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Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Naczelny Sąd Administracyjny (Polonia) il 26 aprile 2023 – A. S.A. / Dyrektorowi Izby Administracji Skarbowej w Bydgoszczy

(Causa C-266/23)

Lingua processuale: il polacco

Giudice del rinvio

Naczelny Sąd Administracyjny

Parti

Ricorrente: A. S.A.

Resistente: Dyrektorowi Izby Administracji Skarbowej w Bydgoszczy

Questioni pregiudiziali

Se l’articolo 17, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2003/96[/CE] del Consiglio, del 27 ottobre 2003, che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità 1 , possa essere interpretato nel senso che nel costo effettivo di acquisto dell’elettricità debba essere compreso solo il prezzo di acquisto dell’elettricità in sé, con esclusione di qualsiasi ulteriore tassa, ad esempio della tassa sulla distribuzione, che in base alla normativa vigente in uno Stato membro deve essere pagata al fine di poter acquistare l’energia elettrica;

Se l’articolo 17, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2003/96, debba essere interpretato nel senso che esso osta all’esclusione dall’esenzione dall’accisa sugli acquisti di energia elettrica da parte delle imprese a forte consumo di energia [articolo 31d, paragrafo 1, della ustawa z 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym, (legge del 6 dicembre 2008, in materia di accise; Dz. U. del 2022, posizione 143)], nel caso in cui tale impresa si avvalga dell’esenzione dall’accisa in questione ai sensi delle disposizioni di diritto nazionale (articolo 30, paragrafo 7a, della legge in materia di accise), quando tale impresa dimostri che, in relazione alla medesima energia, essa non beneficia di due esenzioni contemporaneamente, e a condizione che l’importo complessivo delle esenzioni non superi l’importo dell’accisa versata per il medesimo periodo.

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1 GU 2003, L. 283, pag. 51.