Language of document : ECLI:EU:T:2006:28

SENTENZA DEL TRIBUNALE (Quarta Sezione)

26 gennaio 2006 (*)

«Dumping – Importazioni di borsette in cuoio originarie della Repubblica popolare cinese – Modifica del regolamento che istituisce un dazio antidumping definitivo – Assenza di retroattività – Annullamento da parte del Tribunale – Ricorso per risarcimento danni – Violazione sufficientemente grave e manifesta»

Nella causa T‑364/03,

Medici Grimm KG, con sede in Rodgau Hainhausen (Germania), rappresentata dal sig. R. MacLean, solicitor, e dall’avv. E. Gybels, con domicilio eletto in Lussemburgo,

ricorrente,

contro

Consiglio dell’Unione europea, rappresentato dal sig. M. Bishop, in qualità di agente, assistito dall’avv. G. Berrisch,

convenuto,

sostenuto da:

Commissione delle Comunità europee, rappresentata dai sigg. N. Khan e T. Scharf, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo,

interveniente,

avente ad oggetto un ricorso ai sensi dell’art. 235 CE e dell’art. 288, secondo comma, CE, diretto al risarcimento del danno che la ricorrente ritiene di avere subìto a causa dell’irretroattività del regolamento (CE) del Consiglio 3 novembre 1998, n. 2380, che modifica il regolamento (CE) n. 1567/97, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di borsette in cuoio originarie della Repubblica popolare cinese (GU L 296, pag. 1), parzialmente annullato dalla sentenza del Tribunale 29 giugno 2000, causa T‑7/99, Medici Grimm/Consiglio (Racc. pag. II‑2671),

IL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO
DELLE COMUNITÀ EUROPEE (Quarta Sezione),

composto dai sigg. H. Legal, presidente, P. Mengozzi e dalla sig.ra I. Wiszniewska-Białecka, giudici,

cancelliere: sig.ra K. Andová, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito alla trattazione orale del 14 settembre 2005,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

 Contesto normativo

1        Il regolamento (CE) del Consiglio 22 dicembre 1995, n. 384/96, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (GU 1996, L 56, pag. 1), come modificato dal regolamento (CE) del Consiglio 2 dicembre 1996, n. 2331 (GU L 317, pag. 1), e dal regolamento (CE) del Consiglio 27 aprile 1998, n. 905 (GU L 128, pag. 18) (in prosieguo: il «regolamento base»), stabilisce il contesto normativo applicabile nella Comunità in materia di dumping all’epoca dei fatti della causa in esame, ossia il 6 novembre 1998, data di entrata in vigore del regolamento (CE) del Consiglio 3 novembre 1998, n. 2380, che modifica il regolamento (CE) n. 1567/97, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di borsette in cuoio originarie della Repubblica popolare cinese (GU L 296, pag. 1).

2        L’art. 1, n. 1, del regolamento base dispone quanto segue:

«Un dazio antidumping può essere imposto su qualsiasi prodotto oggetto di dumping la cui immissione in libera pratica nella Comunità causi un pregiudizio».

3        L’art. 11, n. 3, del regolamento base stabilisce ciò che segue:

«Può essere svolto un riesame relativo alla necessità di lasciare in vigore le misure [antidumping], per iniziativa della Commissione oppure a richiesta di uno Stato membro oppure, a condizione che sia trascorso almeno un anno dall’istituzione delle misure definitive, su domanda di qualsiasi esportatore o importatore oppure di produttori comunitari, la quale contenga sufficienti elementi di prova dell’esigenza di tale riesame intermedio.

Un riesame intermedio è avviato quando la domanda contiene sufficienti elementi di prova del fatto che le misure non sono più necessarie per eliminare il dumping oppure che, in caso di soppressione o modifica delle misure, il pregiudizio non persisterebbe né si ripeterebbe oppure che le misure vigenti non sono più sufficienti per agire contro il dumping arrecante il pregiudizio, o hanno cessato di esserlo.

Nello svolgimento delle inchieste a norma del presente paragrafo, la Commissione può, tra l’altro, esaminare se le circostanze relative al dumping o al pregiudizio siano mutate in misura significativa oppure se le misure vigenti hanno raggiunto lo scopo di eliminare il pregiudizio precedentemente accertato a norma dell’articolo 3. A tale fine, nella conclusione definitiva, si tiene conto di tutti gli elementi di prova pertinenti e debitamente fondati e documentati».

4        Il n. 5 dello stesso articolo così recita:

«Le disposizioni del presente regolamento relative alle procedure e allo svolgimento delle inchieste, escluse quelle relative ai termini, si applicano ai riesami effettuati a norma dei paragrafi 2, 3 e 4. Tali riesami si svolgono rapidamente e si concludono entro dodici mesi dalla data del loro inizio».

5        Il n. 6 dello stesso articolo così dispone:

«La Commissione avvia i riesami a norma del presente articolo dopo aver sentito il comitato consultivo. Secondo l’esito del riesame, le misure sono abrogate o vengono lasciate in vigore a norma del paragrafo 2 oppure abrogate, lasciate in vigore o modificate a norma dei paragrafi 3 e 4 dall’istituzione comunitaria che le ha adottate (…)».

6        Il n. 8 dello stesso articolo prevede:

«Nonostante il paragrafo 2, un importatore può chiedere la restituzione di dazi pagati se dimostra che il margine di dumping in base al quale sono stati pagati i dazi è stato eliminato o ridotto ad un livello inferiore al dazio in vigore.

Per chiedere la restituzione dei dazi antidumping, l’importatore presenta una domanda alla Commissione. Essa è trasmessa tramite lo Stato membro sul territorio del quale i prodotti sono stati immessi in libera pratica ed entro sei mesi dalla data [in] cui le autorità competenti hanno debitamente accertato l’importo dei dazi definitivi da riscuotere oppure dalla data della decisione di riscossione definitiv[a] degli importi depositati a titolo di dazi provvisori. Lo Stato membro trasmette al più presto la domanda alla Commissione.

(…)».

 Fatti della controversia

7        La causa in esame rientra nell’ambito del contenzioso, sorto in seguito all’entrata in vigore del regolamento n. 2380/98, tra la ricorrente, da una parte, e la Commissione ed il Consiglio, dall’altra.

8        Nel 1996 la Commissione ha avviato un procedimento antidumping relativo alle importazioni di borsette originarie della Repubblica popolare cinese (GU C 132, pag. 4). Né la ricorrente, importatrice di borsette in cuoio prodotte dalla Lucci Creation Ltd, società con sede in Hong Kong proprietaria di stabilimenti industriali in Cina e produttrice di borsette in cuoio fabbricate esclusivamente per la ricorrente nella Comunità, né la Lucci Creation hanno partecipato all’indagine della Commissione.

9        Con il regolamento (CE) 3 febbraio 1997, n. 209, che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di borsette originarie della Repubblica popolare cinese (GU L 33, pag. 11), entrato in vigore il 4 febbraio 1997, la Commissione ha istituito dazi antidumping provvisori del 39,2% al massimo su queste importazioni.

