SENTENZA DEL TRIBUNALE (Seconda Sezione)
14 ottobre 1999 (1)
«Politica agricola comune Aiuti alimentari Procedura di gara Pagamento
degli aggiudicatari con frutta diversa da quella specificata nel bando di gara»
Nelle cause riunite T-191/96 e T-106/97,
CAS Succhi di Frutta SpA, società di diritto italiano, con sede in Castagnaro
(Verona), con gli avv.ti Alberto Miele, del foro di Padova, Antonio Tizzano e Gian
Michele Roberti, del foro di Napoli, e Carlo Scarpa, del foro di Venezia,
contro
Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal signor Paolo Ziotti,
membro del servizio giuridico, in qualità di agente, assistito dall'avv. Alberto Dal
Ferro, del foro di Vicenza, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor
Carlos Gómez de la Cruz, membro del servizio giuridico, Centre Wagner,
Kirchberg,
avente ad oggetto un ricorso diretto all'annullamento delle decisioni della
Commissione 6 settembre 1996, C(96) 2208 (causa T-191/96), che modifica la
decisione 14 giugno 1996, e 22 luglio 1996, C(96) 1916 (causa T-106/97), relative
alla fornitura di succhi di frutta e confetture destinate alle popolazioni dell'Armenia
e dell'Azerbaigian, conformemente al regolamento (CE) n. 228/96,
IL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO
DELLE COMUNITÀ EUROPEE (Seconda Sezione),
composto dai signori A. Potocki, presidente, C.W. Bellamy e A.W.H. Meij, giudici,
cancelliere: H. Jung
vista la fase scritta del procedimento e in seguito alla trattazione orale del 10
febbraio 1999,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Contesto giuridico , fatti e procedimento
- 1.
- Il 4 agosto 1995 il Consiglio ha adottato il regolamento (CE) n. 1975/95, relativo
all'azione di fornitura gratuita di prodotti agricoli destinati alle popolazioni della
Georgia, dell'Armenia, dell'Azerbaigian, del Kirghizistan e del Tagikistan (GU
L 191, pag. 2; in prosieguo: il «regolamento n. 1975/95»). Nei primi due
'considerando di tale regolamento si rileva che «occorre prevedere la messa a
disposizione per le popolazioni della Georgia e dell'Armenia, dell'Azerbaigian, del
Kirghizistan e del Tagikistan di prodotti agricoli al fine di migliorare le condizioni
di rifornimento, tenendo conto delle diversità delle situazioni locali e, al contempo,
non compromettendo l'evoluzione verso un approvvigionamento secondo le regole
del mercato», e che «la Comunità dispone di prodotti agricoli all'ammasso in
seguito a misure di intervento e che, in via eccezionale, occorre smaltire questi
prodotti in via prioritaria per realizzare l'azione prevista».
- 2.
- A tenore dell'art. 1 del regolamento n. 1975/95:
«Si procede, nelle condizioni stabilite dal presente regolamento, ad azioni con una
fornitura gratuita a favore delle popolazioni della Georgia, dell'Armenia,
dell'Azerbaigian, del Kirghizistan e del Tagikistan di prodotti agricoli da
determinare, disponibili in seguito a misure di intervento; in caso di indisponibilità
temporanea dei prodotti all'intervento, gli stessi possono essere mobilizzati sul
mercato comunitario al fine di rispettare gli impegni assunti dalla Comunità».
- 3.
- L'art. 2 del regolamento n. 1975/95 dispone:
«1. I prodotti sono forniti tali e quali o dopo trasformazione.
2. Le azioni possono anche riguardare i prodotti alimentari disponibili o che
possono essere ottenuti sul mercato tramite la fornitura mediante pagamento di
prodotti che provengono dalle scorte di intervento appartenenti allo stesso gruppo
di prodotti.
3. Le spese di fornitura, tra cui il trasporto e, se necessario, la trasformazione
sono determinate mediante gara o, per ragioni legate all'urgenza o a difficoltà di
inoltro, licitazione privata.
(...)».
- 4.
- Successivamente, la Commissione ha emanato il regolamento (CE) 18 agosto 1995,
n. 2009, recante disposizioni applicabili alla fornitura gratuita di prodotti agricoli
provenienti dalle scorte di intervento, destinati alla Georgia, all'Armenia,
all'Azerbaigian, al Kirghizistan e al Tagikistan prevista dal regolamento n. 1975/95
(GU L 196, pag. 4; in prosieguo: il «regolamento n. 2009/95»).
- 5.
- Nel secondo 'considerando del regolamento n. 2009/95 si rileva che
«(...) le forniture gratuite sono da effettuarsi sotto forma di prodotti agricoli non
trasformati provenienti dalle scorte di intervento, nonché di prodotti della stessa
categoria non disponibili all'intervento; (...) occorre pertanto definire le modalità
specifiche per la fornitura di prodotti trasformati; (...) si deve prevedere, in
particolare, la possibilità che tali forniture vengano pagate in materie prime
provenienti dalle scorte di intervento».
- 6.
- L'art. 2, n. 2, del regolamento n. 2009/95 dispone:
«La gara può vertere sul quantitativo di prodotti da prelevare fisicamente dalle
scorte di intervento come corrispettivo per la fornitura di prodotti trasformati della
stessa categoria merceologica allo stadio di consegna da stabilirsi nel bando di
gara».
- 7.
- Secondo l'art. 6, n. 1, lett. e), sub 1), del regolamento n. 2009/95, l'offerta, per
essere valida, deve contenere, in caso di applicazione dell'art. 2, n. 2, «la quantità
di prodotti proposta espressa in tonnellate (peso netto) in cambio di una tonnellata
netta di prodotto finito nelle condizioni e allo stadio di consegna previste nel bando
di gara».
- 8.
- A tenore dell'art. 6, n. 2, del regolamento n. 2009/95:
«Un'offerta che non sia presentata a norma del presente articolo, che non risponda
che parzialmente alle condizioni del regolamento della gara, o che contenga
condizioni diverse da quelle stabilite dal presente regolamento potrà essere
rifiutata».
- 9.
- Ai sensi dell'art. 15, n. 1, del regolamento n. 2009/95, nei bandi di gara sono
specificati tra l'altro:
« le clausole e condizioni complementari,
la definizione delle partite,
(...)
le principali caratteristiche fisiche e tecnologiche delle varie partite,
(...)».
- 10.
- Secondo l'art. 15, n. 2, del regolamento n. 2009/95, nel caso di gara di cui all'art.
