Language of document : ECLI:EU:C:2023:1029

SENTENZA DELLA CORTE (Settima Sezione)

21 dicembre 2023 (*)

«Rinvio pregiudiziale – Cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale – Decisione quadro 2002/584/GAI – Mandato d’arresto europeo – Articolo 4 bis, paragrafo 1 – Procedura di consegna tra Stati membri – Condizioni di esecuzione – Motivi di non esecuzione facoltativa – Eccezioni – Esecuzione obbligatoria – Pena pronunciata in contumacia – Nozione di “processo terminato con la decisione” – Procedimento che modifica pene pronunciate in precedenza – Decisione che dispone una pena cumulativa – Decisione pronunciata senza che l’interessato sia comparso personalmente – Normativa nazionale che prevede un divieto assoluto di consegna dell’interessato nel caso di una decisione pronunciata in contumacia – Obbligo di interpretazione conforme»

Nella causa C‑396/22,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Kammergericht Berlin (Tribunale superiore del Land di Berlino, Germania), con decisione del 14 giugno 2022, pervenuta in cancelleria il 15 giugno 2022, nel procedimento relativo all’esecuzione di un mandato d’arresto europeo

Generalstaatsanwaltschaft Berlin,

LA CORTE (Settima Sezione),

composta da F. Biltgen (relatore), presidente di sezione, N. Wahl e M.L. Arastey Sahún, giudici,

avvocato generale: P. Pikamäe

cancelliere: A. Calot Escobar

vista la fase scritta del procedimento,

considerate le osservazioni presentate:

–        per il governo tedesco, da J. Möller, P. Busche, M. Hellmann e R. Kanitz, in qualità di agenti;

–        per il governo polacco, da B. Majczyna, in qualità di agente;

–        per la Commissione europea, da S. Grünheid e H. Leupold, in qualità di agenti,

vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1        La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 4 bis, paragrafo 1, della decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d’arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri (GU 2002, L 190, pag. 1), come modificata dalla decisione quadro 2009/299/GAI del Consiglio, del 26 febbraio 2009 (GU 2009, L 81, pag. 24) (in prosieguo: la «decisione quadro 2002/584»).

2        Tale domanda è stata presentata nell’ambito del procedimento relativo all’esecuzione, in Germania, del mandato d’arresto europeo spiccato nei confronti di un cittadino polacco ai fini dell’esecuzione, in Polonia, di una pena privativa della libertà.

 Contesto normativo

 Diritto dellUnione

3        L’articolo 1 della decisione quadro 2002/584, intitolato «Definizione del mandato d’arresto europeo ed obbligo di darne esecuzione», così dispone:

«1.      Il mandato d’arresto europeo è una decisione giudiziaria emessa da uno Stato membro in vista dell’arresto e della consegna da parte di un altro Stato membro di una persona ricercata ai fini dell’esercizio di un’azione penale o dell’esecuzione di una pena o una misura di sicurezza privative della libertà.

2.      Gli Stati membri danno esecuzione ad ogni mandato d’arresto europeo in base al principio del riconoscimento reciproco e conformemente alle disposizioni della presente decisione quadro.

3.      L’obbligo di rispettare i diritti fondamentali e i fondamentali principi giuridici sanciti dall’articolo 6 del trattato [UE] non può essere modificata per effetto della presente decisione quadro».

4        L’articolo 4 bis, paragrafo 1, di tale decisione quadro, intitolato «Decisioni pronunciate al termine di un processo a cui l’interessato non è comparso personalmente», è così formulato:

«L’autorità giudiziaria dell’esecuzione può altresì rifiutare di eseguire il mandato d’arresto europeo emesso ai fini dell’esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza privative della libertà se l’interessato non è comparso personalmente al processo terminato con la decisione, salvo che il mandato d’arresto europeo indichi che l’interessato, conformemente agli ulteriori requisiti processuali definiti nel diritto interno dello Stato membro emittente:

a)      a tempo debito:

i)      è stato citato personalmente ed è quindi stato informato della data e del luogo fissati per il processo terminato con la decisione o è stato di fatto informato ufficialmente con altri mezzi della data e del luogo fissati per il processo, in modo tale che si è stabilito inequivocabilmente che era al corrente del processo fissato;

e

ii)      è stato informato del fatto che una decisione poteva essere emessa in caso di mancata comparizione in giudizio;

(...)».

