 def, relativa alla soprressione del contributo del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) concesso per un investimento in infrastrutture, denominato Grande Progetto Porto Empedocle, rientrante nel quadro comunitario di sostegno per gli interventi strutturali comunitari nelle regioni dell'obiettivo 1, in Italia, Regione Sicilia, per il periodo 89/93; ed ha altresì impugnato la nota di addebito del 26 settembre 2003, emessa dalla Commissione per il recupero della somma di Euro 7.704.723,00.

Tale infrastruttura è stata cofinanziata dall'Unione Europea a valere sul FESR in base alla decisione della Commissione n. C(90) 2363 025 del 14 dicembre 1990.

A sostegno dell'impugnativa la Regione siciliana ha dedotto:

A) Vizio di violazione dell'art. 54, paragrafo 1, e 52, paragrafo 1, del regolamento (CE) 21 giugno 1999 n. 1260/19991 e falsa applicazione dell'art. 24 del regolamento (CEE) 19 dicembre 1988 n. 4253/19882, in quanto la decisione di soppressione del contributo è sostenuta dal richiamo ad una disposizione abrogata a decorrere dal 1º gennaio 2000.

B) Vizio di violazione dell'art. 24 del reg. CEE n. 4253/88, nonché eccesso di potere per difetto ed incongruità della motivazione, in quanto il testo del detto articolo 24 non prevede l'esplicita possibilità di soppressione totale del contributo.

C) Vizio di violazione dell'art. 24 del reg. CEE n. 4253/88 ed eccesso di potere per difetto di motivazione e mancata considerazione di fatti ed elementi decisivi, in quanto dalla decisione impugnata non risultano le ragioni della scelta della Commissione nel senso di sopprimere e non invece di ridurre il contributo di cui si tratta, nonostante che i dati e gli elementi forniti dal beneficiario depongano nel senso della perdurante utilità delle opere già realizzate e della imminente ultimazione dell'intero G.P. Porto Empedocle.

D) Vizio di violazione dell'art. 24, paragrafo 1, del reg. CEE n. 4253/88 ed eccesso di potere per difetto di motivazione e di adeguata istruttoria, non avendo la Commissione esplicitato le ragioni per le quali ha ritenuto non sufficienti le osservazioni addotte dalla Regione siciliana.

E) Vizio di violazione dell'art. 24, paragrafo 3, del reg. CEE n. 4253/88, poiché la nota di addebito emessa dalla Commissione non concerne recupero di somme che diano luogo a ripetizioni di indebito, così come richiesto, appunto, dal menzionato art. 24, paragrafo 3.

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1 - Regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, recante disposizioni generali sui Fondi strutturali (G.U. L 161, del 26.06.1999, p. 1)

2 - Regolamento (CEE) n. 4253/88 del Consiglio, del 19 dicembre 1988, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CEE) n. 2052/88 per quanto riguarda il coordinamento tra gli interventi dei vari Fondi, da un lato, e tra tali interventi e quelli della Banca europea per gli investimenti e degli altri strumenti esistenti, dall'altro (G.U. L 374, del 31.12.1988, p. 1)