2, n. 2, del medesimo regolamento il bando in particolare specifica:
« le partite o i gruppi di partite da prendere in consegna in pagamento della
fornitura;
le caratteristiche del prodotto trasformato da fornire: natura, quantità,
qualità, condizionamento, ecc.».
- 11.
- La Commissione ha poi emanato il regolamento (CE) 7 febbraio 1996, n. 228,
relativo alla fornitura di succhi di frutta e confetture destinate alle popolazioni
dell'Armenia e dell'Azerbaigian (GU L 30, pag. 18; in prosieguo: il «regolamento
n. 228/96»).
- 12.
- Il primo e il secondo 'considerando del regolamento n. 228/96 recitano:
«(...) il regolamento (CE) n. 1975/95 prevede che le azioni di fornitura di prodotti
agricoli possano riguardare derrate alimentari disponibili o che possono essere
ottenute sul mercato mediante la fornitura in pagamento di prodotti disponibili a
seguito di misure di intervento;
(...) per rispondere alle richieste dei paesi beneficiari di succhi di frutta e confetture
di frutta è opportuno indire una gara per la determinazione delle condizioni più
vantaggiose per la fornitura di tali prodotti e di prevedere il pagamento
dell'aggiudicatario in frutta ritirata dal mercato a seguito di operazioni di ritiro, in
applicazione degli articoli 15 e 15bis del regolamento (CEE) n. 1035/72 del
Consiglio, del 18 maggio 1972, recante organizzazione comune dei mercati nel
settore degli ortofrutticoli [GU L 118, pag. 1], modificato da ultimo dal
regolamento (CE) n. 1363/95 della Commissione [GU L 132, pag. 8]».
- 13.
- Ai sensi dell'art. 1 del regolamento n. 228/96:
«E' indetta una gara per la fornitura di un massimo di 1 000 tonnellate di succhi
di frutta, 1 000 tonnellate di succhi di frutta concentrati e 1 000 tonnellate di
confettura di frutta, come indicato nell'allegato I, secondo le modalità previste dal
regolamento (CE) n. 2009/95, in particolare all'articolo 2, paragrafo 2, nonché in
conformità alle disposizioni specifiche del presente regolamento».
- 14.
- L'allegato I del regolamento n. 228/96 contiene le seguenti precisazioni:
Partita n. 1 Prodotto da fornire: 500 tonnellate nette di succo di mele
Prodotto da ritirare: mele
Partita n. 2 Prodotto da fornire: 500 tonnellate nette di succo di mele
concentrato al 50%
Prodotto da ritirare: mele
Partita n. 3 Prodotto da fornire: 500 tonnellate nette di succo di arance
Prodotto da ritirare: arance
Partita n. 4 Prodotto da fornire: 500 tonnellate nette di succo di arance
concentrato al 50%
Prodotto da ritirare: arance
Partita n. 5 Prodotto da fornire: 500 tonnellate nette di confetture di frutta
varia
Prodotto da ritirare: mele
Partita n. 6 Prodotto da fornire: 500 tonnellate nette di confetture di frutta
varia
Prodotto da ritirare: arance
Per ognuna di tali partite la data di consegna è fissata al 20 marzo 1996.
- 15.
- Con lettera 15 febbraio 1996 la ricorrente ha presentato un'offerta per le partite
nn. 1 e 2, proponendo di ritirare come pagamento della fornitura dei suoi prodotti
per ciascuna di queste due partite 12 500 e 25 000 tonnellate di mele.
- 16.
- La Trento Frutta SpA (in prosieguo: la «Trento Frutta») e la Loma GmbH (in
prosieguo: la «Loma») hanno offerto, rispettivamente, di ritirare 8 000 tonnellate
di mele per la partita n. 1 e 13 500 tonnellate di mele per la partita n. 2. Inoltre,
la Trento Frutta ha fatto presente che, in caso di insufficienza di mele, era pronta
a ricevere pesche.
- 17.
- Il 6 marzo 1996 la Commissione ha indirizzato all'Azienda di Stato per gli
Interventi nel Mercato Agricolo (in prosieguo: l'«AIMA»), con copia alla Trento
Frutta, la nota n. 10663, in cui comunicava che aveva aggiudicato le partite nn. 1,
3, 4, 5 e 6 a quest'ultima. Secondo tale nota, la Trento Frutta avrebbe ricevuto,
come pagamento, un accesso prioritario alle seguenti quantità di frutta ritirate dal
mercato:
Partita n. 1: 8 000 tonnellate di mele o, in alternativa, 8 000 tonnellate di
pesche;
Partita n. 3: 20 000 tonnellate di arance o, in alternativa, 8 500 tonnellate di
mele oppure 8 500 tonnellate di pesche;
Partita n. 4: 32 000 tonnellate di arance o, in alternativa, 13 000 tonnellate
di mele oppure 13 000 tonnellate di pesche;
Partita n. 5: 18 000 tonnellate di mele o, in alternativa, 18 000 tonnellate di
pesche;
Partita n. 6: 45 000 tonnellate di arance o, in alternativa, 18 000 tonnellate
di mele oppure 18 000 tonnellate di pesche.
- 18.
- Il 13 marzo 1996 la Commissione ha indirizzato all'AIMA la nota n. 11832 in cui
comunicava di aver aggiudicato la partita n. 2 alla Loma contro il ritiro di 13 500
tonnellate di mele.
- 19.
- L'AIMA ha preso, conformemente al regolamento n. 228/96, i provvedimenti
necessari per l'esecuzione delle citate note della Commissione nn. 10663 e 11832
con circolare 21 marzo 1996, n. 93, che riprendeva il contenuto di queste.
- 20.
- Il 14 giugno 1996 la Commissione ha emanato la decisione C(96) 1453, relativa alla
fornitura di succhi di frutta e confetture destinate alle popolazioni dell'Armenia e
dell'Azerbaigian prevista dal regolamento n. 228/96 (in prosieguo: la «decisione 14
giugno 1996»). Nel secondo 'considerando della detta decisione si rileva che dal
momento in cui è stata decisa l'aggiudicazione i quantitativi dei prodotti in causa
ritirati dal mercato erano irrilevanti rispetto ai quantitativi necessari e che per i due
prodotti la campagna di ritiro era praticamente conclusa. Era quindi necessario, per
portare a termine questa operazione, consentire agli aggiudicatari che lo
desiderassero ottenere in pagamento, in sostituzione delle mele e delle arance, la
fornitura di altri prodotti ritirati dal mercato in proporzioni prestabilite che
riflettessero l'equivalenza di trasformazione dei prodotti in causa.
- 21.