 Diritto tedesco

5        L’articolo 83, paragrafo 1, punto 3, del Gesetz über die Internationale Rechtshilfe in Strafsachen (legge relativa all’assistenza giudiziaria internazionale in materia penale), del 23 dicembre 1982 (BGBl. 1982 I, pag. 2071), nella versione pubblicata il 27 giugno 1994 (BGBl. 1994 I, pag. 1537) (in prosieguo: l’«IRG»), prevede quanto segue:

«L’estradizione non è ammissibile, qualora:

(...)

3.      in caso di domanda di esecuzione di una pena, la persona condannata non sia comparsa personalmente all’udienza del processo conclusosi con la condanna (...)».

6        L’articolo 460 dello Strafprozessordnung (Codice di procedura penale) prevede la successiva pronuncia di una sentenza cumulativa, in forza dell’articolo 55 dello Strafgesetzbuch (Codice penale), e l’articolo 462, paragrafo 1, del Codice di procedura penale precisa che il giudice competente adotta la sua decisione senza tenere udienza, con ordinanza.

 Diritto polacco

7        L’articolo 139, paragrafo 1, del Kodeks postępowania karnego (Codice di procedura penale; in prosieguo: il «kpk») prevede, in sostanza, la possibilità di effettuare una notifica all’indirizzo noto di una persona che non ha comunicato il suo nuovo indirizzo.

8        In forza dell’articolo 75, paragrafo 1, del kpk, l’indagato è tenuto a comunicare il suo nuovo indirizzo in caso di cambiamento di domicilio nell’ambito di un procedimento penale.

9        L’articolo 86 del Kodeks karny (Codice penale), nella versione applicabile al momento dei fatti di cui al procedimento principale, prevede, in sostanza, che, nell’ambito della pronuncia di una sentenza cumulativa, la pena singola massima rappresenta il minimo della pena cumulativa e la somma delle pene rappresenta il massimo di tale pena cumulativa, fissando al contempo una soglia concreta massima per una siffatta pena cumulativa.

 Procedimento principale e questioni pregiudiziali

10      Il Kammergericht Berlin (Tribunale superiore del Land di Berlino, Germania), giudice del rinvio, è stato investito dalle autorità polacche di una domanda diretta all’esecuzione di un mandato d’arresto europeo spiccato il 5 febbraio 2021 nei confronti di un cittadino polacco dal Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim (Tribunale regionale di Piotrków Trybunalski, Polonia). Detto mandato d’arresto europeo è diretto all’arresto e alla consegna dell’interessato a tali autorità ai fini dell’esecuzione di una pena privativa della libertà di tre anni pronunciata dal Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim (Tribunale circondariale di Piotrków Trybunalski, Polonia) con sentenza del 30 ottobre 2019 che condanna l’interessato a una pena cumulativa (in prosieguo: la «sentenza cumulativa del 30 ottobre 2019»), che quest’ultimo deve ancora scontare nella misura di due anni, undici mesi e 27 giorni.

11      La sentenza cumulativa dal 30 ottobre 2019 comprende più sentenze di condanna pronunciate dal Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim (Tribunale circondariale di Piotrków Trybunalski), ossia una sentenza del 25 aprile 2019, che cumula più pene inflitte in precedenza all’interessato, e una sentenza del 10 giugno 2019.

12      L’interessato è comparso personalmente o è stato rappresentato da un difensore d’ufficio nell’ambito dei procedimenti che hanno portato alle pene di cui è stato stabilito il cumulo con la sentenza del 25 aprile 2019. Invece, la sentenza del 10 giugno 2019 e la sentenza cumulativa del 30 ottobre 2019 sono state pronunciate in contumacia. Tuttavia, in forza dell’articolo 139, paragrafo 1, del kpk, si ritiene che siano state notificate le citazioni a comparire alle udienze che hanno preceduto la pronuncia di tali sentenze, inviate all’interessato dalle autorità polacche competenti mediante avviso della posta polacca all’indirizzo che quest’ultimo aveva loro indicato come indirizzo di residenza permanente.