10      Con regolamento (CE) del Consiglio 1° agosto 1997, n. 1567, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di borsette in cuoio originarie della Repubblica popolare cinese e chiude il procedimento relativamente alle importazioni di borsette in materie plastiche e in materie tessili originarie della Repubblica popolare cinese (GU L 208, pag. 31), entrato in vigore il 3 agosto 1997, il Consiglio ha istituito dazi antidumping definitivi del 38% al massimo sulle importazioni di borsette in cuoio originarie della Repubblica popolare cinese. Non avendo partecipato al procedimento, la Lucci Creation non ha ottenuto un trattamento individuale e le importazioni dei suoi prodotti nella Comunità da parte della ricorrente sono state assoggettate all’aliquota residua del 38%. La ricorrente non ha impugnato il regolamento n. 1567/97.

11      Il 13 settembre 1997, ossia entro sei settimane dalla pubblicazione del regolamento n. 1567/97, dopo che numerosi produttori ed esportatori della Repubblica popolare cinese avevano contattato la Commissione richiedendo un trattamento individuale e quando la Commissione non era più in grado di prendere in considerazioni tali domande in quanto presentate oltre il termine stabilito per l’indagine iniziale, la Commissione ha pubblicato un avviso con il quale invitava i produttori e gli esportatori a presentare prove che giustificassero l’avvio di un riesame intermedio delle misure antidumping imposte dal regolamento n. 1567/97 (GU C 278, pag. 4). La Lucci Creation, in qualità di produttrice ed esportatrice, ha risposto a questo invito fornendo le informazioni richieste dalla Commissione.

12      Il 13 dicembre 1997 la Commissione ha pubblicato un avviso (GU C 378, pag. 8) con cui apriva formalmente un riesame intermedio delle misure antidumping istituite dal regolamento n. 1567/97, allorché, da una parte, il termine di un anno, previsto all’art. 11, n. 3, del regolamento base, a decorrere dall’adozione della misura definitiva, rappresentata nella fattispecie dall’adozione del regolamento n. 1567/97 il 1° agosto 1997, e oltre il quale gli importatori o esportatori possono chiedere alla Commissione, presentando le prove, un riesame intermedio, non era ancora trascorso e, dall’altra, non vi era stato alcun cambiamento di circostanze idoneo a motivare l’apertura del riesame da parte della Commissione (sentenza del Tribunale 29 giugno 2000, causa T‑7/99, Medici Grimm/Consiglio, Racc. pag. II‑2671; in prosieguo: la «sentenza Medici Grimm I», punto 83). Nell’avviso, la Commissione precisava tuttavia che la portata del riesame era limitata alla questione del trattamento individuale dei produttori e degli esportatori. Il periodo d’indagine era lo stesso considerato nel procedimento che aveva portato all’adozione del regolamento n. 1567/97, cioè dal 1° aprile 1995 al 31 marzo 1996 (in prosieguo: il «periodo d’indagine»).

13      Durante questa nuova indagine, le importazioni di borsette che non avevano beneficiato di un trattamento individuale ai sensi del regolamento n. 1567/97 hanno continuato ad essere assoggettate al dazio antidumping residuo del 38%.

14      In occasione della stessa indagine, la ricorrente ha fatto valere più volte per iscritto dinanzi alla Commissione che era necessario conferire effetto retroattivo al regolamento che sarebbe stato adottato al termine della detta indagine, soprattutto perché i dati utilizzati nel corso di quest’ultima si riferivano allo stesso periodo considerato nell’indagine iniziale che aveva portato all’adozione del regolamento n. 1567/97. Per lo stesso motivo, la ricorrente ha domandato più volte alla Commissione il rimborso dei dazi antidumping da essa versati dal 3 agosto 1997, data dell’entrata in vigore del regolamento n. 1567/97. Essa ha inoltre spiegato di non avere avviato la procedura di rimborso ex art. 11, n. 8, del regolamento base, nella convinzione che le nuove misure si applicassero retroattivamente.

15      Il 17 agosto 1998 la ricorrente ha tuttavia presentato, in forza dell’art. 11, n. 8, del regolamento base, una prima domanda di rimborso alle autorità doganali tedesche relativamente all’importo di marchi tedeschi (DEM) 1 046 675, 81, corrispondente ai dazi antidumping da essa pagati fino a tale data.

16      A titolo di risposta preliminare, la Commissione ha informato la ricorrente, con lettera 14 settembre 1998, che le risultava che quindici versamenti, per un totale di DEM 406 755,77, erano stati effettuati precedentemente al periodo di sei mesi anteriore al deposito di tale prima domanda di rimborso e non potevano quindi essere presi in considerazione ai sensi dell’art. 11, n. 8, del regolamento base.

17      Nel documento relativo all’informazione finale, di data 27 agosto 1998, la Commissione ha confermato che la ricorrente e la Lucci Creation beneficiavano di un margine di dumping dello 0% e ha respinto la domanda della ricorrente relativa all’applicazione retroattiva delle aliquote dei dazi modificate.

18      Il 3 novembre 1998 il Consiglio ha adottato il regolamento n. 2380/98, dal quale risulta che non è stato accertato alcun dumping circa le importazioni di prodotti della Lucci Creation da parte della ricorrente durante il periodo d’indagine e che, di conseguenza, la Lucci Creation era legittimata a beneficiare di un margine di dumping individuale dello 0%. Il Consiglio ha tuttavia respinto la domanda di conferire effetto retroattivo, motivando la sua posizione, da una parte, con la natura rivolta al futuro dei provvedimenti adottati in seguito alle indagini di riesame e, dall’altra, con il fatto che «questo ricompenserebbe gli esportatori assoggettati, dopo la presente indagine, ad un dazio inferiore al dazio residuo in maniera ingiustificata per la loro mancata cooperazione nel corso dell’indagine iniziale».

19      Il 3 dicembre 1998 la ricorrente ha presentato alle autorità doganali tedesche una seconda domanda di rimborso relativa alla somma di DEM 409 777,34, corrispondente ai dazi antidumping versati tra il 18 agosto ed il 6 novembre 1998.

20      Il 12 gennaio 1999 la ricorrente ha presentato al Tribunale il ricorso che ha dato origine alla sentenza Medici Grimm I.

21      Il 24 gennaio 2000 la Commissione ha adottato una decisione relativa alle due domande di restituzione dei dazi antidumping che erano state presentate fino a tale data dalla ricorrente. Tale decisione accoglie le domande di restituzione dei dazi per un totale di DEM 1 049 697,38 e respinge le domande per la somma di DEM 406 755,77, in quanto tali dazi sono stati pagati a fronte di operazioni effettuate nel corso di un periodo anteriore al periodo di sei mesi precedente la domanda di restituzione.