- L'art. 1 della decisione 14 giugno 1996 dispone che i prodotti ritirati dal mercato
sono messi a disposizione degli aggiudicatari (cioè la Trento Frutta e la Loma) su
loro richiesta, secondo i seguenti coefficienti di equivalenza:
a) una tonnellata di pesche per una tonnellata di mele,
b) 0,667 tonnellate di albicocche per una tonnellata di mele,
c) 0,407 tonnellate di pesche per una tonnellata di arance,
d) 0,270 tonnellate di albicocche per una tonnellata di arance.
- 22.
- Tale decisione è stata indirizzata alla Repubblica italiana, alla Repubblica francese,
alla Repubblica ellenica e al Regno di Spagna.
- 23.
- Il 22 luglio 1996 la Commissione ha emanato la decisione C(96) 1916, relativa alla
fornitura di succhi di frutta e confetture destinate alle popolazioni dell'Armenia e
dell'Azerbaigian, conformemente al regolamento n. 228/96 (in prosieguo: la
«decisione 22 luglio 1996»). Secondo il terzo 'considerando della detta decisione,
la quantità disponibile di pesche e albicocche non sarebbe stata sufficiente per la
conclusione dell'operazione ed era quindi opportuno permettere, altresì, di
sostituire nettarine alle mele che dovevano essere prelevate dagli aggiudicatari.
- 24.
- L'art. 1 della decisione 22 luglio 1996 dispone che i prodotti ritirati dal mercato
sono messi a disposizione della Trento Frutta e della Loma su loro richiesta,
secondo il coefficiente di equivalenza 1,4 tonnellate di nettarine per una tonnellata
di mele.
- 25.
- Tale decisione è stata indirizzata alla Repubblica italiana.
- 26.
- Con ricorso proposto dinanzi al Tribunale amministrativo regionale del Lazio, e
notificato all'AIMA il 24 luglio 1996, la ricorrente ha chiesto l'annullamento della
citata circolare n. 93/96 dell'AIMA.
- 27.
- Il 26 luglio 1996, nel corso di una riunione tenutasi a sua richiesta con i servizi della
direzione generale «Agricoltura» della Commissione (DG VI), la ricorrente ha
presentato le sue obiezioni alla sostituzione di altre frutta alle mele e alle arance
autorizzata dalla Commissione ed ha ottenuto una copia della decisione 14 giugno
1996.
- 28.
- Il 2 agosto 1996 la ricorrente ha fatto pervenire alla Commissione la «relazione
tecnica n. 94», realizzata dal Dipartimento Territorio e Sistemi Agro-Forestali
dell'Università di Padova, in merito ai coefficienti di equivalenza economica tra
varie frutta ai fini della trasformazione in succo.
- 29.
- Il 6 settembre 1996 la Commissione ha emanato la decisione C(96) 2208, che
modifica la decisione della Commissione 14 giugno 1996, relativa alla fornitura di
succhi di frutta e confetture destinate alle popolazioni dell'Armenia e
dell'Azerbaigian conformemente al regolamento n. 228/96 (in prosieguo: la
«decisione 6 settembre 1996»). A tenore del secondo 'considerando della detta
decisione, per realizzare una sostituzione più equilibrata, sull'insieme del periodo
di ritiro delle pesche, tra mele ed arance utilizzate per la fornitura di succhi di
frutta alle popolazioni del Caucaso e pesche ritirate dal mercato per il pagamento
di tali forniture, era opportuno modificare i coefficienti stabiliti nella decisione 14
giugno 1996. I nuovi coefficienti dovevano applicarsi unicamente ai prodotti che
non erano ancora stati ritirati dagli aggiudicatari a titolo di pagamento delle
forniture.
- 30.
- Ai sensi dell'art. 1 della decisione 6 settembre 1996, l'art. 1, n. 1, lett. a) e c), della
decisione 14 giugno 1996 era così modificato:
«a) 0,914 tonnellate di pesche per una tonnellata di mele,
(...)
c) 0,372 tonnellate di pesche per una tonnellata di arance».
- 31.
- Tale decisione è stata indirizzata alla Repubblica italiana, alla Repubblica francese,
alla Repubblica ellenica e al Regno di Spagna.
- 32.
- Con atto depositato nella cancelleria del Tribunale il 25 novembre 1996, la
ricorrente ha proposto un ricorso diretto all'annullamento della decisione 6
settembre 1996; tale causa è stata iscritta a ruolo con il numero T-191/96.
- 33.
- Con ordinanza 26 febbraio 1997, causa T-191/96 R, CAS Succhi di
Frutta/Commissione (Racc. pag. II-211), il presidente del Tribunale ha respinto la
domanda di sospensione dell'esecuzione della decisione 6 settembre 1996,
presentata dalla ricorrente il 16 gennaio 1997.
- 34.
- Con atto depositato nella cancelleria del Tribunale il 9 aprile 1997, la ricorrente ha
proposto un ricorso diretto all'annullamento della decisione 22 luglio 1996,
deducendo di aver ricevuto copia della detta decisione solo il 30 gennaio 1997, nel
contesto del procedimento sommario. Tale causa è stata iscritta a ruolo con il
numero T-106/97.
- 35.
- Con ordinanza 20 marzo 1998, il presidente della Seconda Sezione del Tribunale
ha respinto l'istanza proposta dall'Allione Industria Alimentare SpA al fine di
essere autorizzata ad intervenire a sostegno delle conclusioni della ricorrente nella
causa T-191/96 (Racc. pag. II-575).
- 36.
- Con ordinanza 14 ottobre 1998, il presidente della Seconda Sezione del Tribunale
ha disposto la riunione delle cause T-191/96 e T-106/97 ai fini della fase orale del
procedimento e della sentenza.
- 37.
- Su relazione del giudice relatore, il Tribunale (Seconda Sezione) ha deciso di
passare alla fase orale senza procedere ad istruttoria. Tuttavia, esso ha invitato la
Commissione a dichiarare per iscritto prima dell'udienza quale fosse lo stato delle
scorte di mele disponibili presso enti d'intervento al momento dei fatti. La
Commissione ha ottemperato a tale invito entro il termine impartito. L'udienza si
è svolta il 10 febbraio 1999.
Conclusioni
- 38.
- Nella causa T-191/96 la ricorrente conclude che il Tribunale voglia:
annullare la decisione 6 settembre 1996 che modifica la decisione 14 giugno
1996;
condannare la Commissione alle spese.
- 39.
- Nella causa T-106/97 la ricorrente conclude che il Tribunale voglia:
annullare la decisione 22 luglio 1996;
condannare la Commissione alle spese.
- 40.
- In entrambe le cause la Commissione conclude che il Tribunale voglia:
dichiarare il ricorso irricevibile o, in subordine, respingerlo;
condannare la ricorrente alle spese.
