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Causa C-135/05

Commissione delle Comunità europee

contro

Repubblica italiana

«Inadempimento di uno Stato — Gestione dei rifiuti — Direttive 75/442/CEE, 91/689/CEE e 1999/31/CE»

Massime della sentenza

1.        Ricorso per inadempimento — Prova dell’inadempimento — Onere incombente alla Commissione

(Art. 226 CE)

2.        Stati membri — Obblighi — Compito di sorveglianza affidato alla Commissione — Dovere degli Stati membri

(Artt. 10 CE, 211 CE e 226 CE; direttive del Consiglio 75/442, come modificata dalla direttiva 91/156, 91/689 e 1999/31)

3.        Ricorso per inadempimento — Esame nel merito da parte della Corte — Situazione da prendere in considerazione — Situazione alla scadenza del termine fissato dal parere motivato

(Art. 226 CE)

4.        Ambiente — Smaltimento dei rifiuti — Direttiva 75/442 — Art. 4

(Direttiva del Consiglio 75/442, come modificata dalla direttiva 91/156, art. 4)

1.        Nell’ambito di un procedimento per inadempimento ai sensi dell’art. 226 CE, spetta alla Commissione provare la sussistenza dell’asserito inadempimento. Ad essa spetta fornire alla Corte gli elementi necessari affinché questa accerti l’esistenza di siffatto inadempimento, senza potersi basare su alcuna presunzione. Tuttavia, quando la Commissione ha fornito elementi sufficienti a far emergere determinati fatti verificatisi sul territorio dello Stato membro convenuto e tali da dimostrare che le autorità di uno Stato membro hanno posto in essere una prassi reiterata e persistente contraria alle disposizioni di una direttiva, spetta a tale Stato membro confutare in modo sostanziale e dettagliato i dati in tal modo forniti nonché le conseguenze che ne derivano.

(v. punti 26, 30, 32)

2.        Gli Stati membri sono tenuti, a norma dell’art. 10 CE, ad agevolare la Commissione nello svolgimento del suo compito, che consiste, in particolare, ai sensi dell’art. 211 CE, nel vigilare sull’applicazione delle norme del Trattato nonché delle disposizioni adottate dalle istituzioni in forza dello stesso Trattato. In materia di verifica della corretta applicazione pratica delle disposizioni nazionali destinate a garantire la concreta attuazione di direttive, tra cui quelle adottate nel settore dell’ambiente, la Commissione, che non dispone di propri poteri di indagine, dipende in ampia misura dagli elementi forniti da eventuali denuncianti, da organizzazioni private o pubbliche attive sul territorio dello Stato membro interessato, nonché da questo stesso Stato membro. In simili circostanze spetta innanzi tutto alle autorità nazionali effettuare i controlli in loco necessari, in uno spirito di cooperazione leale, conformemente al dovere di ogni Stato membro di facilitare l’adempimento del compito generale della Commissione.

(v. punti 27‑28, 31)

3.        L’esistenza di un inadempimento dev’essere valutata in relazione alla situazione dello Stato membro quale si presentava alla scadenza del termine stabilito nel parere motivato e la Corte non può tenere conto dei mutamenti successivi, quand’anche essi costituiscano un’attuazione corretta delle norme di diritto comunitario che sono oggetto del ricorso per inadempimento.

(v. punto 36)

4.        Benché l’art. 4 della direttiva 75/442, come modificata dalla direttiva 91/156, non precisi il contenuto concreto delle misure che devono essere adottate dagli Stati membri per assicurare che i rifiuti siano recuperati o smaltiti senza pericolo per la salute dell’uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all’ambiente, ciò non toglie che tale disposizione vincola gli Stati membri quanto all’obiettivo da raggiungere, pur lasciando agli stessi un potere discrezionale nella valutazione della necessità di tali misure.

Non è quindi possibile, in via di principio, dedurre direttamente dalla mancata conformità di una situazione di fatto agli obiettivi fissati all’art. 4 di tale direttiva che lo Stato membro interessato sia necessariamente venuto meno agli obblighi imposti da questa disposizione. Tuttavia la persistenza di una tale situazione di fatto, in particolare quando comporta un degrado rilevante dell’ambiente per un periodo prolungato senza intervento delle autorità competenti, può rivelare che gli Stati membri hanno abusato del potere discrezionale che questa disposizione conferisce loro.

(v. punto 37)