22      Intorno al 30 marzo 2000, le autorità doganali tedesche hanno effettuato una prima restituzione dei dazi antidumping alla ricorrente, per un importo di DEM 682 385,46. Tale somma rappresentava quanto autorizzato dalla decisione della Commissione 24 gennaio 2000, dedotte le somme trattenute dalle autorità tedesche in seguito ad un controllo dei registri d’importazione della ricorrente.

23      Intorno al 2 giugno 2000, le autorità doganali tedesche hanno restituito una somma ulteriore di DEM 229 502,16, che rappresentava i dazi rivalutati per il periodo dal 17 febbraio al 5 novembre 1998. Tale rimborso era tuttavia provvisorio, in quanto soggetto alla condizione che fosse attuata la procedura di revisione della decisione della Commissione 24 gennaio 2000, prevista al punto 4 di essa. Il 6 giugno 2000 la ricorrente ha pertanto presentato una terza domanda di restituzione vertente su tale somma.

24      Il 29 giugno 2000 il Tribunale ha pronunciato la sentenza Medici Grimm I. Con essa, il Tribunale ha annullato l’art. 2 del regolamento n. 2380/98, in quanto il Consiglio, relativamente alle importazioni da parte della ricorrente dei prodotti della Lucci Creation, non aveva tratto tutte le conseguenze dalle conclusioni dell’indagine di riesame.

25      Dopo avere constatato che non vi era stato alcun cambiamento di circostanze idoneo a motivare l’apertura del riesame da parte della Commissione, il Tribunale ha rilevato che la Commissione aveva deciso di impiegare lo stesso periodo d’indagine che era stato alla base dell’istituzione dei dazi definitivi mediante il regolamento n. 1567/97. Esso ne ha dedotto che il Consiglio non aveva proceduto ad un riesame dei provvedimenti in vigore, ma in realtà aveva riaperto il procedimento iniziale. Pertanto, le istituzioni non potevano avvalersi della struttura e della finalità del procedimento di riesame per ostacolare la domanda della ricorrente diretta ad ottenere la retroattività dell’aliquota individuale dello 0% ad essa concessa in forza del regolamento n. 2380/98.

26      Pertanto, il Tribunale ha dichiarato che, posto che le istituzioni comunitarie avevano accertato, nell’ambito dell’indagine di riesame, che mancava uno degli elementi in base ai quali erano stati imposti i dazi antidumping definitivi, non si poteva più ritenere che le condizioni previste all’art. 1 del regolamento base fossero soddisfatte all’atto dell’adozione del regolamento n. 1567/97 e che fossero necessarie misure di difesa commerciale contro le esportazioni della Lucci Creation verso la Comunità. Dato che le istituzioni hanno constatato che la Lucci Creation non aveva praticato dumping durante il periodo d’indagine, esse dovevano attribuire portata retroattiva a tale constatazione.

27      Il Tribunale ha quindi parzialmente annullato il regolamento n. 2380/98, in quanto il Consiglio non aveva conferito effetto retroattivo alla modifica dell’aliquota del dazio antidumping imposto sulle importazioni dei prodotti della Lucci Creation da parte della ricorrente. Il Tribunale ha tuttavia mantenuto in vigore tale regolamento fino a quando le istituzioni non hanno adottato i provvedimenti che l’esecuzione della sentenza comportava.

28      Tale sentenza non è stata impugnata.

29      Il 22 gennaio 2001, in seguito alla presentazione, da parte della Commissione, di una proposta di regolamento che modifica il regolamento del Consiglio n. 1567/97, il Consiglio ha adottato il regolamento (CE) n. 133/2001, che modifica il regolamento (CE) n. 1567/97 per quanto riguarda la data d’applicazione di talune misure antidumping applicabili alle importazioni di borsette in cuoio originarie della Repubblica popolare cinese (GU L 23, pag. 9), al fine di conformarsi alla sentenza Medici Grimm I.

30      L’art. 1 del regolamento n. 133/2001 aggiunge il seguente comma all’art. 3 del regolamento n. 1567/97:

«Nella misura in cui trattasi delle borsette in cuoio prodotte dalla Lucci Creation Ltd e importate dalla Medici Grimm KG (…), l’aliquota del dazio dello 0,0% è applicabile a decorrere dal 3 agosto 1997».

31      Tale regolamento è entrato in vigore il 26 gennaio 2001.

32      Verso il 9 febbraio 2001, in seguito all’adozione del regolamento n. 133/2001, le autorità doganali tedesche hanno effettuato due restituzioni supplementari di DEM 16 068,60 e di DEM 120 369,64, corrispondenti ai pagamenti trattenuti a seguito della rivalutazione dei dazi antidumping dovuti dalla ricorrente per il periodo precedente il 17 febbraio 1998.

33      Verso il 19 febbraio 2001 le autorità doganali tedesche hanno effettuato un ultimo rimborso di DEM 425 115,90.

 Procedimento e conclusioni delle parti

34      Con atto depositato presso la cancelleria del Tribunale il 31 ottobre 2003, la ricorrente ha proposto il presente ricorso.

35      Con atto depositato presso la cancelleria del Tribunale il 16 febbraio 2004, la Commissione ha chiesto di intervenire nel presente procedimento a sostegno del Consiglio. Con ordinanza 6 maggio 2004, il presidente della Quarta Sezione del Tribunale ha ammesso tale intervento.

36      Con lettera 18 giugno 2004, la Commissione ha informato il Tribunale che non aveva intenzione di depositare una memoria di intervento, ma che sarebbe intervenuta nella fase orale del procedimento.

37      Su relazione del giudice relatore, il Tribunale (Quarta Sezione) ha deciso di aprire la fase orale del procedimento.

38      Le parti hanno svolto le loro osservazioni orali e hanno risposto ai quesiti orali del Tribunale all’udienza del 14 settembre 2005.

39      La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

–        dichiarare il ricorso ricevibile;

–        dichiarare che, ai sensi dell’art. 288, secondo comma, CE, il Consiglio è responsabile dei danni che le sono stati arrecati e condannare quest’ultimo a pagarle un risarcimento complessivo di EUR 168 315 o qualsiasi altro importo che il Tribunale riterrà opportuno;

–        condannare il Consiglio alle spese.

40      Il Consiglio chiede che il Tribunale voglia:

–        respingere il ricorso;

–        condannare la ricorrente alle spese.

41      La Commissione chiede che il Tribunale voglia respingere il ricorso.

 Sulla ricevibilità

 Argomenti delle parti

42      Il Consiglio, senza sollevare formalmente un’eccezione d’irricevibilità con atto separato ai sensi dell’art. 114 del regolamento di procedura del Tribunale, sostiene tuttavia che il ricorso è irricevibile. A suo avviso, esso non soddisfa i requisiti posti dall’art. 21, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia e dall’art. 44, n. 1, lett. c), del regolamento di procedura, per due motivi.

