Language of document : ECLI:EU:T:2005:347

Cause riunite T‑366/03 e T‑235/04

Land Oberösterreich e Repubblica d’Austria

contro

Commissione delle Comunità europee

«Ravvicinamento delle legislazioni — Disposizioni nazionali in deroga ad una misura di armonizzazione — Divieto di impiego di organismi geneticamente modificati in Austria Superiore — Presupposti per l’applicazione dell’art. 95, n. 5, CE»

Massime della sentenza

1.      Ricorso di annullamento — Persone fisiche o giuridiche — Atti che le riguardano direttamente e individualmente — Decisione della Commissione, rivolta ad uno Stato membro, relativa alle disposizioni nazionali sul divieto di impiego di organismi geneticamente modificati in una provincia di tale Stato — Ricorso della provincia da cui promanano le dette disposizioni che sono state oggetto di una domanda, da parte del detto Stato, di deroga ad una misura di armonizzazione comunitaria — Ricevibilità

(Artt. 95, n. 5, CE e 230, quarto comma, CE; decisione della Commissione 2003/653/CE)

2.      Ravvicinamento delle legislazioni — Misure destinate alla realizzazione del mercato unico — Introduzione di nuove disposizioni nazionali derogatorie — Controllo da parte della Commissione — Procedura — Applicazione del principio del contraddittorio — Insussistenza

(Artt. 95, nn. 4, 5 e 6, CE)

3.      Ravvicinamento delle legislazioni — Misure destinate alla realizzazione del mercato unico — Introduzione di nuove disposizioni nazionali derogatorie — Controllo da parte della Commissione — Decisione — Obbligo di motivazione — Portata

(Artt. 95, n. 5, CE e 253 CE)

1.      I soggetti diversi dai destinatari di una decisione possono sostenere che essa li riguarda individualmente ai sensi dell’art. 230, quarto comma, CE solo se tale decisione li concerne a causa di determinate qualità personali o di una situazione di fatto che li caratterizzi rispetto a chiunque altro e quindi li identifichi in modo analogo al destinatario di tale decisione. La ratio di questa norma è infatti quella di garantire una tutela giuridica anche a colui che, senza essere destinatario dell’atto controverso, è in effetti interessato da quest’ultimo in modo analogo a quello del destinatario.

In proposito, è individualmente interessata da una decisione della Commissione, relativa alle disposizioni nazionali sul divieto di impiego di organismi geneticamente modificati in una provincia di uno Stato membro, ai sensi delle disposizioni di cui all’art. 95, n. 5, CE, una provincia siffatta da cui promana un progetto di legge che rientra nella sua competenza propria e per il quale lo Stato membro interessato ha chiesto una deroga in forza di tale disposizione. Tale decisione ha come conseguenza non solo di pregiudicare un atto che promana da una provincia, ma anche d’impedire a quest’ultima di esercitare a suo piacimento le competenze proprie attribuitele direttamente dall’ordinamento costituzionale nazionale.

Inoltre, benché la decisione di cui trattasi sia stata indirizzata allo Stato membro interessato, quest’ultimo non ha esercitato alcun potere discrezionale al momento della comunicazione alla detta provincia, cosicché quest’ultima è a sua volta direttamente interessata da tale decisione, ai sensi dell’art. 230, quarto comma, CE.

(v. punti 27-29)

2.      Il principio del contraddittorio non si applica alla procedura di cui all’art. 95, n. 5, CE. Infatti, come quella prevista dell’art. 95, n. 4, CE, tale procedura è avviata su domanda di uno Stato membro che intende fare approvare misure nazionali che derogano a una misura di armonizzazione adottata a livello comunitario. In entrambi i casi, la procedura è avviata dallo Stato membro notificante, che ha piena libertà di esprimersi sulla decisione di cui richiede l’adozione. Le due procedure devono, allo stesso modo, essere concluse rapidamente, nell’interesse sia dello Stato membro richiedente sia del buon funzionamento del mercato interno. A tal riguardo, il fatto che, a differenza della procedura prevista dall’art. 95, n. 4, CE, la procedura di cui al n. 5 dello stesso articolo riguardi misure nazionali ancora allo stadio di progetto non consente alla Commissione di prorogare il termine di sei mesi previsto dall’art. 95, n. 6, CE al fine di procedere ad un contraddittorio.

Innanzi tutto, con riferimento alla lettera di quest’ultima disposizione, da un lato, essa si applica indistintamente alle domande di deroga relative a misure nazionali vigenti, previste dall’art. 95, n. 4, CE, e alle domande relative a misure allo stadio di progetto, alle quali si applica l’art. 95, n. 5, CE. Dall’altro, giacché la facoltà di prorogare il termine semestrale per la decisione previsto dal terzo comma di tale disposizione può essere esercitata dalla Commissione solo se richiesto dalla complessità della questione sottoposta e in assenza di pericolo per la salute umana, l’art. 95, n. 6, terzo comma, CE non consente alla Commissione di prorogare il termine semestrale per la decisione al solo scopo di poter sentire lo Stato membro che l’ha investita di una domanda di deroga ai sensi dell’art. 95, n. 5, CE.

In secondo luogo, per quanto riguarda la ratio dell’art. 95, n. 5, CE, la circostanza che tale disposizione riguardi una misura nazionale non ancora in vigore non diminuisce l’interesse a che la Commissione statuisca rapidamente sulla domanda di deroga di cui è stata investita. Infatti, la rapida conclusione di tale procedimento è stata voluta dagli autori del Trattato al fine di tutelare l’interesse dello Stato richiedente all’individuazione delle norme ad esso applicabili nonché nell’interesse del buon funzionamento del mercato interno.

(v. punti 41-44)

3.      Per rispettare l’obbligo di motivazione previsto dall’art. 253 CE, una decisione adottata dalla Commissione sulla base dell’art. 95, n. 5, CE deve contenere un’indicazione sufficiente e pertinente degli elementi presi in considerazione per determinare se sussistano i presupposti prescritti da tale articolo ai fini della concessione ad uno Stato membro di una deroga ad una misura comunitaria d’armonizzazione.

(v. punto 53)