13      La Generalstaatsanwaltschaft Berlin (Procura generale di Berlino, Germania) ha chiesto, in un primo momento, che l’interessato fosse detenuto ai fini della sua consegna alle autorità polacche. In un secondo momento, essa ha affermato che l’articolo 83, paragrafo 1, punto 3, dell’IRG, che traspone nel diritto tedesco l’articolo 4 bis, paragrafo 1, della decisione quadro 2002/584, osta a tale consegna. A suo avviso, una citazione a comparire che si ritiene essere stata notificata in forza dell’articolo 139, paragrafo 1, del kpk non può garantire che l’interessato sia stato di fatto informato della data e del luogo dell’udienza come richiederebbe la giurisprudenza della Corte, derivante, segnatamente, dalla sentenza del 24 maggio 2016, Dworzecki (C‑108/16 PPU, EU:C:2016:346). Pertanto, essa chiede ora che la consegna dell’interessato sia dichiarata illegittima.

14      Il giudice del rinvio ritiene che la condizione della doppia incriminazione del fatto, a cui è subordinata una siffatta consegna e che consiste nel verificare che i fatti contestati costituiscono un reato in entrambi gli Stati membri che sono portati a cooperare, sia soddisfatta nel caso di specie.

15      In primo luogo, il giudice del rinvio si chiede se la nozione di «processo terminato con la decisione» contenuta all’articolo 4 bis, paragrafo 1, della decisione quadro 2002/584, debba essere interpretato nel senso che essa riguarda il procedimento che ha portato a una sentenza che dispone una pena cumulativa, attraverso il cumulo a posteriori di pene inflitte in precedenza, quando l’autorità che ha pronunciato tale sentenza non può riesaminare il giudizio di colpevolezza né modificare le pene precedentemente inflitte.

16      Il giudice del rinvio rileva, al riguardo, che, nella sentenza del 10 agosto 2017, Zdziaszek (C‑271/17 PPU, EU:C:2017:629), la Corte ha dichiarato che tale nozione riguarda altresì un procedimento successivo, come quello che ha portato a una sentenza cumulativa, all’esito del quale è intervenuta la decisione che ha modificato definitivamente l’entità della pena inizialmente inflitta, a condizione che l’autorità che ha adottato quest’ultima decisione abbia beneficiato al riguardo di un certo potere discrezionale.

17      Nel caso di specie, dalle informazioni fornite dai giudici polacchi emerge che, nell’ambito di un procedimento di cumulo a posteriori di pene inflitte in precedenza, il giudice dispone, in forza della normativa nazionale pertinente, di un certo margine di discrezionalità, poiché può pronunciare a propria discrezione una pena cumulativa la cui soglia è costituita dalla pena iniziale più alta e il cui limite massimo dalla somma di tutte le pene inizialmente inflitte. Tuttavia, nei limiti in cui la sentenza cumulativa del 30 ottobre 2019 non ha portato a un riesame del giudizio di colpevolezza dell’interessato né modificato le pene pronunciate in precedenza, il giudice del rinvio dubita che una siffatta sentenza possa effettivamente rientrare nella nozione di «processo terminato con la decisione», ai sensi dell’articolo 4 bis, paragrafo 1, della decisione quadro 2002/584.

18      I dubbi del giudice del rinvio sono confermati dal fatto che, a suo avviso, l’articolo 4 bis, paragrafo 1, della decisione quadro 2002/584 si applica unicamente quando un procedimento di cumulo di pene inflitte in precedenza porta alla pronuncia di una sentenza sulla base di un’udienza. Orbene, ciò non avviene, segnatamente, nel caso del diritto tedesco. Esso ritiene pertanto che sussista, tenuto conto delle divergenze nell’organizzazione del procedimento penale nei vari Stati membri, un rischio che, in base al diritto nazionale applicabile, un siffatto procedimento rientri o meno nell’ambito di applicazione di tale disposizione.

19      In secondo luogo, il giudice del rinvio si chiede se il principio del primato del diritto dell’Unione osti a una normativa nazionale, quale l’articolo 83, paragrafo 1, punto 3, dell’IRG, che concepisce la condanna in contumacia quale «impedimento assoluto» alla consegna di una persona oggetto di un mandato d’arresto europeo mentre l’articolo 4 bis, paragrafo 1, della decisione quadro 2002/584, che è trasposto nel diritto tedesco da tale normativa, prevede al riguardo solo un motivo facoltativo di rifiuto.

20      Secondo il giudice del rinvio, quest’ultima disposizione non è stata pienamente trasposta nel diritto tedesco dal momento che l’articolo 83, paragrafo 1, punto 3, dell’IRG non prevede la possibilità per un’autorità giudiziaria dell’esecuzione di esercitare un potere discrezionale in caso di condanna in contumacia.