43      In primo luogo, esso afferma che la ricorrente non ha fornito elementi sufficienti ad individuare l’atto comunitario o il comportamento che avrebbe causato il danno, poiché essa ha indicato, in successione, il regolamento n. 2380/98, un’omissione del Consiglio, i «comportamenti illegittimi del Consiglio in occasione dell’adozione» del regolamento n. 2380/98, o il «mantenimento» dei dazi antidumping, senza mai precisare, per ciascuna di queste indicazioni, per quale motivo essa dia luogo ad una violazione sufficientemente grave e manifesta di una norma giuridica destinata a tutelarla, né la ragione per cui le avrebbe cagionato un danno.

44      In secondo luogo, a parere del Consiglio, la ricorrente non ha fornito sufficienti precisazioni in merito alla norma o alle norme giuridiche che esso avrebbe violato. Esso afferma che il ricorso è basato, allo stesso tempo, «sugli artt. 1 e 15, sull’art. 11, n. 3, sull’art. 7, n. 1, sull’art. 9, n. 4, [del regolamento base] e – in modo generale – sulle “tutele conferite in forza del regolamento base”». Anche in questo caso la ricorrente non avrebbe spiegato, per ciascuna di tali disposizioni, sotto che profilo il Consiglio l’avrebbe violata, né in che modo essa fosse diretta a tutelare i suoi interessi.

45      La ricorrente replica che il suo ricorso è ricevibile e afferma, in primo luogo, che il danno è stato cagionato dall’adozione del regolamento n. 2380/98, in particolare dal rifiuto, da parte del Consiglio, di trarre le dovute conclusioni dai risultati dell’indagine di riesame e, in secondo luogo, che la norma di diritto comunitario violata è stata individuata in maniera sufficientemente precisa. Si tratterebbe dell’art. 1, n. 1, del regolamento base, mentre le altre disposizioni del regolamento citate nell’atto introduttivo del ricorso (l’art. 7, n. 1, l’art. 9, n. 4, e l’art. 11, n. 5) sarebbero state menzionate solo perché, secondo la ricorrente, corroborano il principio fondamentale stabilito dall’art. 1, n. 1, del regolamento base.

46      Essa aggiunge che l’eccezione d’irricevibilità sollevata dal Consiglio deve essere respinta alla luce dell’art. 46, n. 1, lett. c), del regolamento di procedura, dato che il Consiglio ha omesso di chiedere formalmente di dichiarare il ricorso irricevibile. Il Consiglio contesta tale asserzione, affermando che il capo della domanda diretto al rigetto del ricorso è sufficiente.

 Giudizio del Tribunale

47      Occorre osservare, in limine, che il presente ricorso è formalmente diretto contro il Consiglio e non contro la Comunità. Tuttavia, secondo una costante giurisprudenza, il fatto di proporre, contro l’istituzione stessa, un ricorso inteso, ai sensi dell’art. 288, secondo comma, CE, a chiamare in causa la responsabilità extracontrattuale della Comunità per un danno asseritamene cagionato da un’istituzione della Comunità non può determinare l’irricevibilità del ricorso. In tal caso il ricorso deve considerarsi esperito, infatti, contro la Comunità, rappresentata da tale istituzione (sentenza della Corte 9 novembre 1989, causa 353/88, Briantex e Di Domenico/Commissione, Racc. pag. 3623, punto 7, e sentenza del Tribunale 10 aprile 2002, causa T‑209/00, Lamberts/Mediatore, Racc. pag. II‑2203, punto 48).

48      Per quanto riguarda la ricevibilità dell’eccezione di irricevibilità sollevata dal Consiglio, sebbene l’art. 46, n. 1, lett. c), del regolamento di procedura disponga che il controricorso deve contenere le conclusioni del convenuto, tale articolo non distingue tra le conclusioni relative alla ricevibilità del ricorso e quelle relative alla sua fondatezza. Tale articolo non richiede neppure che, nelle sue conclusioni, il convenuto precisi ulteriormente, rispetto agli argomenti sviluppati nel corpo del controricorso, per quale ragione il Tribunale dovrebbe accogliere o respingere il ricorso.

49      Nel caso di specie, nel corpo del suo controricorso il Consiglio ha espressamente indicato di ritenere che il ricorso dovesse essere dichiarato irricevibile e, nelle conclusioni del detto controricorso, che chiedeva al Tribunale di respingere il ricorso. Pertanto, l’argomento della ricorrente relativo all’irricevibilità dell’eccezione sollevata dal Consiglio deve essere respinto (v., in questo senso, sentenza del Tribunale 24 febbraio 2000, causa T‑145/98, ADT Projekt/Commissione, Racc. pag. II‑387, punti 67 e 69). In ogni caso, l’eccezione di irricevibilità sollevata dal Consiglio è di ordine pubblico e può essere rilevata d’ufficio dal giudice.

50      Occorre pertanto esaminare l’eccezione di irricevibilità sollevata dal Consiglio.

51      Ai sensi dell’art. 21, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia, applicabile al Tribunale in forza dell’art. 53, primo comma, del detto Statuto, e dell’art. 44, n. 1, lett. c) e d), del regolamento di procedura del Tribunale, il ricorso deve contenere l’oggetto della controversia, le conclusioni e l’esposizione sommaria dei motivi dedotti. Tale indicazione dev’essere sufficientemente chiara e precisa per consentire alla parte convenuta di predisporre la propria difesa e al Tribunale di pronunciarsi sul ricorso. Al fine di garantire la certezza del diritto e una corretta amministrazione della giustizia è necessario, affinché un ricorso sia considerato ricevibile, che gli elementi essenziali di fatto e di diritto sui quali esso è fondato emergano, anche sommariamente, purché in modo coerente e comprensibile, dall’atto introduttivo stesso (sentenze del Tribunale 6 maggio 1997, causa T-195/95, Guérin automobiles/Commissione, Racc. pag. II‑679, punto 20, e 3 febbraio 2005, causa T‑19/01, Chiquita Brands e a./Commissione, Racc. pag. II‑0000, punto 64).

52      Per essere conforme a tali requisiti, un ricorso inteso al risarcimento dei danni che si ritengano causati da un’istituzione comunitaria deve contenere elementi che consentano di individuare il comportamento che il ricorrente addebita all’istituzione, le ragioni per le quali egli ritiene che esista un nesso di causalità tra il comportamento e il danno che asserisce di aver subìto, nonché il carattere e l’entità di tale danno (sentenze del Tribunale 10 luglio 1990, causa T‑64/89, Automec/Commissione, Racc. pag. II‑367, punto 73, e Chiquita Brands e a./Commissione, cit., punto 65).

53      Nella fattispecie è in discussione solo l’individuazione del comportamento addebitato al Consiglio.

54      Per quanto concerne l’atto del Consiglio che avrebbe cagionato il danno, dal fascicolo, soprattutto dalle indicazioni fornite nell’atto introduttivo del ricorso e nella replica, emerge chiaramente che si tratta dell’adozione del regolamento n. 2380/98 e, più in particolare, del rifiuto, da parte del Consiglio, di trarre, in tale regolamento, tutte le conclusioni dall’indagine all’origine della sua adozione. Pertanto, l’eccezione di irricevibilità sollevata dal Consiglio vertente sulla mancata individuazione dell’atto che avrebbe cagionato il danno deve essere respinta.

