Language of document : ECLI:EU:T:2008:403

ORDINANZA DEL TRIBUNALE (Seconda Sezione)

25 settembre 2008 (*)

«Ricorso di annullamento – FESR – Soppressione di un contributo finanziario – Recupero delle somme già versate – Ente regionale o locale – Assenza d’incidenza diretta – Irricevibilità»

Nella causa T‑363/03,

Regione Siciliana, rappresentata dal sig. A. Cingolo, avvocato dello Stato,

ricorrente,

contro

Commissione delle Comunità europee, rappresentata dai sigg. E. de March e L. Flynn, in qualità di agenti, assistiti dall’avv. sig. A. Dal Ferro,

convenuta,

avente ad oggetto, in primo luogo, una domanda di annullamento della decisione della Commissione 13 agosto 2003, C(2003) 2890 def., relativa alla soppressione del contributo del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) concesso alla ricorrente con decisione della Commissione 14 dicembre 1990, C(90) 2363 025, per un investimento in infrastrutture in Sicilia, nonché al recupero delle somme già versate dalla Commissione a tale titolo, in secondo luogo, una domanda di annullamento della nota di addebito della Commissione 26 settembre 2003, n. 3240504102 e, in terzo e ultimo luogo, l’annullamento di ogni altro atto connesso o presupposto,

IL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO
DELLE COMUNITÀ EUROPEE (Seconda Sezione),

composto dalle sig.re I. Pelikánová, presidente, K. Jürimäe e dal sig. S. Soldevila Fragoso (relatore), giudici,

cancelliere: sig. E. Coulon

ha emesso la seguente

Ordinanza

 Fatti all’origine della controversia

1        L’8 aprile 1990 la Repubblica italiana ha presentato alla Commissione una domanda per la concessione di un contributo del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) relativo a opere di urbanizzazione e a strutture connesse nell’agglomerato industriale di Porto Empedocle nell’ambito dell’area di sviluppo industriale della Provincia di Agrigento, in Sicilia, e rientrante nel quadro comunitario di sostegno approvato con decisione della Commissione 31 ottobre 1989, 89/638/CEE, concernente il quadro comunitario di sostegno per gli interventi strutturali comunitari nelle regioni italiane interessate dall’obiettivo n. 1 e cioè Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia (GU L 370, pag. 35). Il 14 dicembre 1990 la Commissione ha adottato la decisione C (90) 2363 025, con cui concedeva il contributo richiesto per un importo pari a ECU 15 409 446. La decisione di concessione precisava, al suo art. 5, che la Repubblica italiana era destinataria della decisione stessa e stabiliva, al suo art. 2, che, ai fini dell’ammissibilità delle spese al finanziamento comunitario, i relativi impegni finanziari giuridicamente vincolanti dovevano essere assunti entro il 31 dicembre 1993, mentre i pagamenti effettivi dovevano essere eseguiti entro il 31 dicembre 1994. L’autorità responsabile della realizzazione del progetto era l’Assessorato Industria della Regione Siciliana, la quale è ricorrente nella presente causa.

2        In data 7 gennaio 1991 la Commissione ha versato l’importo di ECU 7 704 723 a titolo di anticipo sul contributo in questione. Accogliendo due successive richieste delle autorità italiane, la Commissione ha prorogato al 31 dicembre 1996 l’originaria scadenza per l’esecuzione delle spese relative all’intervento comunitario, respingendo invece la terza richiesta di proroga al 28 gennaio 1997. Con lettera 24 giugno 1997 le autorità italiane hanno inoltrato la domanda di pagamento del saldo finale del contributo FESR, trasmettendo la documentazione predisposta dalla Regione Siciliana, cioè un rapporto finale di esecuzione e la dichiarazione finale delle spese. Con nota 15 settembre 2000 la Commissione ha chiesto chiarimenti sulle spese effettivamente sostenute e sui lavori effettuati. Con lettera 20 dicembre 2000 la Regione Siciliana ha trasmesso alla Commissione il rapporto finale di esecuzione, una domanda di pagamento e un attestato con i relativi prospetti finanziari delle spese ammissibili, integrati da altri documenti prodotti dalle autorità italiane il 31 gennaio 2001. Altri scambi d’informazioni sono intervenuti tra la Commissione e la Regione Siciliana nel corso dell’anno 2001.

