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Sentenza della Corte (Grande Sezione) dell’11 giugno 2024 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Rechtbank Den Haag, zittingsplaats 's-Hertogenbosch - Paesi Bassi) – K, L / Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid

[Causa C-646/21 1 , Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid (Donne che si identificano nel valore della parità tra i sessi)]

(Rinvio pregiudiziale – Spazio di libertà, sicurezza e giustizia – Politica comune in materia di asilo – Direttiva 2011/95/UE – Condizioni per la concessione dello status di rifugiato – Articolo 2, lettere d) e e) – Motivi di persecuzione – Articolo 10, paragrafo 1, lettera d), e paragrafo 2 – “Appartenenza a un determinato gruppo sociale” – Articolo 4 – Esame individuale dei fatti e delle circostanze – Direttiva 2013/32/UE – Articolo 10, paragrafo 3 – Criteri applicabili all’esame delle domande di protezione internazionale – Articolo 24, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Interesse superiore del minore – Determinazione – Cittadine di un paese terzo minori che si identificano nel valore fondamentale della parità tra uomini e donne in ragione del loro soggiorno in uno Stato membro)

Lingua processuale: il neerlandese

Giudice del rinvio

Rechtbank Den Haag, zittingsplaats 's-Hertogenbosch

Parti nel procedimento principale

Ricorrenti: K, L

Convenuto: Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid

Dispositivo

L’articolo 10, paragrafo 1, lettera d), e paragrafo 2, della direttiva 2011/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, recante norme sull’attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta,

deve essere interpretato nel senso che:

a seconda delle condizioni esistenti nel paese d’origine, possono essere considerate appartenenti a «un determinato gruppo sociale», in quanto «motivo di persecuzione» idoneo a condurre al riconoscimento dello status di rifugiato, le donne cittadine di tale paese, ivi comprese le minori, che condividono come caratteristica comune l’effettiva identificazione nel valore fondamentale della parità tra donne e uomini, maturata nel corso del loro soggiorno in uno Stato membro.

L’articolo 24, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea

deve essere interpretato nel senso che:

osta a che l’autorità nazionale competente statuisca su una domanda di protezione internazionale presentata da un minore senza aver determinato in concreto l’interesse superiore di tale minore, nell’ambito di una valutazione individuale.

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1 GU C 24 del 17.1.2022.