55      Quanto all’individuazione della norma giuridica violata, è vero che l’atto introduttivo fa riferimento non solo all’art. 1, n. 1, del regolamento base, ma anche ai suoi artt. 7, n. 1, 9, n. 4, e 11, n. 5, precisando che «tali disposizioni mirano a tutelare gli individui da imposizioni arbitrarie ed ingiustificate di dazi antidumping quando non sono soddisfatti i tre criteri fondamentali». Tuttavia, nella replica, la ricorrente ha precisato che lamentava solamente la violazione dell’art. 1, n. 1, del regolamento base e che le altre disposizioni di tale regolamento erano citate nell’atto introduttivo solo per spiegare il principio fondamentale stabilito da tale articolo. Alla luce di tale elemento, e considerato, da un lato, che la violazione dell’art. 1, n. 1, del regolamento base è stata sollevata dalla ricorrente nell’atto introduttivo e, dall’altro, che è ammesso che un ricorrente precisi la propria domanda nella fase della replica (v., in questo senso, sentenza della Corte 15 luglio 1963, 25/62, Plaumann/Commissione, Racc. pag. 197, in particolare pag. 221), deve essere respinta anche l’eccezione di irricevibilità sollevata dal Consiglio e vertente sulla mancata individuazione della norma giuridica che il Consiglio avrebbe violato.

56      Del resto, il fascicolo dimostra che il Consiglio è stato in grado di provvedere alla propria difesa sia quanto al comportamento illegittimo addebitatogli, sia quanto alla norma giuridica che sarebbe stata violata.

57      Da quanto precede risulta che il ricorso è ricevibile.

 Nel merito

58      In via preliminare, il Tribunale constata che il ricorso in esame costituisce una domanda di risarcimento dei danni fondata sugli artt. 235 CE e 288, secondo comma, CE.

59      In materia di responsabilità extracontrattuale della Comunità, ai sensi dell’art. 288, secondo comma, CE, da una giurisprudenza costante risulta che il sorgere di tale responsabilità è subordinato alla coesistenza di un insieme di requisiti, vale a dire l’illegittimità del comportamento contestato alle istituzioni, l’effettività del danno e l’esistenza di un nesso di causalità fra tale comportamento e il danno lamentato (sentenze della Corte 29 settembre 1982, causa 26/81, Oleifici Mediterranei/CEE, Racc. pag. 3057, punto 16, e del Tribunale 16 marzo 2005, causa T‑283/02, EnBW Kernkraft/Commissione, Racc. pag. II‑0000, punto 84).

60      Quando una di queste condizioni non è presente, il ricorso deve essere interamente respinto, senza che sia necessario esaminare gli altri presupposti per il sorgere della responsabilità extracontrattuale in esame (sentenza EnBW Kernkraft/Commissione, cit., punto 85).

61      Nella fattispecie, è pacifico che l’illegittimità del comportamento che la ricorrente contesta al Consiglio, ossia l’adozione del regolamento n. 2380/98 senza attribuzione di retroattività alla modifica dell’aliquota del dazio antidumping imposto sulle importazioni da parte della ricorrente dei prodotti della Lucci Creation, è stata stabilita dalla sentenza Medici Grimm I e che, ai sensi del punto 87 di tale sentenza, la violazione dell’art. 1, n. 1, del regolamento base da parte del Consiglio è stata altresì accertata.

62      Tale circostanza non è tuttavia sufficiente a considerare soddisfatta la prima condizione per il sorgere della responsabilità extracontrattuale della Comunità, relativa all’illegittimità del comportamento contestato all’istituzione in questione. Con riguardo a tale questione, infatti, la giurisprudenza richiede che sia accertata una violazione sufficientemente grave e manifesta di una norma giuridica preordinata a conferire diritti ai singoli (sentenza della Corte 4 luglio 2000, causa C‑352/98 P, Bergaderm e Goupil/Commissione, Racc. pag. I‑5291, punto 42).

63      Posto che le condizioni relative alla natura della norma giuridica fatta valere e alla gravità della sua violazione sono cumulative, nel caso di specie occorre valutare di primo acchito se il comportamento del Consiglio rappresenti una violazione sufficientemente grave e manifesta dell’art. 1, n. 1, del regolamento base.

 Argomenti delle parti

64      La ricorrente afferma che una violazione del diritto comunitario da parte dell’istituzione comunitaria in questione è sufficientemente grave e manifesta quando tale istituzione ha violato, in modo grave e manifesto, i limiti posti al suo potere discrezionale. Se tale istituzione dispone solo di un margine di discrezionalità considerevolmente ridotto, se non addirittura inesistente, la semplice trasgressione del diritto comunitario potrebbe essere sufficiente per comprovare l’esistenza di una violazione sufficientemente grave e manifesta.

65      Secondo la ricorrente, il Consiglio avrebbe potuto solamente trarre le conclusioni da quanto accertato e conferire effetto retroattivo ai provvedimenti adottati, senza disporre di un margine di discrezionalità. A suo avviso, il Tribunale si è già pronunciato su tale questione ai punti 85 e 86 della sentenza Medici Grimm I. Quest’ultima sentenza stabilirebbe infatti che il Consiglio non disponeva di discrezionalità per decidere se trarre o meno tutte le conseguenze dal riesame e, pertanto, la mera trasgressione del diritto comunitario sarebbe sufficiente per dimostrare l’esistenza di una violazione sufficientemente grave e manifesta.

66      Per la ricorrente, tre elementi complementari provano che il Consiglio, quando ha adottato il regolamento n. 2380/98, non disponeva di un margine discrezionale, o aveva un margine discrezionale esiguo. In primo luogo, per essa, tale regolamento ha un ambito di applicazione ed una portata limitati. In secondo luogo, il riesame svolto non implica una scelta di politica economica da parte delle istituzioni e quindi presuppone un margine di discrezionalità esiguo, o inesistente, al di là dell’esame dei prezzi di esportazione degli esportatori cinesi che partecipano all’indagine. Al contrario, essa sostiene che il mantenimento del periodo d’indagine inizialmente scelto per adottare il regolamento n. 1567/97 ha reso l’operazione assimilabile ad un procedimento amministrativo che esclude le normali scelte di politica appartenenti ad un normale procedimento di riesame. In terzo luogo, la ricorrente afferma che il regolamento n. 2380/98 si è limitato a trarre le conclusioni dall’analisi delle informazioni fornite dalla ricorrente e dalla Lucci Creation alla Commissione nell’ambito dell’indagine.