Causa T-191/96
Sulla ricevibilità
Argomenti delle parti
- 41.
- La Commissione sostiene che il ricorso è irricevibile per il duplice motivo che la
ricorrente non è direttamente e individualmente riguardata dalla decisione 6
settembre 1996 e non ha alcun interesse ad ottenerne l'annullamento.
- 42.
- La Commissione rileva anzitutto che la ricorrente non contesta l'aggiudicazione
delle partite per le quali ha presentato un'offerta. Essa deduce che l'atto impugnato
nel caso di specie non ha previsto la sostituzione delle mele e delle arance con
pesche ma si limita a modificare i coefficienti di equivalenza tra queste due frutta,
essendo tale sostituzione stata autorizzata con la decisione 14 giugno 1996.
- 43.
- Orbene, il fatto che tali coefficienti di equivalenza siano più o meno favorevoli agli
aggiudicatari potrebbe riguardare individualmente solo questi ultimi. La situazione
della ricorrente con riferimento alla decisione 6 settembre 1996 non differisce
affatto da quella di qualsiasi altro operatore del settore di cui trattasi diverso dagli
aggiudicatari della gara (v., in particolare, ordinanza del Tribunale 29 giugno 1995,
causa T-183/94, Cantina cooperativa fra produttori vitivinicoli di Torre di
Mosto/Commissione, Racc. pag. II-1941, punto 49).
- 44.
- La giurisprudenza relativa all'impugnazione di un procedimento d'aggiudicazione,
in particolare la sentenza della Corte 6 marzo 1979, causa 92/78,
Simmenthal/Commissione (Racc. pag. 777), non sarebbe conferente. La decisione
6 settembre 1996 sarebbe un atto indipendente dal bando di gara, adottato
successivamente all'aggiudicazione, alla quale non apporterebbe alcune modifica.
Infatti gli aggiudicatari sarebbero effettivamente gli offerenti che hanno proposto
di ricevere in pagamento il minor quantitativo di mele. Di conseguenza, la
partecipazione della ricorrente alla gara di cui trattasi non le conferirebbe alcuna
particolare qualifica rispetto a qualsiasi altro terzo, con riferimento alla decisione
6 settembre 1996.
- 45.
- Del resto, la semplice circostanza che un atto possa influire sui rapporti di
concorrenza esistenti sul mercato di cui trattasi non sarebbe sufficiente a far
ritenere che qualsiasi operatore economico che si trovi in qualsiasi rapporto di
concorrenza con il destinatario dell'atto sia direttamente ed individualmente
interessato da quest'ultimo (sentenza della Corte 10 dicembre 1969, cause riunite
10/68 e 18/68, Eridania/Commissione (Racc. pag. 459, punto 7).
- 46.
- Inoltre, dato che la decisione impugnata ha modificato nel senso auspicato dalla
ricorrente i coefficienti di equivalenza fissati nella decisione 14 giugno 1996, la
ricorrente non avrebbe alcun interesse a chiederne l'annullamento, giacché tale
annullamento avrebbe l'effetto di ripristinare i coefficienti precedenti (v. ordinanze
del Tribunale 15 marzo 1995, causa T-6/95 R, Cantine dei colli Berici/Commissione,
Racc. pag. II-647, punto 29, e 29 giugno 1995, causa T-6/95, Cantine dei colli
Berici/Commissione, non pubblicata nella Raccolta, punto 46).
- 47.
- La Commissione sottolinea, infine, che i motivi sollevati dalla ricorrente avrebbero
potuto essere diretti contro la decisione 14 giugno 1996, che per essa era più
sfavorevole, ma che non ha impugnato nei termini prescritti.
- 48.
- La ricorrente sostiene di essere direttamente riguardata dalla decisione impugnata.
Essa sarebbe pure individualmente riguardata dalla decisione impugnata, in primo
luogo, in qualità di offerente (sentenza Simmenthal/Commissione, citata, punti 25
e 26) e, in secondo luogo, in ragione del gravissimo danno economico che avrebbe
subito a causa dell'aggiudicazione a concorrenti, come pagamento delle forniture,
di frutti sostitutivi e in quantità eccessiva. Essa rileva che la decisione controversa
è stata adottata a seguito di un riesame completo della situazione effettuato dalla
Commissione a sua richiesta.
- 49.
- La ricorrente sostiene inoltre di aver un interesse a perseguire l'annullamento della
decisione impugnata, anche se l'aggiudicazione dell'appalto a favore dei suoi
concorrenti è stata pienamente attuata (sentenza Simmenthal/Commissione, citata,
punto 32).
Giudizio del Tribunale
- 50.
- L'art. 173 del Trattato CE (divenuto, in seguito a modifica, art. 230 CE) offre, nel
quarto comma, alle persone fisiche o giuridiche la possibilità di proporre un ricorso
d'annullamento contro le decisioni di cui sono destinatari e contro quelle che, pur
apparendo come un regolamento o una decisione rivolta ad altre persone, le
riguardino direttamente ed individualmente.
- 51.
- Secondo una costante giurisprudenza, i soggetti diversi dai destinatari di una
decisione possono essere individualmente riguardati, ai sensi di detta disposizione,
solo se la decisione li tocchi a motivo di determinate qualità personali o di una
situazione di fatto che li caratterizzi rispetto a chiunque altro e, quindi, li identifichi
in modo analogo al destinatario (sentenza della Corte 15 luglio 1963, causa 25/62,
Plaumann/Commissione, Racc. pag. 197; v., ad esempio, sentenza del Tribunale 11
febbraio 1999, causa T-86/96, Arbeitsgemeinschaft Deutscher Luftfahrt-Unternehmen e Hapag Lloyd Fluggesellschaft/Commissione, non ancora pubblicata
nella Raccolta, punto 42, e la giurisprudenza citata).
- 52.
- E' pacifico, nel caso di specie, che la ricorrente ha partecipato alla gara per
l'aggiudicazione delle partite nn. 1 e 2 e che la partita n. 1 è stata attribuita alla
Trento Frutta.
- 53.
- D'altra parte, la Commissione non nega che la sua citata nota 6 marzo 1996,
n. 10663, contenga elementi che non corrispondono alle condizioni poste nel bando
di gara previsto dal regolamento n. 228/96 in quanto prevede, in particolare, la
sostituzione di pesche alle mele e alle arance come modo di pagamento delle
forniture della Trento Frutta. La suddetta nota comporta quindi una modifica delle
modalità di pagamento previste per le diverse partite.
- 54.