21      Il giudice del rinvio rileva che, nella sentenza del 24 giugno 2019, Popławski (C‑573/17, EU:C:2019:530, punti 69, 72, 73 e 76), la Corte ha dichiarato che, sebbene l’applicazione diretta della decisione quadro 2002/584 sia esclusa, essendo quest’ultima priva di effetto diretto, ciò non toglie che un’autorità giudiziaria dell’esecuzione è tenuta a interpretare il diritto interno conformemente a tale decisione quadro al fine di conseguire il risultato perseguito da questa, escludendo peraltro un’interpretazione contra legem.

22      Il giudice del rinvio ritiene di non poter interpretare l’articolo 83, paragrafo 1, punto 3, dell’IRG nel senso che esso gli conferirebbe, nell’ambito dell’esame dell’impedimento alla consegna dell’interessato, un margine di discrezionalità che gli consentirebbe di dichiarare tale consegna legittima a prescindere dalle eccezioni previste ai paragrafi da 2 a 4 di tale articolo. Esso considera che, in applicazione dell’articolo 4 bis, paragrafo 1, della decisione quadro 2002/584 e del margine di discrezionalità di cui disporrebbe al riguardo, dovrebbe poter giungere alla conclusione che, tenuto conto delle circostanze del caso di specie, il diritto di essere ascoltato dell’interessato è stato debitamente rispettato e che la consegna di quest’ultimo è quindi legittima.

23      Infatti, a prima vista, si potrebbe ritenere, secondo il giudice del rinvio, che le circostanze in cui la citazione a comparire è stata notificata all’interessato non garantissero sufficientemente che quest’ultimo fosse stato informato in modo certo della data dell’udienza che ha portato alla sentenza cumulativa del 30 ottobre 2019, come richiederebbe la giurisprudenza della Corte, derivante segnatamente dalla sentenza del 24 maggio 2016 Dworzecki (C‑108/16 PPU, EU:C:2016:346), e non soddisferebbero pertanto i requisiti previsti dall’articolo 4 bis, paragrafo 1, lettera a), i), della decisione quadro 2002/584. Tuttavia, dai punti 50 e 51 di tale sentenza emergerebbe che l’autorità giudiziaria dell’esecuzione di cui trattasi può tenere conto di altre circostanze, in particolare, del comportamento tenuto dall’interessato, che le permettano di garantire che la consegna di quest’ultimo non comporti una violazione dei suoi diritti della difesa; una particolare attenzione potrà essere riservata a un’eventuale «manifesta mancanza di diligenza» dell’interessato, ad esempio quando risulta che egli abbia cercato di evitare la notifica dell’informazione a lui indirizzata. Orbene, nel caso di specie, è pacifico che, non informando le autorità polacche competenti del suo indirizzo di effettiva residenza, l’interessato ha impedito la sua convocazione all’udienza che ha condotto alla sentenza cumulativa del 30 ottobre 2019.

24      In tale contesto, il Kammergericht Berlin (Tribunale superiore del Land di Berlino) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1)      Se si debba considerare che anche un procedimento per la successiva determinazione di una pena cumulativa rientri nell’ambito di applicazione dell’articolo 4 bis, paragrafo 1, della [decisione quadro 2002/584] se effettivamente la decisione viene adottata mediante sentenza pronunciata in udienza, durante la quale tuttavia non è possibile né un riesame del giudizio di colpevolezza né una modifica della pena inflitta.

2)      Se sia compatibile con il primato del diritto dell’Unione che il legislatore tedesco, all’articolo 83, paragrafo 1, punto 3, dell’[IRG] abbia concepito il caso di condanna in contumacia quale impedimento assoluto alla consegna, benché l’articolo 4 bis, paragrafo 1, della [decisione quadro 2002/584], preveda in tal senso unicamente un motivo facoltativo di non esecuzione».

 Sulle questioni pregiudiziali

 Sulla prima questione

25      Con la sua prima questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 4 bis, paragrafo 1, della decisione quadro 2002/584 debba essere interpretato nel senso che la nozione di «processo terminato con la decisione», contenuta in tale disposizione, riguarda un procedimento che ha condotto a una sentenza che dispone una pena cumulativa, mediante il cumulo a posteriori di pene inflitte in precedenza, qualora l’autorità che pronuncia tale sentenza non possa riesaminare il giudizio di colpevolezza dell’interessato né modificare tali ultime pene.

