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Comunicazione sulla GU

 

Ricorso delle aziende elettriche municipalizzate Schwäbisch Hall GmbH, Tübingen GmbH, Uelzen GmbH e Wuppertaler AG contro la Commissione delle Comunità europee, presentato il 28 marzo 2002.

    (Causa T-92/02)

    Lingua processuale: il tedesco

Il 28 marzo 2002, l'azienda elettrica municipalizzata Schwäbisch Hall GmbH, con sede in Schwäbisch Hall (Germania), e 3 altre, rappresentate dall'avvocatessa D. Fouquet, hanno presentato dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

Le ricorrenti concludono che il Tribunale voglia:

-annullare la decisione della Commissione 11 dicembre 2001, C(2001)3967 def., nella parte in cui la Commissione vi dichiara che le riserve per lo smaltimento e la cessazione delle centrali nucleari nella Rebubblica federale di Germania non rappresentano aiuti ai sensi dell'art. 87, n. 1, CE;

-condannare la convenuta alle spese del procedimento.

Motivi e principali argomenti

Tutte le ricorrenti sono aziende elettriche municipalizzate con proprie centrali elettriche di produzione. Esse esercitano propri impianti convenzionali di produzione elettrica, e quali produttrici e fornitrici di energia si trovano in concorrenza diretta con le centrali nucleari attive nella Repubblica federale di Germania.

Secondo le ricorrenti le imprese esercenti centrali nucleari hanno il vantaggio, in base alla situazione giuridica in materia commerciale e fiscale presente nella Repubblica federale di Germania, di poter imputare nelle loro riserve i costi per il successivo spegnimento della centrale nucleare e per lo smaltimento dei rifiuti radiottivi per importi enormi. Le ricorrenti fanno valere che questo conduce a far sì che l'introito effettivamente conseguito viene ridotto di un importo pari alla riserva ed esse sono così esonerate in misura considerevole dall'imposizione fiscale sulle entrate. Le imprese esercenti impianti nucleari possono liberamente disporre degli importi imputati a riserve. Un vantaggio analogo non sussiste invece a favore delle ricorrenti.

Le ricorrenti, che hanno presentato alla convenuta una domanda di avvio di un procedimento contro la Repubblica federale di Germania ai sensi dell'art. 87 CE1, fanno valere che la disparità di trattamento attuata tramite il diritto e la prassi fiscali nella Repubblica federale di Germania rappresenta un aiuto non notificato e illegittimo ai sensi dell'art. 87 CE, incompatibile con il mercato comune. A causa degli effetti fiscali delle riserve si falsa un rapporto concorrenziale esistente e si incide sugli scambi tra gli Stati membri. Non si tratta soltanto di una applicazione delle regole generali in materia di bilancio e di fiscalità, ma di un'eccezione ingiustificata dalla struttura fondamentale del sistema fiscale tedesco.

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1 - Le ricorrenti hanno presentato un ricorso per carenza relativamente a tale denuncia (causa T-291/01, Dessauer Versorgungs- und Verkehrsgesellschaft mbH e a./Commissione, GU 2002 C 44, pag. 19).