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Ordinanza del Tribunale di primo grado 25 settembre 2008 - Regione Siciliana / Commissione

(Causa T-363/03) 1

(Ricorso di annullamento - FESR - Soppressione di un contributo finanziario - Recupero delle somme già versate - Ente regionale o locale - Assenza d'incidenza diretta - Irricevibilità)

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: Regione Siciliana (rappresentante: A. Cingolo, avvocato dello Stato)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: E. de March e L. Flynn, agenti, assistiti dall'avv. A. Dal Ferro)

Oggetto

In primo luogo, una domanda d'annullamento della decisione della Commissione 13 agosto 2003, C(2003) 2890 def, relativa alla soppressione del contributo del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) concesso alla ricorrente con decisione della Commissione 14 dicembre 1990, C(90) 2363 025, per un investimento in infrastrutture in Sicilia, nonché al recupero delle somme già versate dalla Commissione a tale titolo, in secondo luogo, una domanda d'annullamento della nota di addebito della Commissione 26 settembre 2003, n. 3240504102 ed in terzo e ultimo luogo l'annullamento di ogni altro atto connesso o presupposto.

Dispositivo

Il ricorso è irricevibile.

La Regione Siciliana è condannata alle spese.

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1 - GU C 304 del 13.12.2003.