26      Occorre rammentare, al riguardo, che, secondo una giurisprudenza costante della Corte, la nozione di «processo terminato con la decisione», ai sensi dell’articolo 4 bis, paragrafo 1, della decisione quadro 2002/584, deve essere intesa come una nozione autonoma del diritto dell’Unione e interpretata in modo uniforme sul territorio di quest’ultima, indipendentemente dalle sue qualificazioni negli Stati membri (v., in tal senso, sentenze del 10 agosto 2017, Tupikas, C‑270/17 PPU, EU:C:2017:628, punto 67, e del 22 dicembre 2017, Ardic, C‑571/17 PPU, EU:C:2017:1026, punto 63).

27      Tale nozione deve essere intesa nel senso che designa il procedimento che ha condotto alla decisione giudiziaria recante la condanna definitiva della persona di cui è chiesta la consegna nell’ambito dell’esecuzione di un mandato d’arresto europeo [sentenze del 10 agosto 2017, Tupikas, C‑270/17 PPU, EU:C:2017:628, punto 74, nonché del 23 marzo 2023, Minister for Justice and Equality (Revoca della sospensione), C‑514/21 e C‑515/21, EU:C:2023:235, punto 52].

28      La Corte ha precisato che, nel caso in cui il procedimento abbia comportato vari gradi che hanno dato luogo a decisioni successive, almeno una delle quali sia stata pronunciata in contumacia, detta nozione riguarda il procedimento che ha condotto all’ultima di tali decisioni, a condizione che il giudice di cui trattasi abbia statuito in modo definitivo in merito alla colpevolezza dell’interessato e l’abbia condannato a una pena, quale una misura privativa della libertà, in seguito a un esame, tanto in fatto quanto in diritto, degli elementi a carico e a discarico, il che include, all’occorrenza, la presa in considerazione della situazione individuale del medesimo interessato (sentenza del 10 agosto 2017, Tupikas, C‑270/17 PPU, EU:C:2017:628, punto 81).

29      Inoltre, la Corte ha dichiarato che, sebbene intervenga dopo che una o più decisioni hanno condannato l’interessato a una o a più pene, una decisione, intervenuta in una fase successiva del procedimento e che modifica una o più pene privative della libertà inflitte in precedenza, come una sentenza che dispone una pena cumulativa, non incide tuttavia sulla dichiarazione di colpevolezza resa da tali decisioni anteriori, essendo quest’ultima, quindi, definitivamente acquisita (sentenza del 10 agosto 2017, Zdziaszek, C‑271/17 PPU, EU:C:2017:629, punto 84).

30      Da un lato, una siffatta sentenza modifica il quantum della o delle pene inflitte e deve, di conseguenza, essere distinta dalle misure relative alle modalità di esecuzione di una pena privativa della libertà. Dall’altro, un procedimento che termina con una decisione, quale una sentenza che dispone una pena cumulativa, che consiste, in particolare, nel convertire in una nuova pena unica una o più pene inflitte in precedenza all’interessato, porta necessariamente a un risultato più favorevole per quest’ultimo. Così, ad esempio, in seguito a più condanne di cui ciascuna ha comportato l’irrogazione di una pena, le pene inflitte possono essere cumulate per ottenere una pena complessiva il cui quantum è minore dell’addizione delle diverse pene provenienti da singole decisioni anteriori (sentenza del 10 agosto 2017, Zdziaszek, C‑271/17 PPU, EU:C:2017:629, punti 85 e 86).

31      Il rispetto del carattere equo del processo presuppone il diritto, per l’interessato, di assistere ai dibattiti, considerate le conseguenze importanti che essi possono avere sul quantum della pena che gli sarà inflitta. Un procedimento specifico di fissazione di una pena cumulativa non può quindi costituire un esercizio puramente formale e aritmetico, ma deve comportare un margine di discrezionalità nella determinazione dell’entità della pena, in particolare, prendendo in considerazione la situazione o la personalità dell’interessato, oppure circostanze attenuanti o aggravanti. È priva di rilevanza a tale proposito la questione se il giudice interessato disponga o meno del potere di aggravare la pena inflitta in precedenza (sentenza del 10 agosto 2017, Zdziaszek, C‑271/17 PPU, EU:C:2017:629, punti da 87 a 89).

