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Ricorso proposto il 4 maggio 2009 - Budapesti Erőmű / Commissione

(Causa T-182/09)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Budapesti Erőmű Rt. (Budapest, Repubblica di Ungheria) (rappresentanti: M. Powell, solicitor; avv.ti C. Arhold, K. Struckmann e A. Hegyi)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni della ricorrente

Annullare la decisione della Commissione europea 4 giugno 2008, nel procedimento in materia di aiuti di Stato C 41/05, nella parte relativa agli accordi di acquisto di elettricità a lungo termine conclusi dal ricorrente;

condannare la convenuta alle spese di causa;

adottare ogni ulteriore provvedimento che dovesse risultare necessario.

Motivi e principali argomenti

La ricorrente chiede l'annullamento della decisione della Commissione 4 giugno 2008, C(2008) 2223 def., che dichiara incompatibile con il mercato comunitario l'aiuto erogato dalle autorità ungheresi a taluni produttori di elettricità sotto forma di accordi di acquisto di energia elettrica a lungo termine (in prosieguo: "PPA") conclusi tra l'operatore di trasmissione Magyar Villamos Müvek Rt. (in prosieguo: "MVM"), posseduto dallo Stato ungherese, e tali produttori ad una data anteriore all'adesione della Repubblica d'Ungheria all'Unione Europea [aiuto di Stato C 41/05 (ex NN 49/05) - "costi non recuperabili" ungheresi]. La ricorrente è identificata nella decisione controversa quale beneficiaria dell'aiuto di Stato dedotto e la decisione condanna l'Ungheria a recuperare l'aiuto, inclusi gli interessi, dalla ricorrente.

Con il primo motivo, la ricorrente deduce che la Commissione ha erroneamente ritenuto che il periodo di valutazione pertinente fosse il momento di adesione dell'Ungheria all'UE. La Commissione avrebbe invece dovuto accertare se i PPA del ricorrente contenessero un aiuto di Stato alla luce delle circostanze di fatto e di diritto esistenti all'epoca in cui erano stati conclusi. La ricorrente afferma poi che la Commissione ha violato l'art. 87, n. 1, CE ed è incorsa in un errore manifesto di valutazione, reputando che i PPA conferiscano un vantaggio economico. La ricorrente sostiene ancora che la Commissione ha fatto errata applicazione del Trattato di adesione dell'Ungheria e dell'art. 1, lett. b), sub v), del regolamento del Consiglio n. 659/1999 1 (in prosieguo "il regolamento sulla procedura").

Inoltre la ricorrente afferma che, contrariamente a quanto sostenuto dalla Commissione, non sussisteva alcuna distorsione della concorrenza e che l'allegato IV al Trattato di adesione non elenca in maniera esaustiva le misure di aiuto che possono essere considerate aiuti esistenti, ma stabilisce solamente un'eccezione al principio secondo il quale tutte le misure precedenti all'adesione sono di per sé aiuti esistenti. Ed ancora, la ricorrente deduce che sono stati violati l'art. 87, n. 3, CE, con riferimento alla possibile esenzione come aiuto di Stato per la cogenerazione, gli artt. 86, n. 2, e 88, nn. 1 e 3, CE nonché l'art. 14 del regolamento sulla procedura, con riguardo al recupero di aiuti individuali esistenti.

Con il secondo motivo, la ricorrente afferma che la Commissione non era competente a giudicare i PPA in questione, essendo questi stati conclusi prima dell'adesione dell'Ungheria all'UE.

Con il terzo motivo, la ricorrente sostiene che la Commissione ha violato forme sostanziali quali il diritto al contraddittorio e l'obbligo di condurre un'indagine diligente ed imparziale. Inoltre, la ricorrente deduce che la Commissione ha violato forme sostanziali effettuando una valutazione globale dei PPA senza esaminare singolarmente i termini essenziali di ogni PPA. Secondo la ricorrente, per poter stabilire se i PPA contengano aiuti di Stato, la Commissione deve valutare se essi conferiscano un vantaggio economico ai produttori e, a tal fine, è assolutamente indispensabile un esame individuale di ogni PPA. La ricorrente osserva poi che l'approccio utilizzato dalla Commissione non consentiva di valutare correttamente se molte delle misure individuali costituissero aiuti di Stato. Se i PPA avessero potuto essere considerati regimi di aiuto esistenti, la Commissione avrebbe dovuto seguire il procedimento sulle misure opportune previsto dall'art. 88, n. 1, CE e dall'art. 18 del regolamento di procedura.

Con il quarto motivo, il ricorrente deduce che la decisione impugnata viola l'obbligo di motivazione sancito all'art. 253 CE.

Infine, con il quinto motivo, la ricorrente afferma che la Commissione ha fatto un uso non corretto dei suoi poteri in materia di aiuti di Stato, poiché ha adottato una decisione negativa nell'ambito del procedimento ex art. 88, n. 2, CE, richiedendo la cessazione dei PPA, senza nemmeno determinare il loro vantaggio economico.

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1 - Regolamento (CE) del Consiglio 22 marzo 1999, n. 659, recante modalità di applicazione dell'articolo 93 del trattato CE (GU L 83, pag. 1)