67      La ricorrente aggiunge, in subordine, che il Consiglio, in ogni caso, avrebbe superato in modo grave e manifesto i limiti della discrezionalità di cui disponeva. L’inosservanza delle garanzie concesse dal regolamento base sarebbe manifesta in quanto il Consiglio non ha preso in considerazione le conseguenze delle conclusioni dell’indagine, dando ad intendere di concludere un’indagine di riesame sulla base dell’art. 11, n. 3, del regolamento base per evitare le conseguenze delle conclusioni di tale indagine, mentre in realtà il procedimento seguito era una riapertura dell’indagine iniziale.

68      Secondo la ricorrente, tre fattori aggravano la violazione delle garanzie concesse dal regolamento base. In primo luogo, essa avrebbe attirato l’attenzione del Consiglio sul fatto che il rifiuto di attribuire effetto retroattivo alle conclusioni del regolamento n. 2380/98 era incompatibile con il sistema generale del regolamento base. In secondo luogo, le conseguenze di tale rifiuto su di essa erano prevedibili, ma non sono tuttavia state prese in considerazione dal Consiglio perché ritenute irrilevanti. In terzo luogo, la ricorrente sostiene che la scelta di mantenere il periodo d’indagine iniziale avrebbe dovuto attirare l’attenzione del Consiglio sul carattere inusuale del procedimento e avrebbe dovuto fargli capire chiaramente che il regolamento n. 2380/98 stava per essere adottato per far fronte ad una serie di circostanze particolari, che si poteva intuire avrebbero avuto conseguenze speciali.

69      Inoltre, i motivi addotti dal Consiglio per giustificare il suo rifiuto di conformarsi alle conclusioni del riesame costituirebbero uno sviamento di potere.

70      Ad ogni modo, a parere della ricorrente, considerati i fatti del caso di specie, il comportamento del Consiglio rappresenta una violazione sufficientemente grave e manifesta del diritto comunitario, dato che esso sapeva che mai, in precedenza, le informazioni relative ad un periodo d’indagine iniziale erano state utilizzate per svolgere un’indagine di riesame, che misure antidumping retroattive erano già state adottate per il passato e che le difficoltà da esso incontrate erano irrilevanti ai fini della valutazione della legittimità dei suoi atti.

71      Il Consiglio replica che, se il Tribunale dichiarasse che esso ha violato una norma giuridica intesa a tutelare la ricorrente, tale violazione non sarebbe sufficientemente grave e manifesta. A suo avviso, la valutazione del carattere sufficientemente grave e manifesto, o meno, di una violazione del diritto comunitario va svolta tenendo conto, in particolare, della complessità delle situazioni da disciplinare, delle difficoltà di applicazione o interpretazione dei testi e, in particolare, del margine di discrezionalità di cui dispone l’autore dell’atto in questione. Inoltre, il criterio decisivo per considerare sufficientemente grave e manifesta una violazione del diritto comunitario è quello della violazione manifesta e grave, da parte dell’istituzione comunitaria in esame, dei limiti posti al suo potere discrezionale. Quando tale istituzione dispone solo di un margine di discrezionalità considerevolmente ridotto, se non addirittura inesistente, la semplice trasgressione del diritto comunitario potrebbe essere sufficiente per comprovare l’esistenza di una violazione sufficientemente grave e manifesta.

72      In questa fattispecie, il Consiglio ritiene di aver disposto di un margine discrezionale relativo alla questione della retroattività del regolamento n. 2380/98.

73      Il Consiglio sottolinea che la sua posizione sulla retroattività o meno del regolamento n. 2380/98 è scaturita da un processo iniziato con l’avvio di un’indagine di riesame su richiesta degli Stati membri e che, in seguito all’adozione di tale regolamento, la ricorrente si è trovata in una situazione più favorevole che in mancanza di tale indagine. Esso afferma che l’avvio dell’indagine di riesame è quindi stato un atto puramente discrezionale, che ha consentito alla ricorrente di beneficiare di un risarcimento cui non avrebbe potuto aspirare se la detta indagine non fosse stata avviata. Il fatto che le istituzioni non siano andate oltre nel risarcimento concesso alla ricorrente non va considerato alla stregua di una violazione sufficientemente grave e manifesta che determini il sorgere della responsabilità extracontrattuale della Comunità ai sensi dell’art. 288, secondo comma, CE.

74      In subordine, il Consiglio espone tre argomenti supplementari. In primo luogo, la decisione sull’effetto retroattivo del regolamento n. 2380/98 avrebbe contenuto un elemento di discrezionalità, rappresentato dalla decisione se le circostanze dell’indagine di riesame consentissero o giustificassero una deroga alla regola generale per cui le misure adottate in seguito ad indagini di riesame hanno solo natura rivolta al futuro. In secondo luogo, il Consiglio afferma di non avere violato intenzionalmente i risultati dell’indagine di riesame. Esso si sarebbe chiesto se fosse possibile conferire retroattività al regolamento n. 2380/98, conscio che il riutilizzo dei dati iniziali nell’ambito di un riesame era senza precedenti e che era chiaro che le conclusioni non si riferivano ad un periodo successivo. Esso avrebbe comunque concluso che tale soluzione era impraticabile, alla luce delle disposizioni applicabili in materia di riesame e in mancanza di precedenti. Non avrebbe potuto prevedere che il Tribunale non avrebbe condiviso tale conclusione. Vista l’eccezionalità del caso, il rischio di errore sarebbe stato maggiore. Escludendo la retroattività, inoltre, esso si sarebbe semplicemente sforzato di applicare il regolamento base in modo non discriminatorio ad una situazione per la quale tale regolamento non aveva previsto alcuna soluzione; l’applicazione di una norma giuridica per analogia sarebbe alquanto delicata. In terzo luogo, il fatto che la ricorrente abbia richiamato l’attenzione delle istituzioni sulle conseguenze dell’irretroattività del regolamento n. 2380/98 sarebbe irrilevante, in particolare perché le istituzioni non avrebbero ignorato tale avviso, ma sarebbero semplicemente giunte ad una soluzione differente.

75      Per il Consiglio non si è verificato neppure alcuno sviamento di potere, in quanto l’applicazione retroattiva è stata esclusa vista la natura rivolta al futuro dei provvedimenti adottati al termine di un procedimento di riesame e dato che il regolamento n. 2380/98 non è stato adottato allo scopo esclusivo o determinante di raggiungere fini diversi da quelli dichiarati.

76      Nella fattispecie, il comportamento del Consiglio costituirebbe quindi solo un «un metodo errato, ma scusabile, di affrontare un problema giuridico irrisolto», che non implicherebbe la responsabilità extracontrattuale della Comunità ai sensi dell’art. 288, secondo comma, CE.

