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Ricorso proposto il 28 aprile 2009 - Dunamenti Erőmű / Commissione

(Causa T-179/09)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Dunamenti Erőmű Zrt. (Százhalombatta, Ungheria), (rappresentanti: J. Lever, QC, A. Nourry e R. Griffith, Solicitors)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni della ricorrente

Annullare la decisione e tutte le prescrizioni operative della sua parte dispositiva nei limiti in cui si applicano alla ricorrente;

in via subordinata, annullare gli artt. 2 e 5 della decisione nei limiti in cui ordinano il recupero presso la ricorrente di aiuti in eccesso rispetto a quelli che la Commissione avrebbe dovuto ritenere incompatibili con il mercato comune;

disporre una misura istruttoria ai sensi dell'art. 65 del Regolamento di procedura, chiedendo alla Commissione di produrre al Tribunale le copie di tutto il carteggio intercorso tra la stessa e le autorità ungheresi e tutti gli atti delle riunioni e discussioni svoltesi tra esse, quali indicati al punto 466 della decisione impugnata;

se il Tribunale dovesse concordare sulla possibilità di essere assistito da uno o più esperti, disporre una misura istruttoria, richiedendo la redazione di una o più perizie, nonché le ulteriori misure istruttorie che il Tribunale reputi opportune;

condannare la Commissione alle spese sostenute dal ricorrente.

Motivi e principali argomenti

La ricorrente chiede l'annullamento della decisione della Commissione 4 giugno 2008, C(2008) 2223 def., che dichiara incompatibile con il mercato comune l'aiuto concesso dalle autorità ungheresi a taluni produttori di energia elettrica sotto forma di accordi a lungo termine per la vendita di elettricità (Power Purchase Agreement - PPA), stipulati, prima dell'adesione della Repubblica d'Ungheria all'Unione europea, tra il gestore di rete Magyar Villamos Müvek Rt ("MVM"), posseduto dallo Stato ungherese, e tali produttori [Aiuto di Stato C 41/2005 (già NN 49/2005) - "Costi non recuperabili" in Ungheria]. La decisione impugnata individua la ricorrente quale beneficiaria del presunto aiuto di Stato e condanna l'Ungheria a recuperare dalla ricorrente l'aiuto, oltre agli interessi.

La ricorrente deduce quattro motivi a sostegno della sua domanda.

In primo luogo, essa afferma che la Commissione ha violato l'art. 87, n. 1, CE, avendo qualificato il PPA relativo alla ricorrente come aiuto sebbene avesse riconosciuto che si trattava "sostanzialmente" di un accordo di pre-privatizzazione. Per tale ragione, ad avviso della ricorrente, le autorità ungheresi avevano agito in conformità con il principio dell'investitore operante in un'economia di mercato. La ricorrente sostiene che la Commissione ha erroneamente applicato il Trattato di adesione dell'Ungheria e l'art. 1, lett. b), sub v), del regolamento del Consiglio n. 659/1999 1.

In secondo luogo, la ricorrente deduce che, se anche il PPA le avesse conferito un aiuto di Stato nel 1995, il che non si è verificato, essa avrebbe comunque nutrito un affidamento legittimo in merito al fatto che detto aiuto fosse disciplinato dal diritto comunitario quale aiuto esistente.

In terzo luogo, la ricorrente ritiene che la decisione, nella parte in cui ha dichiarato il suo PPA un aiuto di Stato incompatibile, violi il principio di proporzionalità in quanto avrebbe erroneamente qualificato l'aiuto come aiuto operativo e non avrebbe dovuto ritenerlo incompatibile, nemmeno nella parte in cui esso compensava alla ricorrente i suoi costi non recuperabili. Inoltre, la ricorrente deduce che siffatta conclusione è viziata da irragionevolezza e/o illogicità e viola l'art. 87, n. 3, lett. a), CE poiché non riconosce al PPA relativo alla ricorrente alcun ruolo di promozione dello sviluppo economico.

In quarto luogo, la ricorrente deduce che l'ordine di recupero viola l'art. 14, n. 1, del regolamento del Consiglio n. 659/1999 e principi generali del diritto comunitario quali l'interesse legittimo ed il legittimo affidamento. Inoltre, la ricorrente afferma che la Commissione ha violato requisiti essenziali del procedimento, tra cui il diritto procedurale di essere sentiti.

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1 - Regolamento (CE) del Consiglio 22 marzo 1999, n. 659, recante modalità di applicazione dell'articolo 93 del trattato CE (GU L 83, pag. 1).