32      Pertanto, un procedimento che dà luogo a una sentenza che dispone una pena cumulativa, che ha portato a una nuova determinazione dell’entità delle pene privative della libertà inflitte in precedenza, deve essere considerato nel senso che rientra nell’ambito di applicazione dell’articolo 4 bis, paragrafo 1, della decisione quadro 2002/584, quando accorda, a tale effetto, all’autorità competente un margine di discrezionalità e dà luogo a una decisione che statuisce definitivamente sulla pena (sentenza del 10 agosto 2017, Zdziaszek, C‑271/17 PPU, EU:C:2017:629, punto 90).

33      Ne discende che la nozione di «processo terminato con la decisione», contenuta all’articolo 4 bis, paragrafo 1, della decisione quadro 2002/584, riguarda una sentenza che dispone una pena cumulativa quale la sentenza cumulativa del 30 ottobre 2019, dal momento che dalle informazioni fornite dal giudice del rinvio emerge che il procedimento che ha portato a tale sentenza comporta un margine di discrezionalità nella determinazione dell’entità di tale pena cumulativa.

34      Di conseguenza, si deve rispondere alla prima questione dichiarando che l’articolo 4 bis, paragrafo 1, della decisione quadro 2002/584 deve essere interpretato nel senso che la nozione di «processo terminato con la decisione», contenuta in tale disposizione, riguarda un procedimento che ha condotto a una sentenza che dispone una pena cumulativa, mediante il cumulo a posteriori di pene inflitte in precedenza, qualora, nell’ambito di detto procedimento, l’autorità che pronuncia tale sentenza non possa riesaminare il giudizio di colpevolezza dell’interessato né modificare tali ultime pene, ma disponga di un margine di discrezionalità nella determinazione dell’entità di tale pena cumulativa.

 Sulla seconda questione

35      Con la sua seconda questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se il principio del primato del diritto dell’Unione osti a una normativa nazionale, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, che traspone l’articolo 4 bis, paragrafo 1, della decisione quadro 2002/584 e che esclude, in modo generale, la possibilità per un’autorità giudiziaria dell’esecuzione di eseguire un mandato d’arresto europeo emesso ai fini dell’esecuzione di una pena qualora l’interessato non sia comparso personalmente nell’ambito del processo terminato con la decisione di cui trattasi.

36      Occorre rammentare, al riguardo, che la decisione quadro 2002/584 stabilisce, al suo articolo 1, paragrafo 2, la regola secondo cui gli Stati membri sono tenuti a dare esecuzione a ogni mandato d’arresto europeo in base al principio del riconoscimento reciproco e conformemente alle disposizioni di tale decisione quadro. Salvo circostanze eccezionali, le autorità giudiziarie dell’esecuzione possono quindi rifiutare di eseguire un siffatto mandato solo nei casi, tassativamente elencati, previsti in detta decisione quadro. L’esecuzione di un mandato d’arresto europeo può essere subordinata esclusivamente a una delle condizioni ivi tassativamente previste. Di conseguenza, dato che l’esecuzione del mandato d’arresto europeo costituisce il principio, il rifiuto di esecuzione è concepito come un’eccezione che deve essere oggetto di interpretazione restrittiva (sentenza del 10 agosto 2017, Tupikas, C‑270/17 PPU, EU:C:2017:628, punto 50).

37      Infatti, la decisione quadro 2002/584 enuncia esplicitamente, da un lato, i motivi obbligatori (articolo 3 di tale decisione quadro) e, dall’altro, i motivi facoltativi (articoli 4 e 4 bis di detta decisione quadro) di non esecuzione di un mandato d’arresto europeo. In particolare, l’articolo 4 bis della stessa decisione quadro limita la possibilità di rifiutare l’esecuzione del mandato d’arresto europeo stabilendo, in modo dettagliato e uniforme, le condizioni alle quali il riconoscimento e l’esecuzione di una decisione pronunciata al termine di un processo al quale l’interessato non è comparso personalmente non possono essere rifiutati (sentenza del 10 agosto 2017, Tupikas, C‑270/17 PPU, EU:C:2017:628, punto 53).

38      Dal tenore letterale dell’articolo 4 bis, paragrafo 1, della decisione quadro 2002/584 emerge che tale disposizione prevede un motivo facoltativo di non esecuzione di un mandato d’arresto europeo emesso ai fini dell’esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza privative della libertà, per il caso in cui l’interessato non sia comparso personalmente al processo conclusosi con la sua condanna. Tale facoltà è tuttavia accompagnata da quattro eccezioni, sancite, rispettivamente, ai punti da a) a d) di tale disposizione, che privano l’autorità giudiziaria dell’esecuzione interessata della possibilità di rifiutare l’esecuzione del mandato d’arresto europeo indirizzatole (v., in tal senso, sentenza del 26 febbraio 2013, Melloni, C‑399/11, EU:C:2013:107, punto 40).