3        Con messaggio di posta elettronica 10 ottobre 2001 la Commissione ha comunicato alle autorità italiane di non essere in grado di procedere alla chiusura del progetto, perché le informazioni fornite non permettevano di capire fino a che punto fosse operativo l’agglomerato industriale di Porto Empedocle e ha chiesto loro di effettuare una verifica in loco del progetto. Il Ministero dell’Economia e delle Finanze vi ha proceduto e ha redatto una relazione in data 14 gennaio 2002. Con lettera 10 ottobre 2002 la Commissione ha comunicato alle autorità italiane l’avvio del procedimento di cui all’art. 24 del regolamento (CEE) del Consiglio 19 dicembre 1988, n. 4253, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CEE) n. 2052/88 per quanto riguarda il coordinamento tra gli interventi dei vari Fondi strutturali, da un lato, e tra tali interventi e quelli della Banca europea per gli investimenti e degli altri strumenti finanziari esistenti, dall’altro (GU L 374, pag. 1), come modificato dal regolamento (CEE) del Consiglio 20 luglio 1993, n. 2082 (GU L 193, pag. 20), ai fini della soppressione del contributo comunitario nonché al recupero dell’anticipo già versato, dal momento che i lavori non erano ancora stati ultimati e che le condizioni per la concessione del contributo comunitario non erano state rispettate. Con lettera 10 dicembre 2002 la ricorrente ha chiesto alla Commissione di riconsiderare la propria posizione in merito alla chiusura del contributo.

4        Il 13 agosto 2003 la Commissione ha adottato la decisione C(2003) 2890 def., relativa alla soppressione del contributo del FESR concesso con decisione della Commissione 14 dicembre 1990, C(90) 2363 025 per un investimento in infrastrutture, denominato «Grande Progetto Porto Empedocle», rientrante nel quadro comunitario di sostegno per gli interventi strutturali comunitari nelle regioni dell’obiettivo 1, in Italia, Regione Sicilia, per il periodo 1989‑1993, e al recupero dell’anticipo versato dalla Commissione a titolo di tale contributo (in prosieguo: la «decisione impugnata»).

5        Il dispositivo della decisione impugnata è così formulato:

«Articolo 1

Il contributo del FESR pari a 15 409 446 EURO, concesso con decisione n. C(90) 2363025 della Commissione, del 14 dicembre 1990, è soppresso.

Articolo 2

L’anticipo di 7 704 723 EURO versato dalla Commissione a titolo di contributo è stato indebitamente percepito e deve essere restituito alla Commissione. Le modalità di restituzione saranno precisate in una nota di addebito che sarà inviata alle autorità italiane dal contabile della Commissione in esecuzione della presente decisione.

Articolo 3

L’importo di 7 704 723 EURO, accantonato a titolo di pagamento del saldo e non ancora versato, viene disimpegnato.

Articolo 4

La Repubblica italiana è destinataria della presente decisione».

6        Con nota di addebito 26 settembre 2003, n. 3240504102 (in prosieguo: la «nota di addebito»), la Commissione ha chiesto al Ministero dell’Economia e delle Finanze la restituzione dell’importo indicato pari a EUR 7 704 723 con scadenza 8 novembre 2003, precisando che l’inosservanza di detto termine avrebbe dato luogo all’applicazione di interessi moratori. L’8 ottobre 2003 le autorità italiane hanno trasmesso detta nota alla ricorrente.

 Procedimento e conclusioni delle parti

7        Con atto depositato presso la cancelleria del Tribunale il 22 ottobre 2003 la ricorrente ha proposto il presente ricorso.