- La modifica delle modalità di pagamento previste per le diverse partite è stata
ratificata con la decisione 14 giugno 1996 nei confronti di tutti gli aggiudicatari. In
seguito la ricorrente ha chiesto alla Commissione di riesaminare tale decisione. A
tal fine tra i servizi della DG VI e la ricorrente si è tenuta, il 26 luglio 1996, una
riunione a seguito della quale questa ha fatto pervenire alla Commissione la
relazione tecnica n. 94 (punti 27 e 28, supra).
- 55.
- Alla luce degli elementi nuovi così portati a sua conoscenza e di un riesame
dell'insieme della situazione, in particolare del livello dei prezzi delle pesche sul
mercato comunitario accertato dai suoi servizi a metà agosto 1996 (v. il documento
di lavoro della DG VI, allegato 11 del controricorso), la Commissione ha adottato
la decisione controversa 6 settembre 1996, che prevede nuovi coefficienti
d'equivalenza tra le pesche, da una parte, e le mele e le arance, dall'altra.
- 56.
- Di conseguenza, la decisione controversa deve considerarsi una decisioneautonoma, adottata a seguito di una domanda della ricorrente, in base ad elementi
nuovi, e che modifica le condizioni per l'aggiudicazione in quanto prevede, con
coefficienti d'equivalenza diversi, la sostituzione di pesche alle mele e alle arance
come modo di pagamento degli aggiudicatari, e ciò nonostante i contatti intercorsi
nel frattempo tra le parti.
- 57.
- Alla luce di quanto sopra si deve ritenere che la ricorrente sia individualmente
riguardata dalla decisione controversa. Essa lo è, in primo luogo, nella sua qualità
di offerente non prescelta in quanto una delle rilevanti condizioni per
l'aggiudicazione quella riguardante il modo di pagamento delle forniture di cui
trattasi è stata successivamente modificata dalla Commissione. Infatti, un siffatto
offerente non è individualmente riguardato soltanto dalla decisione della
Commissione che determina l'esito favorevole o sfavorevole di ciascuna delle
offerte presentate a seguito del bando di gara (sentenza Simmenthal/Commissione,
citata, punto 25). Esso conserva anche un interesse individuale a vigilare affinché
le condizioni del bando di gara siano osservate nella fase di esecuzione della stessa
aggiudicazione. Infatti, la mancanza di indicazioni da parte della Commissione, nel
bando di gara, della possibilità per gli aggiudicatari di ottenere frutta diversa da
quella prevista come pagamento delle loro forniture ha privato la ricorrente della
possibilità di presentare un'offerta diversa da quella che essa aveva presentato e
di disporre quindi delle stesse opportunità della Trento Frutta.
- 58.
- In secondo luogo, nelle specifiche condizioni del caso di specie, la ricorrente è
individualmente riguardata dalla decisione controversa in quanto questa è stata
adottata a seguito del riesame dell'insieme della situazione, operato a sua domanda
e alla luce, in particolare, dei dati supplementari che essa ha presentato alla
Commissione.
- 59.
- La ricorrente è altresì direttamente riguardata dalla decisione controversa, dato che
la Commissione non ha lasciato alcun margine di valutazione alle autorità nazionali
quanto alle modalità di attuazione di tale decisione (v., ad esempio, sentenza della
Corte 13 maggio 1971, cause riunite 41/70, 42/70, 43/70 e 44/70, International Fruit
Company/Commissione, Racc. pag. 411, punti 25-28).
- 60.
- Si deve poi respingere l'argomento relativo al fatto che la ricorrente non ha
impugnato entro i termini prescritti la decisione 14 giugno 1996, dato che la
decisione controversa non può considerarsi come un atto meramente confermativo
di questa. Infatti, come si è rilevato sopra, la Commissione ha accettato, su richiesta
della ricorrente, di riesaminare la sua decisione 14 giugno 1996 e la decisione
controversa è stata adottata a seguito di tale riesame. D'altronde, la decisione
controversa fissa coefficienti di equivalenza diversi e si basa su elementi nuovi. Di
conseguenza, il ricorso della ricorrente non può essere dichiarato irricevibile per
questo motivo (v. sentenze del Tribunale 3 marzo 1994, causa T-82/92, Cortes
Jimenez e a./Commissione, Racc. PI pag. II-237, punto 14; 15 ottobre 1997, causa
T-331/94, IPK/Commissione, Racc. pag. II-1665, punto 24; 8 luglio 1998, causa T-130/96, Aquilino/Consiglio, Racc. PI pag. II-1017, punto 34, e 21 ottobre 1998,
causa T-100/96, Vicente-Nuñez/Commissione, Racc. PI pag. II-1779, punti 37-42).
- 61.
- Si deve respingere altresì l'argomento secondo il quale la ricorrente non avrebbe
alcun interesse ad agire poiché l'annullamento della decisione controversa avrebbe
il solo effetto di ripristinare i coefficienti, per essa meno favorevoli, previsti nella
decisione 14 giugno 1996.
- 62.
- Infatti, non occorre presumere, per valutare la ricevibilità del ricorso, che una
sentenza d'annullamento della decisione 6 settembre 1996 avrebbe il solo scopo di
rendere nuovamente validi i coefficienti d'equivalenza previsti dalla decisione 14
giugno 1996, tenuto conto, in particolare, dell'obbligo della Commissione di
adottare i provvedimenti che l'esecuzione della presente sentenza comporta, in
conformità all'art. 176 del Trattato CE (divenuto art. 233 CE) (v. sentenza della
Corte 26 aprile 1988, cause riunite 97/86, 99/86, 193/86 e 215/86,
Asteris/Commissione, Racc. pag. 2181, punti 27-32).
- 63.
- Comunque, dal punto 32 della citata sentenza Simmenthal/Commissione risulta che,
anche nel caso in cui una decisione di aggiudicazione sia stata pienamente attuata
a favore di altri concorrenti, un offerente ha pur sempre un interesse
all'annullamento di tale decisione per ottenere dalla Commissione un'adeguata
rettifica della propria situazione o per indurre la Commissione ad apportare, in
futuro, le opportune modifiche al sistema delle gare nel caso in cui questo fosse
dichiarato contrastante con determinate esigenze giuridiche. Tale giurisprudenza
può essere trasposta nel caso di specie, tanto più che è pacifico che le operazioni
contemplate dal bando di gara de quo non erano state ancora pienamente attuate
al momento dell'adozione della decisione controversa.
- 64.
- Da quanto precede risulta che il ricorso è ricevibile.
Nel merito
- 65.