39      Di conseguenza, un’autorità giudiziaria dell’esecuzione ha la facoltà di rifiutare di eseguire il mandato d’arresto europeo emesso ai fini dell’esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza privative della libertà se l’interessato non è comparso personalmente al processo terminato con la decisione di cui trattasi, salvo che tale mandato d’arresto europeo indichi che sono soddisfatte le condizioni enunciate, rispettivamente, alle lettere da a) a d) dell’articolo 4 bis, paragrafo 1, della decisione quadro 2002/584 (sentenza del 10 agosto 2017, Tupikas, C‑270/17 PPU, EU:C:2017:628, punto 54).

40      Ne consegue che un’autorità giudiziaria dell’esecuzione è tenuta a procedere all’esecuzione di un mandato d’arresto europeo, nonostante l’assenza dell’interessato al processo terminato con la decisione di cui trattasi, in presenza di una delle circostanze previste, rispettivamente, alle lettere da a) a d) dell’articolo 4 bis, paragrafo 1, di tale decisione quadro (sentenza del 10 agosto 2017, Tupikas, C‑270/17 PPU, EU:C:2017:628, punto 55).

41      La Corte ha avuto modo di precisare che, poiché tale articolo 4 bis prevede un caso di non esecuzione facoltativa di un mandato d’arresto europeo, un’autorità giudiziaria dell’esecuzione può, in ogni caso, anche dopo aver constatato che le circostanze di cui al punto precedente della presente sentenza non ricomprendono la situazione della persona oggetto di un mandato d’arresto europeo, tenere conto di altre circostanze che le permettano di garantire che la consegna dell’interessato non comporta una violazione dei diritti della difesa di quest’ultimo (v., in tal senso, sentenze del 10 agosto 2017, Zdziaszek, C‑271/17 PPU, EU:C:2017:629, punto 107, nonché del 17 dicembre 2020, Generalstaatsanwaltschaft Hamburg, C‑416/20 PPU, EU:C:2020:1042, punto 51 e giurisprudenza ivi citata).

42      Nel contesto di una simile valutazione, un’autorità giudiziaria dell’esecuzione potrà così prendere in considerazione la condotta tenuta dall’interessato. Infatti, è in questa fase del procedimento di consegna che potrà essere concessa una particolare attenzione, segnatamente, al fatto che l’interessato abbia cercato di evitare la notifica dell’informazione a lui indirizzata (sentenza del 17 dicembre 2020, Generalstaatsanwaltschaft Hamburg, C‑416/20 PPU, EU:C:2020:1042, punto 52 e giurisprudenza ivi citata).

43      Ne discende che non si può impedire a un’autorità giudiziaria dell’esecuzione, quando verifica se una delle condizioni previste dall’articolo 4 bis, paragrafo 1, della decisione quadro 2002/584 sia soddisfatta, di assicurarsi del rispetto dei diritti della difesa dell’interessato prendendo, al riguardo, debitamente in considerazione tutte le circostanze che caratterizzano il caso di cui è investita, incluse le informazioni di cui può essa stessa disporre.

44      Nel caso di specie, dalle informazioni fornite dal giudice del rinvio risulta che la normativa tedesca di cui trattasi nel procedimento principale obbliga, in modo generale, l’autorità giudiziaria dell’esecuzione di cui trattasi a negare l’esecuzione di un mandato d’arresto europeo in caso di condanna in contumacia. Tale normativa non lascia a detta autorità giudiziaria dell’esecuzione alcun margine di discrezionalità nel verificare l’esistenza di una delle situazioni indicate, rispettivamente, alle lettere da a) a d) dell’articolo 4 bis, paragrafo 1, della decisione quadro 2002/584, sulla base delle circostanze del caso di specie, se si possa considerare che i diritti della difesa dell’interessato sono stati rispettati e, di conseguenza, decidere di eseguire il mandato d’arresto europeo di cui trattasi.

45      In tali circostanze, è giocoforza constatare che una siffatta normativa nazionale è contraria all’articolo 4 bis, paragrafo 1, della decisione quadro 2002/584.