8        Con ordinanza 12 gennaio 2006 il Tribunale ha sospeso il procedimento nella presente causa fino alla pronuncia della sentenza della Corte nella causa C‑417/04 P, Regione Siciliana/Commissione, in applicazione dell’art. 54, terzo comma, dello Statuto della Corte e degli artt. 77, lett. a), e 78 del regolamento di procedura del Tribunale. Con ordinanza 11 settembre 2006 il Tribunale ha nuovamente sospeso il procedimento, sulla stessa base, fino alla pronuncia della sentenza della Corte nella causa C‑15/06 P, Regione Siciliana/Commissione.

9        Nell’ambito delle misure di organizzazione del procedimento previste dall’art. 64, n. 3, lett. a) e b), del regolamento di procedura, le parti sono state invitate, segnatamente, a presentare le loro osservazioni scritte sull’incidenza, ai fini della presente causa, delle sentenze della Corte 2 maggio 2006, causa C‑417/04 P, Regione Siciliana/Commissione (Racc. pag. I‑3881), e 22 marzo 2007, causa C‑15/06 P, Regione Siciliana/Commissione (Racc. pag. I‑2591). Le parti hanno ottemperato a tali richieste.

10      La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

–        annullare la decisione impugnata, nonché la nota di addebito e ogni altro atto connesso o presupposto;

–        condannare la Commissione alle spese.

11      La Commissione chiede che il Tribunale voglia:

–        dichiarare il ricorso irricevibile;

–        in subordine, respingere il ricorso in quanto infondato;

–        condannare la ricorrente alle spese.

 In diritto

12      Ai sensi dell’art. 113 del regolamento di procedura del Tribunale, quest’ultimo può in qualsiasi momento rilevare d’ufficio, sentite le parti, l’irricevibilità per motivi di ordine pubblico, statuendo a tal fine nelle forme previste dall’art. 114, nn. 3 e 4, del medesimo regolamento.

13      In forza dell’art. 114, n. 3, del regolamento di procedura, salvo contraria decisione del Tribunale, il procedimento prosegue oralmente.

14      Nella fattispecie, il Tribunale ritiene di essere sufficientemente istruito alla luce degli atti di causa quanto alla ricevibilità del ricorso e ritiene che non occorra procedere all’audizione delle osservazioni orali delle parti a tale proposito. Non è neppure necessario accogliere la domanda della ricorrente intesa ad avviare la fase orale del procedimento, considerata l’importanza economica della causa e delle questioni di principio sollevate, dal momento che tale domanda riguarda esclusivamente il merito della controversia.

 Argomenti delle parti

15      La Commissione sostiene che tra essa e la ricorrente non sono mai esistiti legami giuridici diretti. Essa rileva che quest’ultima e la Repubblica italiana sono due soggetti distinti, dotati ciascuno di personalità giuridica autonoma, di modo che la ricorrente non può dirsi investita di alcun potere di rappresentanza della Repubblica italiana. Orbene, nella gestione del FESR, l’unico interlocutore della Commissione sarebbe lo Stato membro interessato, dal momento che tale gestione si basa sul principio della separazione dei rapporti giuridici che intercorrono, da un lato, tra la Commissione e gli Stati membri e, dall’altro, tra gli Stati membri e i beneficiari. Nella fattispecie, sia la decisione di concessione del contributo sia la decisione di soppressione avrebbero avuto come destinataria la Repubblica italiana, senza che vi sia stata alcuna convenzione tra la Commissione e la ricorrente. Peraltro, quest’ultima non potrebbe essere direttamente interessata dalla decisione di soppressione di un contributo FESR ai sensi dell’art. 230, quarto comma, CE. La Commissione richiama, a sostegno di questa tesi, la giurisprudenza relativa ai beneficiari di aiuti del Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia (FEAOG), sezione «garanzia» (ordinanza del Tribunale 25 aprile 2001, causa T‑244/00, Coillte Teoranta/Commissione, Racc. pag. II‑1275). La Commissione osserva infine che il fatto che sia stata inviata alle autorità nazionali nonché alle autorità regionali della corrispondenza relativa al contributo non sarebbe di per sé sufficiente a far sorgere legami giuridici diretti tra la Commissione stessa e la ricorrente. Del resto, secondo la Commissione, le citate sentenze pronunciate dalla Corte il 2 maggio 2006 e il 22 marzo 2007, Regione Siciliana/Commissione, dovrebbero dissipare ogni dubbio quanto all’irricevibilità della domanda di annullamento della decisione impugnata.