- A sostegno della sua domanda di annullamento della decisione 6 settembre 1996
la ricorrente deduce sette motivi relativi, rispettivamente: 1) alla violazione del
regolamento n. 228/96 e dei principi di trasparenza e di parità di trattamento; 2)
alla violazione dei regolamenti nn. 1975/95 e 2009/95; 3) allo sviamento di potere;
4) ad errori manifesti di valutazione; 5) alla violazione dell'art. 39 del Trattato CE
(divenuto art. 33 CE) e del n. 3 dell'art. 40 del Trattato CE (divenuto, in seguito
a modifica, art. 34 CE), nonché del menzionato regolamento 18 maggio 1972,
n. 1035; 6) al difetto di motivazione; 7) alla manifesta inadeguatezza del criterio
della sostituzione.
- 66.
- Occorre esaminare il primo motivo, relativo alla violazione del regolamento
n. 228/96 e dei principi di trasparenza e di parità di trattamento.
Argomenti delle parti
- 67.
- La ricorrente assume che, autorizzando l'aggiudicatario a ritirare, in pagamento
della fornitura, un prodotto diverso da quello previsto dal regolamento n. 228/96,
la Commissione ha violato tale regolamento nonché i principi di trasparenza e di
parità di trattamento.
- 68.
- La Commissione rileva, anzitutto, che l'obiettivo della normativa di cui trattasi è
quello di fornire un aiuto umanitario alle popolazioni dell'Armenia e
dell'Azerbaigian, utilizzando i prodotti ritirati dal mercato dagli enti di intervento
per sostenere il prezzo dei prodotti agricoli. In tale contesto la possibilità di
sostituire la frutta indicata nell'allegato I del regolamento n. 228/96 con altra frutta
ritirata dal mercato deriverebbe dal primo e dal secondo 'considerando di tale
regolamento e dai regolamenti nn. 1975/95 e 2009/95.
- 69.
- Infatti, il primo e il secondo 'considerando del regolamento n. 228/96, come pure
il secondo 'considerando del regolamento n. 1975/95, prevederebbero soltanto che
la frutta consegnata in pagamento agli aggiudicatari della gara provenga dalle
scorte di frutta ritirate dal mercato a seguito delle misure d'intervento, senza
precisare che tale frutta data in pagamento agli aggiudicatari della gara debba
essere contemplata espressamente dal bando di gara. In particolare, l'art. 2, n. 2,
del regolamento n. 1975/95 nonché l'art. 2, n. 2, del regolamento n. 2009/95 non
prescriverebbero che la frutta ritirata dai magazzini d'intervento sia identica a
quella che dev'essere fornita dagli aggiudicatari, ma semplicemente che essa deve
appartenere «allo stesso gruppo di prodotti».
- 70.
- Del resto, un siffatto obbligo non sarebbe conciliabile con le effettive esigenze degli
Stati che vengono aiutati. Così, se uno di essi avesse bisogno di succo di arancia e
se non ci fossero abbastanza arance ritirate dal mercato, è ovvio che gli
aggiudicatari sarebbero pagati con frutta diversa dalle arance. Analogamente, come
pagamento della fornitura di confetture di frutta diversa che costituisce oggetto
delle partite nn. 5 e 6 del regolamento n. 228/96, il prodotto da ritirare sarebbe
costituito da arance o mele.
- 71.
- La sostituzione, dopo l'aggiudicazione, della frutta da ricevere in pagamento non
costituirebbe assolutamente una violazione dei principi di parità di trattamento e
di trasparenza in quanto non avrebbe alcuna influenza sullo svolgimento della
procedura di gara. Infatti, i partecipanti alla gara avrebbero concorso tutti nelle
medesime condizioni, cioè quelle previste dal regolamento n. 228/96 e dal suo
allegato I. La sostituzione della frutta avvenuta dopo l'aggiudicazione non avrebbe
avuto la minima influenza sullo svolgimento dell'operazione.
Giudizio del Tribunale
- 72.
- Relativamente alla direttiva del Consiglio 26 luglio 1971, 71/305/CEE, che coordina
le procedure di aggiudicazione degli appalti di lavori pubblici (GU L 185, pag. 5),
la Corte ha affermato che, quando un ente aggiudicatore ha fissato prescrizioni nel
capitolato d'appalto, il rispetto del principio della parità di trattamento degli
offerenti impone che tutte le offerte siano conformi a tali prescrizioni allo scopo
di garantire un raffronto obiettivo tra le offerte (sentenze della Corte 22 giugno
1993, causa C-243/89, Commissione/Danimarca, Racc. pag. I-3353, punto 37, e 25
aprile 1996, causa C-87/94, Commissione/Belgio, Racc. pag. I-2043, punto 70).
Inoltre, ha affermato che la procedura del raffronto tra le offerte deve rispettare,
in tutte le sue fasi, tanto il principio della parità di trattamento degli offerenti
quanto quello della trasparenza, affinché tutti gli offerenti dispongano delle stesse
possibilità nella formulazione delle loro offerte (sentenza Commissione/Belgio,
citata, punto 54).
- 73.
- Questa giurisprudenza si può trasporre nel caso di specie. Ne deriva che la
Commissione era tenuta a precisare chiaramente nel bando di gara l'oggetto e le
condizioni della gara ed a conformarsi rigorosamente alle condizioni enunciate
affinché tutti gli offerenti disponessero delle stesse possibilità nella formulazione
delle loro offerte. In particolare, la Commissione non poteva modificare
successivamente le condizioni della gara, in particolare quelle vertenti sull'offerta
da presentare, in un modo non previsto nel bando di gara stesso, senza trasgredire
il principio di trasparenza.
- 74.
- Come è stato rilevato sopra, la decisione controversa consente agli aggiudicatari,
cioè alla Trento Frutta e alla Loma, di prelevare in pagamento delle loro forniture
prodotti diversi da quelli contemplati dal bando di gara, in particolare pesche in
sostituzione delle mele e delle arance.
- 75.
- Una sostituzione del genere non è prevista dal bando di gara quale risulta dal
regolamento n. 228/96. Infatti, emerge dall'allegato I di tale regolamento,
interpretato secondo l'art. 15, nn. 1 e 2, del regolamento n. 2009/95 (v. punti 9-13
supra), che solo i prodotti citati, cioè, per quanto riguarda le partite nn. 1, 2 e 5,
mele e, per quanto riguarda le partite nn. 3, 4 e 6, arance, potevano essere ritirati
dagli aggiudicatari come pagamento delle forniture.
- 76.
- Inoltre dall'art. 6, n. 1, lett. e), sub 1), del regolamento n. 2009/95 (v. punto 7,
supra) risulta che un'offerta, per essere valida, doveva contenere il quantitativo di
prodotti richiesto dall'offerente come pagamento della fornitura di prodotti
trasformati nelle condizioni previste nel bando di gara.