77      In sede di udienza, la Commissione ha affermato che in questa fattispecie il Consiglio, adottando il regolamento n. 2380/98, ha semplicemente e intenzionalmente corretto un’applicazione troppo rigida e severa del regolamento n. 1567/97, per aiutare parti come la ricorrente. Dato che nel regolamento base non era contenuta alcuna disposizione relativa ad una riapertura del procedimento, sarebbe stata avviata un’indagine di riesame nel quadro dell’art. 11, n. 3, del regolamento base. La giurisprudenza riconoscerebbe inoltre alle istituzioni un ampio margine discrezionale in merito alla scelta del periodo d’indagine. Le istituzioni avrebbero quindi semplicemente pensato di effettuare un riesame delle misure vigenti. Solo dalla sentenza Medici Grimm I sarebbe risultato che le disposizioni del regolamento base relative al riesame non erano applicabili nel caso di specie. Quanto a circostanze nuove ed eccezionali, non se ne potrebbe dedurre che il Consiglio, agendo in tal modo, abbia manifestamente o gravemente oltrepassato i limiti della sua discrezionalità. Nel caso di specie, dunque, non si sarebbe verificata alcuna violazione sufficientemente grave e manifesta del diritto comunitario tale da far sorgere la responsabilità extracontrattuale della Comunità.

 Giudizio del Tribunale

78      Il comportamento illegittimo contestato nel caso di specie consiste, in sostanza, nel fatto che, nel regolamento n. 2380/98, il Consiglio non ha tratto tutte le conclusioni dall’indagine di riesame concernente le importazioni da parte della ricorrente dei prodotti della Lucci Creation, non avendo conferito effetto retroattivo alla modifica dell’aliquota del dazio antidumping imposta su tali importazioni.

79      Secondo una giurisprudenza consolidata – e come ricordato dalla ricorrente –, il criterio decisivo per considerare sufficientemente grave e manifesta una violazione del diritto comunitario è quello della violazione manifesta e grave, da parte di un’istituzione comunitaria, dei limiti posti al suo potere discrezionale. Quando l’istituzione in questione dispone solo di un margine di discrezionalità considerevolmente ridotto, se non addirittura inesistente, la semplice trasgressione del diritto comunitario può essere sufficiente per comprovare l’esistenza di una violazione sufficientemente grave e manifesta (sentenze Bergaderm e Goupil/Commissione, cit., punti 41‑44, e EnBW Kernkraft/Commissione, cit., punto 87). In particolare, la constatazione di un’irregolarità che, in circostanze analoghe, non sarebbe stata commessa da un’amministrazione normalmente prudente e diligente consente di concludere che il comportamento dell’istituzione ha configurato un illecito tale da far sorgere la responsabilità della Comunità a titolo dell’art. 288 CE (sentenza del Tribunale 12 luglio 2001, Comafrica e Dole Fresh Fruit Europe/Commissione, cause riunite T‑198/95, T‑171/96, T‑230/97, T‑174/98 e T‑225/99, Racc. pag. II‑1975, punto 134).

80      A tale titolo, il regime comunitario della responsabilità extracontrattuale della Comunità tiene anche conto della complessità delle situazioni da disciplinare e delle difficoltà di applicazione o di interpretazione dei testi (sentenze della Corte 5 marzo 1996, cause riunite C‑46/93 e C‑48/93, Brasserie du pêcheur e Factortame, Racc. pag. I‑1029, punto 43, e 10 dicembre 2002, causa C‑312/00 P, Commissione/Camar e Tico, Racc. pag. I‑11355, punto 52).

81      Inoltre, la tutela dei diritti attribuiti ai singoli dal diritto comunitario non può variare in funzione della natura, nazionale o comunitaria, dell’organo che ha cagionato il danno (sentenza Bergaderm e Goupil/Commissione, cit., punto 41). Occorre quindi riconoscere che, come per il contenzioso della responsabilità degli Stati membri per violazione del diritto comunitario, per stabilire se una violazione del diritto comunitario commessa da un’istituzione comunitaria costituisca una violazione sufficientemente grave e manifesta, il giudice comunitario investito di una domanda di risarcimento dei danni deve tenere conto di tutti gli elementi che caratterizzano la situazione sottoposta al suo sindacato e che, tra tali elementi, compaiono, in particolare, il grado di chiarezza e di precisione della norma violata e l’intenzionalità o l’inescusabilità di un eventuale errore di diritto (v., per analogia, sentenze della Corte 4 luglio 2000, causa C‑424/97, Haim, Racc. pag. I‑5123, punto 43, e 4 dicembre 2003, causa C‑63/01, Evans, Racc. pag. I‑14447, punto 86).

82      Occorre innanzi tutto determinare se, nel caso di specie, il Consiglio disponesse di un margine di discrezionalità in occasione dell’adozione del regolamento n. 2380/98 relativamente alla questione della retroattività della modifica dell’aliquota del dazio antidumping imposto sulle importazioni dei prodotti della Lucci Creation.

83      Al punto 87 della sentenza Medici Grimm I il Tribunale ha dichiarato che, posto che le istituzioni comunitarie, nell’ambito dell’indagine di riesame, hanno constatato la mancanza di uno degli elementi sulla base dei quali i dazi antidumping definitivi erano stati imposti, non si poteva più ritenere che le condizioni previste all’art. 1 del regolamento base fossero soddisfatte all’atto dell’adozione del regolamento n. 1567/97 e che le misure di difesa commerciale contro le esportazioni della Lucci Creation verso la Comunità fossero necessarie. In tali circostanze, le istituzioni erano obbligate a trarre tutte le conseguenze della scelta del periodo d’indagine preso in considerazione e, poiché avevano constatato che la Lucci Creation non aveva praticato dumping durante tale periodo, dovevano conferire portata retroattiva alle conseguenze di tale constatazione.

84      Se ne deduce che il Consiglio, una volta accertato che la Lucci Creation non aveva praticato alcun dumping durante il periodo d’indagine, non era legittimato ad imporre un dazio antidumping sulle importazioni di tali prodotti da parte della ricorrente. Sotto il profilo giuridico esso non disponeva quindi di alcun margine di discrezionalità ed era tenuto a conferire effetto retroattivo alla modifica dell’aliquota di tale dazio.

85      L’argomento contrario presentato dal Consiglio, relativo alla natura rivolta al futuro delle misure adottate al termine dell’indagine di riesame, non può essere accolto. Il Tribunale, infatti, nella sentenza Medici Grimm I, ha statuito che, dato che il periodo d’indagine preso in considerazione per il riesame precedente l’adozione del regolamento n. 2380/98 era lo stesso considerato dal procedimento sfociato nell’adozione del regolamento n. 1567/97, non si trattava di una procedura di riesame, bensì della riapertura dell’indagine iniziale.

86      Peraltro, anche ammettendo che l’avvio dell’indagine che ha condotto all’adozione del regolamento n. 2380/98 sia stato un atto politico, rientrante nella discrezionalità del Consiglio, non gli si può attribuire alcuna rilevanza, dato che tale scelta non poteva produrre alcun effetto sugli obblighi incombenti al Consiglio in forza del regolamento base.