16      La ricorrente afferma, in via principale, di non agire in quanto soggetto distinto dalla Repubblica italiana, ma quale articolazione territoriale della stessa, specificamente destinataria del contributo di cui trattasi. Essa invoca segnatamente l’art. 21 dello Statuto speciale della Regione Siciliana [legge costituzionale 26 febbraio 1948] il quale dispone che il Presidente di tale regione è anche il rappresentante in Sicilia del governo dello Stato. Sia il regolamento (CEE) del Consiglio 24 giugno 1988, n. 2052, relativo alle missioni dei Fondi a finalità strutturali, alla loro efficacia e al coordinamento dei loro interventi e di quelli della Banca europea per gli investimenti degli altri strumenti finanziari esistenti (GU L 185, pag. 9), come modificato dal regolamento (CEE) del Consiglio 20 luglio 1993, n. 2081 (GU L 193, pag. 5), sia, nella fattispecie, la decisione di concessione del contributo farebbero inoltre esplicito riferimento alla ricorrente. Quindi, quest’ultima sarebbe stata designata come l’autorità responsabile della realizzazione dell’investimento di cui trattasi. Del pari, essa avrebbe intrattenuto nella presente causa della corrispondenza ufficiale con la Commissione. In subordine, la ricorrente afferma di essere interessata direttamente e individualmente dalla decisione di soppressione. Essa contesta a tale proposito la trasposizione nella fattispecie della giurisprudenza relativa alla capacità d’agire dei beneficiari degli interventi del FEAOG, sezione «garanzia». Infatti, per quanto riguarda gli interventi del FESR, il beneficiario sarebbe già individuato dall’atto di concessione del contributo e sarebbe qualificabile ab initio come titolare di una posizione unica ed univoca di interlocuzione diretta con gli organismi comunitari, rivestendo a tal fine lo Stato membro una funzione di mera intermediazione e centralizzazione.

17      Con riferimento alla nota di addebito, la Commissione osserva come nel ricorso manchi qualsiasi indicazione delle ragioni per cui la ricorrente ritiene illegittimo tale atto, violando in tal modo l’art. 21 dello Statuto della Corte, applicabile al Tribunale in base all’art. 53 del medesimo Statuto, nonché l’art. 44, n. 1, lett. c), del regolamento di procedura del Tribunale. La Commissione sottolinea inoltre che la ricorrente stessa conferma che non vi è ragione di proporre autonoma impugnazione avverso una nota di addebito.

18      La ricorrente contesta la tesi della Commissione secondo cui il ricorso non conterrebbe motivi concreti di annullamento relativi alla nota di addebito. Essa rileva che tale nota di addebito ha natura contabile-esecutiva, che non ha contenuto decisionale, ma si pone in diretta relazione di conseguenza con la decisione di soppressione del contributo. Pertanto, la patologia di cui sarebbe affetta tale nota deriverebbe direttamente dai vizi dell’atto che ne sarebbe all’origine. In ogni caso, la ricorrente precisa che le deduzioni già svolte a sostegno dell’impugnativa della decisione di soppressione del contributo valgono a contestare anche la nota di addebito.

 Giudizio del Tribunale

 Sulla domanda di annullamento della decisione impugnata

19      Secondo una costante giurisprudenza, la condizione di cui all’art. 230, quarto comma, CE, secondo cui una persona fisica o giuridica dev’essere direttamente interessata dalla decisione che costituisce oggetto del ricorso, richiede che il provvedimento comunitario contestato produca direttamente effetti sulla situazione giuridica del singolo e non lasci alcun potere discrezionale ai destinatari del provvedimento stesso incaricati della sua applicazione, la quale ha carattere meramente automatico e deriva dalla sola normativa comunitaria senza intervento di altre norme intermedie (sentenza 2 maggio 2006, Regione Siciliana/Commissione, cit., punto 28).

