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Ricorso proposto l'11 maggio 2009 - Spa Monopole / UAMI - Club de Golf Peralada (WINE SPA)

(Causa T-183//09)

Lingua in cui il ricorso: l'inglese

Parti

Ricorrenti: Spa Monopole, compagnie fermière de Spa SA/NV (Spa, Belgio) (rappresentanti: avv.ti L. De Brouwer, E. Cornu e O. Klimis)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Club de Golf Peralada, SA (Barcellona, Spagna)

Conclusioni delle ricorrenti

Annullare la decisione della quarta commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 2 marzo 2009, nei procedimenti riuniti R 1231/2005 4 e R 1250/2005 4; e

condannare l'UAMI alle spese.

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso

Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio denominativo "WINE SPA", per prodotti e servizi appartenenti alle classi 3, 5, 16, 24, 25 e 42

Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l'opposizione: la ricorrente

Marchio o segno sui cui si fonda l'opposizione: Vari marchi nazionali e comunitari "SPA", registrati per prodotti e servizi appartenenti alle classi 3, 32 e 42, rispettivamente; marchio del Benelux ed internazionale "LES THERMES DE SPA", registrato per prodotti e servizi appartenenti alle classi 3 e 42; marchio tedesco "SPA MONOPOLE S.A. SPA", registrato per prodotti appartenenti alla classe 3; S.A. SPA Monopole, Compagnie fermière de Spa, en abrégé S.A. Spa Monopole N.V., société anonyme, denominazione sociale tutelata in Belgio; Les Thermes de Spa, Place Royale 2, 4900 Spa, Belgium, nome commerciale tutelato in Belgio

Decisione della divisione di opposizione: accoglimento parziale dell'opposizione

Decisione della commissione di ricorso: annullamento parziale della decisione della divisione di opposizione e rigetto dell'opposizione nella sua interezza

Motivi dedotti: Violazione degli artt. 75, seconda frase, e 76, n. 1, seconda frase, del regolamento del Consiglio n. 207/20091, in quanto la decisione della commissione di ricorso sarebbe stata adottata in spregio del principio del diritto della difesa, nonché in spregio del principio del contraddittorio; violazione dell'art. 8, n. 5, del regolamento del Consiglio n. 207/2009, in quanto la commissione di ricorso avrebbe fondato il suo accertamento del carattere distintivo del marchio anteriore "SPA" su elementi erronei e non dimostrati e non avrebbe accertato la somiglianza tra i marchi di cui trattasi in relazione ai prodotti per i quali sono registrati o richiesti. Infine, la commissione di ricorso avrebbe omesso di verificare se l'uso del marchio comunitario di cui trattasi fosse idoneo a trarre indebitamente vantaggio o ad arrecare pregiudizio al carattere distintivo ed alla notorietà del marchio anteriore "SPA", violando di conseguenza il regolamento del Consiglio n. 207/2009

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1 - Regolamento (CE) del Consiglio 26 febbraio 2009, n. 207, sul marchio comunitario, GU L 78, pag. 1