- 77.
- La sostituzione delle pesche alle mele o alle arance in pagamento delle forniture
di cui trattasi e la fissazione dei coefficienti d'equivalenza tra tali frutta
costituiscono quindi una rilevante modifica di una condizione sostanziale del bando
di gara, cioè le modalità di pagamento dei prodotti da fornire.
- 78.
- Ora, contrariamente a quanto afferma la Commissione, nessuna delle disposizioni
da esse citate, in particolare il primo e il secondo 'considerando del regolamento
n. 228/96 e l'art. 2, n. 2, del regolamento n. 1975/95 (punti 3 e 12, supra), autorizza,
neanche implicitamente, una sostituzione del genere. Non è nemmeno prevista una
sostituzione nell'ipotesi, prospettata dalla Commissione, in cui i quantitativi di frutta
nei magazzini d'intervento siano insufficienti e le frutta di sostituzione fornite come
pagamento agli aggiudicatari appartengano allo «stesso gruppo di prodotti» dei
loro fornitori.
- 79.
- Del resto, la decisione controversa prevede non soltanto la sostituzione di pesche
alle mele e alle arance, ma fissa pure coefficienti d'equivalenza con riferimento ad
eventi verificatisi successivamente alla gara, cioè il livello dei prezzi delle frutta di
cui trattasi sul mercato a metà agosto 1996, mentre la presa in considerazione di
tali elementi, successivi alla gara, per determinare le modalità di pagamento
applicabili alle forniture in questione non è affatto prevista nel bando di gara.
- 80.
- Inoltre, i dati forniti dalla Commissione nel corso del giudizio (v. l'allegato 3 del
controricorso e la risposta della Commissione ai quesiti del Tribunale) non
attestano che, al momento dell'adozione della decisione controversa, esistesse una
indisponibilità di mele nei magazzini d'intervento tale da impedire l'esecuzione
delle operazioni contemplate dal bando di gara.
- 81.
- Anche ammettendo che siffatta indisponibilità di mele da poter ritirare sia esistita
a livello comunitario, ciò non toglie che toccava alla Commissione prevedere, nel
bando di gara, le precise condizioni di una sostituzione di frutta a quella prevista
quale pagamento delle forniture in questione, al fine di osservare i principi di
trasparenza e di parità di trattamento. In mancanza, la Commissione doveva
bandire una nuova procedura di gara.
- 82.
- Da quanto precede risulta che la decisione controversa viola il bando di gara
previsto dal regolamento n. 228/96 e i principi di trasparenza e di parità di
trattamento e che essa deve quindi essere annullata, senza che sia necessario
statuire sugli altri motivi sollevati dalla ricorrente.
Causa T-106/97
- 83.
- Occorre esaminare la ricevibilità del ricorso.
Argomenti delle parti
- 84.
- La Commissione deduce che il ricorso del 9 aprile 1997 è stato proposto dopo la
scadenza del termine previsto dall'art. 173, quinto comma, del Trattato, il quale
avrebbe cominciato a decorrere il 31 ottobre 1996.
- 85.
- Infatti, la ricorrente avrebbe certamente preso cognizione del contenuto della
decisione 22 luglio 1996 all'udienza del 31 ottobre 1996 dinanzi al Tribunale
amministrativo regionale del Lazio. In tale data (anzi dieci giorni prima, ossia il 21
ottobre 1996, secondo la memoria dell'AIMA) l'AIMA avrebbe versato agli atti
della causa pendente dinanzi a tale giudice la nota della Commissione 23 luglio
1996, n. 29903 (allegato 11 del controricorso nella causa T-106/97). Questa nota
riprodurrebbe il contenuto della decisione 22 luglio 1996 e, in particolare, il
coefficiente d'equivalenza tra le mele e le nettarine. Il testo di tale decisione
sarebbe anche stato allegato alla nota.
- 86.
- Nel ricorso nella causa T-191/96 (punto 12), depositato nella cancelleria del
Tribunale il 25 novembre 1996, la ricorrente avrebbe d'altra parte sostenuto di
sapere che il 22 luglio 1996 era stata adottata una decisione della Commissione che
estendeva, rispetto alla decisione 14 giugno 1996, la «possibilità di sostituzione»
delle frutta. La ricorrente avrebbe pure dimostrato di essere a conoscenza del
contenuto della decisione 22 luglio 1996, facendo espressamente riferimento, nel
punto 23 del ricorso nella causa T-191/96, alla «frutta in questione (mele e arance,
da un lato, pesche, albicocche e noce-pesche, dall'altro)».
- 87.
- Il fatto che la ricorrente non abbia chiesto una copia della citata nota 23 luglio
1996, n. 29903, nel contesto del procedimento dinanzi al Tribunale amministrativo
regionale del Lazio, e non si sia preoccupata di ottenere la comunicazione di tale
documento, mentre aveva esperito contro l'AIMA un'azione riguardante la gara de
qua, costituirebbe una grave negligenza e non potrebbe essere invocato per
giustificare l'inosservanza del termine di ricorso nella presente causa.
- 88.
- Anche ammettendo che la ricorrente non abbia effettivamente avuto cognizione del
testo integrale della decisione 22 luglio 1996, essa avrebbe, comunque, dovuto
chiederlo formalmente alla Commissione (sentenza del Tribunale 29 maggio 1991,
causa T-12/90, Bayer/Commissione, Racc. pag. II-219, ordinanza della Corte 5
marzo 1993, causa C-102/92, Ferriere Acciaierie Sarde/Commissione, Racc. pag. I-801, punto 17 e seguenti, e ordinanza del Tribunale 10 febbraio 1994, causa T-468/93, Frinil/Commissione, Racc. pag. II-33, punto 31 e seguenti).
- 89.
- La ricorrente assume di aver avuto cognizione del testo della decisione 22 luglio
1996 solo quando la Commissione ha presentato il controricorso nella causa T-191/96, il 30 gennaio 1997.
- 90.
- Nel corso della riunione del 26 luglio 1996 con i servizi della DG VI la ricorrente
avrebbe espressamente chiesto informazioni su un'eventuale decisione che avrebbe
esteso la possibilità di sostituzione di frutta a quella prevista nel bando di gara.
Tuttavia, essa non avrebbe ricevuto alcuna precisazione dai funzionari presenti.
- 91.