20      Occorre rilevare che, nella fattispecie, la decisione impugnata ha avuto l’effetto, per un verso, ai sensi del suo art. 3, di disimpegnare il FESR per gli importi del contributo non ancora versati e corrispondenti a spese divenute inammissibili, e, per altro verso, ai sensi del suo art. 2, di consentire alla Commissione di procedere al recupero degli importi già versati dal FESR relativi a dette spese. Tale decisione ha quindi la stessa natura delle decisioni di cui era stato chiesto l’annullamento nelle cause che hanno dato origine alle sentenze 2 maggio 2006 e 22 marzo 2007, Regione Siciliana/Commissione, citate, le quali devono di conseguenza essere prese in considerazione nella fattispecie.

21      Occorre quindi, innanzi tutto, respingere l’argomento della ricorrente secondo cui essa agisce, nella fattispecie, in qualità di Repubblica italiana. Infatti, la Corte ha già affermato che il ricorso di un ente regionale o locale non può essere assimilato al ricorso di uno Stato membro (sentenza 2 maggio 2006, Regione Siciliana/Commissione, cit., punto 21).

22      Occorre in seguito rilevare che la Regione Siciliana, che gode della personalità giuridica in base al diritto italiano, può presentare ricorsi solo avverso le decisioni di cui essa è destinataria e contro le decisioni che, pur apparendo come un regolamento o una decisione presa nei confronti di altre persone, la riguardano direttamente e individualmente.

23      Orbene, in primo luogo, occorre rilevare che, ai sensi dell’art. 4 della decisione impugnata, destinataria della decisione impugnata era la Repubblica italiana e non la ricorrente.

24      In secondo luogo, la ricorrente non può essere considerata come direttamente interessata da tale decisione. Infatti, né la decisione di cui trattasi né alcun’altra disposizione del diritto comunitario hanno privato direttamente la ricorrente del versamento degli importi disimpegnati corrispondenti alle somme non ancora percepite dal FESR a titolo del contributo controverso, né le hanno imposto la restituzione dell’indebito corrispondente alle somme già ricevute a titolo del contributo medesimo e destinate a sostenere spese divenute inammissibili. In particolare, la decisione impugnata non contiene alcuna disposizione che ingiunga alla Repubblica italiana di procedere alla ripetizione dell’indebito presso i rispettivi beneficiari (v., in tal senso, ordinanza del Tribunale 8 luglio 2004, causa T‑341/02, Regione Siciliana/Commissione, Racc. pag. II‑2877 punti 66 e 74). La Repubblica italiana disponeva di un potere discrezionale in proposito (v., in tal senso, ordinanza Regione Siciliana, cit., punti 57 e 58). Nulla consente di concludere che la Repubblica italiana non potesse decidere di sopportare essa stessa l’onere del rimborso da effettuare a favore del FESR e di stanziare fondi propri a copertura della parte del finanziamento comunitario disimpegnata al fine di finanziare il completamento dei lavori (v., in tal senso, sentenza 2 maggio 2006, Regione Siciliana/Commissione, cit., punto 26).

