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Ricorso proposto il 4 maggio 2011 - Lidl Stiftung / UAMI - Lactimilk (BELLRAM)

(Causa T-237/11)

Lingua in cui è stato redatto il ricorso: l'inglese

Parti

Ricorrente: Lidl Stiftung & Co. KG (Neckarsulm, Germania) (rappresentante: T. Träger, avvocato)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Lactimilk, SA (Madrid, Spagna)

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione della quarta commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 1° marzo 2011 nel procedimento R 1154/2009-4; e

condannare il convenuto alle spese.

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: la ricorrente.

Marchio comunitario di cui trattasi: marchio denominativo "BELLRAM" per prodotti della classe 29 - domanda n. 5074281.

Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l'opposizione: la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso.

Marchio e segno su cui si fonda l'opposizione: registrazione spagnola n. 2414439 del marchio figurativo "RAM" per prodotti della classe 29; registrazione spagnola n. 98550 del marchio figurativo "Ram" per prodotti della classe 29; registrazione spagnola n. 151890 del marchio denominativo "RAM" per prodotti della classe 29.

Decisione della divisione d'opposizione: accoglimento dell'opposizione.

Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso.

Motivi dedotti:

A sostegno del suo ricorso la ricorrente deduce cinque motivi.

Con il primo motivo essa deduce che la decisione impugnata viola gli artt. 63, n. 2, 75 e 76 del regolamento del Consiglio (CE) n. 207/2009 (in prosieguo: "RMC") e viola il suo diritto ad essere sentita, in quanto la commissione di ricorso non ha invitato le parti a prendere posizione sulla sua intenzione di sostituire la registrazione opposta di cui trattasi.

Con il secondo motivo la ricorrente considera che la decisione impugnata viola l'art. 41 RMC in combinato disposto con la regola 15, n. 2, lett. f), del regolamento di esecuzione, poiché la commissione di ricorso ha preso in considerazione prodotti non correttamente identificati nell'atto di opposizione ed entro il termine per presentare opposizione.

Con il terzo motivo la ricorrente afferma che la decisione impugnata viola gli artt. 42, nn. 2 e 3, e 15 RMC, in quanto la commissione di ricorso non ha valutato correttamente l'ambito dei prodotti registrati sulla base della prova dell'uso presentata.

Con il quarto motivo la ricorrente deduce che la decisione impugnata viola l'art. 76 RMC in combinato disposto con la regola 50, n. 1, e le regole 19, nn. 1 e 3, del regolamento di esecuzione, poiché la commissione di ricorso ha erroneamente tenuto conto di un forte carattere distintivo del segno anteriore.

Infine, con il quinto motivo, la ricorrente considera che la decisione impugnata viola l'art. 8, n. 1, lett. b), RMC, in quanto la commissione di ricorso ha erroneamente ritenuto che vi fosse una forte somiglianza tra i prodotti. Con riguardo alla somiglianza tra i segni, la commissione di ricorso ha omesso di ritenere i segni dissimili o solo vagamente simili a causa del carattere uniforme di "BELLRAM" nella lingua spagnola. I segni "BELLRAM" e "RAM" non rischiano di essere confusi, in quanto i prodotti sono solo vagamente simili ed i segni sono dissimili o presentano solo una vaga somiglianza.

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