46      Occorre rammentare che la Corte ha dichiarato che il principio del primato del diritto dell’Unione deve essere interpretato nel senso che esso non impone a un giudice nazionale di disapplicare una disposizione del diritto nazionale incompatibile con disposizioni della decisione quadro 2002/584, essendo quest’ultima priva di effetto diretto. Tuttavia, le autorità degli Stati membri, compresi i giudici, sono tenute a procedere, quanto più possibile, a un’interpretazione conforme del loro diritto nazionale che consenta loro di garantire un risultato compatibile con la finalità perseguita da tale decisione quadro (sentenza del 24 giugno 2019, Popławski, C‑573/17, EU:C:2019:530, punto 109).

47      Infatti, sebbene le decisioni quadro non possano avere effetto diretto, il loro carattere vincolante comporta tuttavia in capo alle autorità nazionali un obbligo di interpretazione conforme del loro diritto interno a partire dalla data di scadenza del termine di trasposizione di tali decisioni quadro. Nell’applicazione del loro diritto nazionale, tali autorità sono perciò tenute ad interpretarlo, quanto più possibile, alla luce della lettera e dello scopo della decisione quadro di cui trattasi al fine di conseguire il risultato perseguito da questa, essendo tuttavia esclusa un’interpretazione contra legem del diritto nazionale. Infatti, il principio d’interpretazione conforme esige che venga preso in considerazione il diritto interno nel suo complesso e che vengano applicati i metodi di interpretazione riconosciuti da quest’ultimo, al fine di garantire la piena efficacia di tale decisione quadro e di pervenire a una soluzione conforme allo scopo perseguito da quest’ultima (sentenza del 24 giugno 2019, Popławski, C‑573/17, EU:C:2019:530, punti da 72 a 77).

48      Spetterà pertanto al giudice nazionale, prendendo in considerazione il diritto interno nel suo complesso e applicando i metodi di interpretazione riconosciuti da quest’ultimo, interpretare la normativa nazionale di cui al procedimento principale, il più possibile, alla luce della lettera e dello scopo della decisione quadro 2002/584.

49      Di conseguenza, si deve rispondere alla seconda questione dichiarando che l’articolo 4 bis, paragrafo 1, della decisione quadro 2002/584, deve essere interpretato nel senso che una normativa nazionale che traspone tale disposizione e che esclude, in modo generale, la possibilità per un’autorità giudiziaria dell’esecuzione di eseguire un mandato d’arresto europeo emesso ai fini dell’esecuzione di una pena qualora l’interessato non sia comparso personalmente nell’ambito del processo terminato con la decisione di cui trattasi è contraria a detta disposizione. Il giudice nazionale è tenuto, prendendo in considerazione il diritto interno nel suo complesso e applicando i metodi di interpretazione riconosciuti da quest’ultimo, a interpretare tale normativa nazionale, il più possibile, alla luce della lettera e dello scopo di detta decisione quadro.

 Sulle spese

50      Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

Per questi motivi, la Corte (Settima Sezione) dichiara:

1)      L’articolo 4 bis, paragrafo 1, della decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d’arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri, come modificata dalla decisione quadro 2009/299/GAI del Consiglio, del 26 febbraio 2009, deve essere interpretato nel senso che la nozione di «processo terminato con la decisione», contenuta in tale disposizione, riguarda un procedimento che ha condotto a una sentenza che dispone una pena cumulativa, mediante il cumulo a posteriori di pene inflitte in precedenza, qualora, nell’ambito di detto procedimento, l’autorità che pronuncia tale sentenza non possa riesaminare il giudizio di colpevolezza dell’interessato né modificare tali ultime pene, ma disponga di un margine di discrezionalità nella determinazione dell’entità di tale pena cumulativa.

2)      L’articolo 4 bis, paragrafo 1, della decisione quadro 2002/584, come modificata dalla decisione quadro 2009/299, deve essere interpretato nel senso che una normativa nazionale che traspone tale disposizione e che esclude, in modo generale, la possibilità per un’autorità giudiziaria dell’esecuzione di eseguire un mandato d’arresto europeo emesso ai fini dell’esecuzione di una pena qualora l’interessato non sia comparso personalmente nell’ambito del processo terminato con la decisione di cui trattasi è contraria a detta disposizione. Il giudice nazionale è tenuto, prendendo in considerazione il diritto interno nel suo complesso e applicando i metodi di interpretazione riconosciuti da quest’ultimo, a interpretare tale normativa nazionale, il più possibile, alla luce della lettera e dello scopo di detta decisione quadro.

Firme


*      Lingua processuale: il tedesco.