25      Tale conclusione non è smentita dagli argomenti sollevati dalla ricorrente. Infatti, in primo luogo, la designazione della ricorrente come autorità responsabile della realizzazione del progetto non implica che sia essa stessa titolare del diritto al contributo (sentenze 2 maggio 2006, Regione Siciliana/Commissione, cit., punto 30, e 22 marzo 2007, Regione Siciliana/Commissione, cit., punto 32). In secondo luogo, la circostanza secondo cui la decisione impugnata sia stata emanata in considerazione della specifica situazione della ricorrente sarebbe tutt’al più idonea a dimostrare che la ricorrente è individualmente interessata dalla decisione medesima, ma sarebbe per contro priva di pertinenza per stabilire se la ricorrente sia direttamente interessata dalla decisione impugnata (ordinanza Regione Siciliana, cit., punto 85). In terzo luogo, neppure i riferimenti alla ricorrente nell’ambito del regolamento n. 2052/88, come modificato dal regolamento n. 2081/93, o della decisione di concessione del contributo di cui trattasi sono pertinenti (v., in tal senso, sentenza 22 marzo 2007, Regione Siciliana/Commissione, cit., punto 36). Infine, in quarto luogo, il fatto che taluni documenti riguardanti il progetto in questione siano stati inviati direttamente dalla Commissione alla ricorrente non prova minimamente l’esistenza di un rapporto diretto tra quest’ultima e la decisione impugnata ai sensi dell’art. 230, quarto comma, CE (ordinanza Regione Siciliana, cit., punto 84).

26      Da quanto precede risulta che la ricorrente non è direttamente interessata dalla decisione impugnata e che occorre quindi dichiarare irricevibile il ricorso per quanto riguarda la domanda di annullamento di tale decisione, senza che sia necessario esaminare se la ricorrente sia individualmente interessata da quest’ultima.

 Sulla domanda di annullamento della nota di addebito

27      Dall’esame della nota di addebito risulta che quest’ultima si limita ad eseguire la decisione impugnata, la quale già prevedeva che le modalità di restituzione degli anticipi indebitamente percepiti sarebbero state precisate in una nota di addebito indirizzata alle autorità italiane dal contabile della Commissione. La ricorrente ha peraltro ammesso nella replica che tale nota di addebito non aveva portata decisionale e derivava direttamente dalla decisione di soppressione dei contributi.

28      Quindi, dal momento che il ricorso proposto dalla ricorrente contro la decisione impugnata è irricevibile, il suo ricorso inteso ad ottenere l’annullamento della nota di addebito, la quale si limita a precisare le modalità della restituzione decisa in tale decisione di soppressione, in esecuzione di quest’ultima, deve del pari essere dichiarato irricevibile.

29      In ogni caso, la ricorrente non può essere considerata come direttamente interessata dalla nota di addebito di cui trattasi, che non contiene alcuna disposizione che ingiunga alla Repubblica italiana di procedere alla ripetizione dell’indebito presso la ricorrente, dal momento che nulla consente di concludere che la Repubblica italiana non potesse decidere di sopportare essa stessa l’onere del rimborso da effettuare a favore del FESR.

30      Risulta da quanto precede che il ricorso dev’essere dichiarato irricevibile con riferimento alla domanda di annullamento della nota di addebito, senza che sia necessario pronunciarsi in merito alle altre eccezioni di irricevibilità sollevate dalla Commissione.

 Sulla domanda di annullamento di altri atti connessi o presupposti

31      Posto che l’oggetto della domanda di annullamento di «ogni altro atto connesso o presupposto» non è sufficientemente preciso, la domanda stessa dev’essere pertanto respinta in applicazione dell’art. 44, n. 1, lett. c), del regolamento di procedura (v., in tal senso, sentenza del Tribunale 23 novembre 2004, causa T‑166/98, Cantina sociale di Dolianova e a./Commissione, Racc. pag. II‑3991, punto 79).

32      Da tutte le considerazioni che precedono risulta che il ricorso dev’essere dichiarato irricevibile nel suo complesso.

 Sulle spese

33      Ai sensi dell’art. 87, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. La ricorrente, rimasta soccombente, dev’essere condannata alle spese, in conformità alle conclusioni della Commissione.

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Seconda Sezione)

così provvede:



1)      Il ricorso è irricevibile.

2)      La Regione Siciliana è condannata alle spese.

Lussemburgo, 25 settembre 2008

Il cancelliere

 

       Il presidente

E. Coulon

 

       I. Pelikánová


* Lingua processuale: l’italiano.