- Benché la memoria dell'AIMA depositata nel contesto del procedimento dinanzi
al giudice amministrativo italiano abbia menzionato, in allegato, la citata nota 23
luglio 1996, n. 29903, la ricorrente non avrebbe ricevuto copia di tale documento
e non ne avrebbe chiesta una, ritenendo che si trattasse di una nota analoga alle
altre, relative alla sostituzione delle mele e delle arance con pesche e albicocche.
D'altronde, le osservazioni dell'AIMA non avrebbero contenuto alcun riferimento
alla decisione 22 luglio 1996 e questa non sarebbe stata nemmeno richiamata
all'udienza del 31 ottobre 1996.
- 92.
- Con lettera 5 settembre 1997, che rispondeva ad una domanda della ricorrente,
l'AIMA avrebbe peraltro dichiarato di non trovare tracce nei suoi atti della
«decisione della Commissione che parrebbe adottata in data 22 luglio 1996»
(allegato 3 della replica nella causa T-106/97).
Giudizio del Tribunale
- 93.
- Nel punto 12 del ricorso nella causa T-191/96 la ricorrente ha affermato di aver
saputo, nella riunione del 26 luglio 1996 (v. punto 27, supra), che la Commissione
aveva consentito agli aggiudicatari di ritirare, quale corrispettivo delle forniture in
questione, frutta diversa da quella prevista nel bando di gara con due decisioni
distinte, rispettivamente datate 14 giugno e 22 luglio 1996, di cui la seconda, che
non le era stata comunicata, avrebbe «esteso ulteriormente la possibilità di
sostituzione».
- 94.
- Ne risulta che il 26 luglio 1996 la ricorrente ha preso conoscenza dell'adozione da
parte della Commissione, il 22 luglio 1996, di una decisione che estendeva la
possibilità di sostituzione di frutta alle mele e alle arance prevista dalla decisione
14 giugno 1996.
- 95.
- Successivamente, nella memoria 21 ottobre 1996 presentata dinanzi al Tribunale
amministrativo regionale del Lazio (allegato 4 della replica nella causa T-191/96),
l'AIMA ha precisato:
«Stà di fatto che i lamentati parametri di conversione tra frutti (mele, arance,
pesche, albicocche e nettarine) quale pagamento del prezzo di fornitura da
riconoscersi in favore della Trento Frutta e della Loma sono scaturiti da altrettante
decisioni comunitarie (v. note n. 24700 del 20.6.96 e n. 29903 del 23.7.96) cui
l'AIMA, necessariamente, ha dovuto dar seguito portandone a conoscenza gli
interessati».
- 96.
- Nella memoria si precisa che la nota della Commissione 23 luglio 1996, n. 29903,
era allegata alla medesima. E' pacifico che la suddetta nota riporta il contenuto
della decisione della Commissione 22 luglio 1996.
- 97.
- L'udienza dinanzi al Tribunale amministrativo regionale del Lazio si è tenuta il 31
ottobre 1996.
- 98.
- Ne risulta che al più tardi il 31 ottobre 1996 la ricorrente aveva conoscenza, per
lo meno, del fatto che la Commissione aveva adottato una decisione che consentiva
la sostituzione delle nettarine alla frutta prevista quale pagamento delle forniture
effettuate dalla Trento Frutta e dalla Loma e che il contenuto di tale decisione era
riportato in una nota della Commissione 23 luglio 1996, n. 29903.
- 99.
- Questa constatazione trova conferma nel fatto che al punto 23 del ricorso nella
causa T-191/96, depositato nella cancelleria del Tribunale il 25 novembre 1996, la
ricorrente ha fatto riferimento alla possibilità di sostituzione delle nettarine alla
frutta contemplata dal bando di gara.
- 100.
- Anche se, come essa asserisce, la ricorrente non ha avuto cognizione del testo
integrale della decisione 22 luglio 1996 prima del 30 gennaio 1997, data del
deposito del controricorso nella causa T-191/96, al quale era allegata una copia di
tale decisione, occorre ricordare che, secondo la costante giurisprudenza della
Corte, spetta a colui che abbia conoscenza dell'esistenza di un atto che lo riguarda
chiederne il testo integrale entro un termine ragionevole (ordinanza Ferriere
Acciaierie Sarde/Commissione, citata, punto 18).
- 101.
- Ora, nel caso di specie non è provato che la ricorrente abbia chiesto alla
Commissione di fornirle il testo integrale della decisione 22 luglio 1996 dopo la
riunione del 26 luglio 1996, ovvero dopo il deposito della memoria dell'AIMA
dinanzi al Tribunale amministrativo regionale del Lazio il 21 ottobre 1996 o, infine,
dopo l'udienza dinanzi a tale Tribunale il 31 ottobre 1996.
- 102.
- Di conseguenza, la ricorrente non può sostenere che il dies a quo del termine di
ricorso dev'essere fissato al 30 gennaio 1997. Infatti, da quanto precede risulta che
un termine ragionevole per chiedere il testo integrale della decisione 22 luglio 1996
era stato nettamente superato prima di detta data.
- 103.
- Ne consegue che il ricorso, proposto il 9 aprile 1997, dev'essere considerato tardivo
e, pertanto, irricevibile.
Sulle spese
- 104.
- Ai sensi dell'art. 87, n. 2, primo comma, del regolamento di procedura, la parte
soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Ai sensi dell'art.
87, n. 3, del regolamento di procedura il Tribunale può ripartire le spese o decidere
che ciascuna parte sopporti le proprie spese se le parti soccombono rispettivamente
su uno o più capi ovvero per motivi eccezionali.
- 105.
- Poiché la Commissione è rimasta soccombente nella causa T-191/96 e poiché la
ricorrente ne ha fatto domanda, occorre condannarla alle spese nella presente
causa. Per quanto riguarda il procedimento sommario T-191/96 R, il Tribunale
ritiene, alla luce dell'ordinanza del presidente del Tribunale 26 febbraio 1997, che
occorra disporre che ciascuna parte sopporti le proprie spese.
- 106.
- Per contro, dato che la ricorrente è rimasta soccombente nella causa T-106/97, e
dato che la Commissione ne ha fatto domanda, occorre condannarla a sopportare
le relative spese.
Per questi motivi,
IL TRIBUNALE (Seconda Sezione)
dichiara e statuisce:
1) La decisione della Commissione 6 settembre 1996, C(96) 2208, è annullata.
2) Il ricorso nella causa T-106/97 è irricevibile.
3) La Commissione è condannata alle spese nella causa T-191/96. Ciascuna
parte sopporterà le proprie spese nel procedimento T-191/96 R. La
ricorrente è condannata alle spese relative alla causa T-106/97.
Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 14 ottobre 1999.
Il cancelliere
Il presidente
H. Jung
A. Potocki