87      Tuttavia, l’assenza di un margine di discrezionalità da parte del Consiglio per quanto riguarda l’effetto retroattivo del regolamento n. 2380/98 non è sufficiente per considerare che nel caso di specie si sia verificata una violazione sufficientemente grave e manifesta dell’art. 1, n. 1, del regolamento base, tale da far sorgere la responsabilità della Comunità. È infatti necessario, in secondo luogo, prendere anche in considerazione la complessità della situazione da disciplinare, le difficoltà di applicazione o di interpretazione dei testi, il grado di chiarezza e di precisione della norma violata e l’intenzionalità o l’inescusabilità dell’errore di diritto commesso.

88      Nel caso di specie, il Consiglio afferma, in sostanza, di avere commesso un errore scusabile, dato che le circostanze della fattispecie erano senza precedenti, e di avere agito in buona fede quando ha deciso di non attribuire effetto retroattivo al regolamento n. 2380/98.

89      A tale riguardo occorre rilevare che, in primo luogo, sia dal regolamento n. 2380/98, sia dal complesso del procedimento che ha preceduto la sua adozione emerge che le istituzioni ritenevano di avere avviato un’indagine di riesame e non di avere riaperto il procedimento iniziale. Solo a partire dalla sentenza Medici Grimm I la situazione giuridica è stata chiarita e il procedimento seguito dalle istituzioni è stato riqualificato.

90      In secondo luogo, dai principi applicabili in materia di riesame, in particolare dall’art. 11, n. 6, del regolamento base, risulta che i provvedimenti adottati al termine delle indagini di riesame hanno natura rivolta al futuro e che l’effetto eventualmente retroattivo di taluni regolamenti di riesame è ammesso solo in presenza di determinate condizioni, mancanti nella fattispecie. Per di più, non esistevano precedenti simili.

91      In terzo luogo, il ‘considerando’ 19, secondo comma, del regolamento n. 2380/98 dimostra chiaramente che il Consiglio non ha ignorato gli argomenti presentati dalla ricorrente prima dell’adozione del regolamento n. 2380/98, relativamente alla sua retroattività, ma che, dopo averli presi in considerazione, esso è pervenuto ad una conclusione differente.

92      In quarto luogo, anche se l’adozione del regolamento n. 2380/98 non comportava, di per sé, scelte di politica economica, essa sollevava tuttavia una questione giuridica difficile, senza precedenti giurisprudenziali, che è stata risolta solo quando il Tribunale, con la sentenza Medici Grimm I, ha statuito in merito alla legittimità del detto regolamento.

93      In quinto luogo, non è stato neppure dimostrato che il Consiglio sia incorso in uno sviamento di potere. Secondo la giurisprudenza, un atto di un’istituzione comunitaria presenta tale vizio solo se è stato adottato allo scopo esclusivo, o quantomeno determinante, di raggiungere fini diversi da quelli dichiarati (sentenze della Corte 25 giugno 1997, causa C-285/94, Italia/Commissione, Racc. pag. I‑3519, punto 52, e del Tribunale 20 marzo 2001, causa T‑52/99, T. Port/Commissione, Racc. pag. II‑981, punto 53) e uno sviamento di potere può essere accertato solo in base ad indizi oggettivi, pertinenti e concordanti (sentenze del Tribunale 24 aprile 1996, cause riunite T‑551/93 e da T‑231/94 a T‑234/94, Industrias Pesqueras Campos e a./Commissione, Racc. pag. II‑247, punto 168, e T. Port/Commissione, cit., punto 53).

94      Ebbene, nel caso di specie la ricorrente non ha affatto dimostrato che il Consiglio abbia rifiutato di attribuire effetto retroattivo al regolamento n. 2380/98 allo scopo esclusivo, o quantomeno determinante, di raggiungere fini diversi da quelli dichiarati.

95      Al contrario, il Consiglio ha rifiutato di attribuire il detto effetto a tale regolamento non allo scopo esclusivo o determinante di far infliggere una sanzione agli importatori che non hanno partecipato all’indagine iniziale e di privarli del beneficio della restituzione dei loro dazi antidumping, bensì perché nel contesto di fatto e giuridico, così come poteva ragionevolmente essere percepito all’epoca, il Consiglio giudicava che effettivamente fosse stata avviata un’indagine di riesame e che le misure da adottare al termine di essa potessero solo essere rivolte al futuro. La giustificazione dell’utilizzo del periodo d’indagine iniziale per motivi di celerità, all’ottavo ‘considerando’ del regolamento n. 2380/98, nonché la circostanza che tale utilizzo sia stato qualificato come «eccezionale», dimostrano, del resto, che le istituzioni erano convinte di procedere ad un riesame.

96      Peraltro, il motivo addotto dal Consiglio per giustificare la mancata attribuzione dell’effetto retroattivo al regolamento n. 2380/98, ricordato supra al punto 18, non è rilevante ai fini dell’analisi dell’eventuale esistenza di uno sviamento di potere. Tale motivo, infatti, indubbiamente maldestro, è tuttavia secondario rispetto al motivo principale fatto valere, di per sé sufficiente, secondo il quale i procedimenti di riesame, nell’ambito dei quali il Consiglio riteneva di agire, sono per propria natura rivolti al futuro.

97      Pertanto, contrariamente a quanto sostiene la ricorrente, alla luce di tali circostanze, e in mancanza di qualsiasi elemento di prova contrario, non si può ritenere che la condotta del Consiglio sia viziata da uno sviamento di potere, o che esso abbia intenzionalmente violato l’art. 1, n. 1, del regolamento base.

98      Di conseguenza, non risulta che il Consiglio abbia violato l’art. 1, n. 1, del regolamento base in modo sufficientemente grave e manifesto da far sorgere la responsabilità extracontrattuale della Comunità. L’argomento della ricorrente deve quindi essere respinto, senza che sia necessario esaminare se tale disposizione abbia lo scopo di conferire diritti ai singoli.

99      Dato che, in questa fattispecie, la condizione per il sorgere della responsabilità extracontrattuale della Comunità vertente sul comportamento dell’istituzione in questione non è presente, il ricorso deve essere respinto senza che sia necessario esaminare le altre condizioni per il sorgere della detta responsabilità.

 Sulle spese

100    Ai sensi dell’art. 87, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché la convenuta ne ha fatto domanda, la ricorrente, rimasta soccombente, dev’essere condannata alle spese.

101    La Commissione, interveniente, sopporta le proprie spese in applicazione dell’art. 87, n. 4, del regolamento di procedura, secondo cui le istituzioni intervenute nella causa sopportano le proprie spese.

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Quarta Sezione)

dichiara e statuisce:

1)      Il ricorso è respinto.

2)      La ricorrente sopporta, oltre alle sue spese, quelle sostenute dal Consiglio.

3)      La Commissione sopporta le proprie spese.

Legal

Mengozzi

Wiszniewska-Białecka

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 26 gennaio 2006.

Il cancelliere

 

       Il presidente

E. Coulon

 

       H. Legal


* Lingua processuale: l'inglese.