Language of document : ECLI:EU:T:2014:497





Sentenza del Tribunale (Quinta Sezione) del 12 giugno 2014 – Sarc / Commissione

(causa T‑488/11)

«Aiuti di Stato – Contratto di licenza di un software – Decisione che constata l’insussistenza di aiuti di Stato – Ricorso di annullamento – Insussistenza di lesione sostanziale della posizione concorrenziale – Irricevibilità – Diritti procedurali delle parti interessate – Ricevibilità – Mancato avvio del procedimento d’indagine formale – Insussistenza di serie difficoltà – Vantaggio»

1.                     Ricorso di annullamento – Persone fisiche o giuridiche – Atti che le riguardano direttamente e individualmente – Decisione della Commissione che constata l’insussistenza di aiuti di Stato – Ricorso di un’impresa concorrente che contesta la fondatezza della decisione — Impresa che non ha dimostrato che la propria posizione sul mercato sia sostanzialmente pregiudicata — Irricevibilità (Artt. 108, § 2, TFUE e 263, comma 4, TFUE) (v. punti 31‑37, 43‑58)

2.                     Ricorso di annullamento – Persone fisiche o giuridiche – Atti che le riguardano direttamente e individualmente – Decisione della Commissione che constata l’insussistenza di aiuti di Stato – Ricorso degli interessati ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 2, TFUE – Identificazione dell’oggetto del ricorso — Ricorso inteso a salvaguardare i diritti procedurali degli interessati – Motivi riguardanti la valutazione delle informazioni e degli elementi a disposizione della Commissione – Ammissibilità [Artt. 108, § 2, TFUE e 263, comma 4, TFUE; regolamento di procedura del Tribunale, art. 44, § 1, c); regolamento del Consiglio n. 659/1999, artt. 1, h), e 4, § 2] (v. punti 38, 63‑65, 73)

3.                     Procedimento giurisdizionale – Deduzione di motivi nuovi in corso di causa – Presupposti – Ampliamento di un motivo esistente – Ammissibilità (Regolamento di procedura del Tribunale, art. 48, § 2) (v. punto 70)

4.                     Aiuti concessi dagli Stati – Esame da parte della Commissione – Procedimento contradditorio – Diritti degli interessati alla partecipazione e all’informazione – Carattere limitato (Art. 108, § 2, TFUE) (v. punti 79‑84)

5.                     Aiuti concessi dagli Stati – Nozione – Applicazione del criterio dell’investitore privato – Potere discrezionale della Commissione – Sindacato giurisdizionale – Limiti (Art. 107, § 1, TFUE) (v. punti 90‑93)

Oggetto

Domanda di annullamento della decisione C(2011) 642 definitivo della Commissione, del 10 maggio 2011, nel procedimento in materia di aiuti di Stato NN 68/2010 – Paesi Bassi, la quale dichiara, in esito alla fase di esame preliminare, che il contratto di licenza relativo all’utilizzo del codice sorgente di un software stipulato tra la Technische Universiteit Delft e la Delftship BV non costituisce un aiuto di Stato.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Scheepsbouwkundig Advies- en Rekencentrum (Sarc) BV è condannata a sopportare le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Commissione europea e dalla Technische Universiteit Delft.

3)

Il Regno dei Paesi Bassi sopporterà le proprie spese.