SENTENZA DEL TRIBUNALE (Quinta Sezione)
28 settembre 1999 (1)
«Banane Importazioni dagli Stati ACP e dai paesi terzi Domanda di
certificati d'importazione Caso di palese iniquità Misure transitorie
Regolamento (CEE) n. 404/93»
Nella causa T-254/97,
Fruchthandelsgesellschaft mbH Chemnitz, società di diritto tedesco, con sede in
Chemnitz (Germania), rappresentata dagli avv.ti Jürgen Mielke e Thorsten W.
Albrecht, del foro di Amburgo, con domicilio eletto presso gli avv.ti Entringer e
Niedner, 34 A, rue Philippe II,
contro
Commissione delle Comunità europee, rappresentata dai signori Klaus-Dieter
Borchardt e Hubert van Vliet, membri del servizio giuridico, in qualità di agenti,
con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor Carlos Gómez de la Cruz,
membro del servizio giuridico, Centre Wagner, Kirchberg,
sostenuta da
Regno di Spagna, rappresentato dalla signora Rosario Silva de Lapuerta, abogado
del Estado, del servizio del contenzioso comunitario, in qualità di agente, con
domicilio eletto in Lussemburgo presso la sede dell'ambasciata di Spagna, 4-6,
boulevard Emmanuel Servais,
e
Repubblica francese, rappresentata dalla signora Kareen Rispal-Bellanger,
vicedirettore presso la direzione «Affari giuridici» del ministero degli Affari esteri,
in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo presso la sede
dell'ambasciata di Francia, 8 B, boulevard Joseph II,
avente ad oggetto la domanda di annullamento della decisione della Commissione
9 luglio 1997 (VI/6251/97/DE), che respinge la domanda della ricorrente intesa ad
ottenere l'assegnazione di licenze d'importazione nel contesto delle misure
transitorie previste dall'art. 30 del regolamento (CEE) del Consiglio 13 febbraio
1993, n. 404, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore della
banana (GU L 47, pag. 1),
IL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO DELLE COMUNITÀ EUROPEE
(Quinta Sezione),
composto dai signori J.D. Cooke, presidente, R. García-Valdecasas e signora
P. Lindh, giudici,
cancelliere: J. Palacio González, amministratore
vista la fase scritta del procedimento e in seguito alla trattazione orale del 20 aprile
1999,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Il contesto giuridico
- 1.
- Il regolamento (CEE) del Consiglio 13 febbraio 1993, n. 404, relativo
all'organizzazione comune dei mercati nel settore della banana (GU L 47, pag. 1;
in prosieguo: il «regolamento n. 404/93»), ha istituito un sistema comune di
importazione di banane che si è sostituito ai vari regimi nazionali. Per assicurare
una soddisfacente commercializzazione delle banane raccolte nella Comunità
nonché dei prodotti originari degli Stati africani, dei Caraibi, e del Pacifico (ACP)
e di altri paesi terzi, il regolamento n. 404/93 prevede l'apertura di un contingente
tariffario annuo per le importazioni delle banane «paesi terzi» e delle banane «non
tradizionali ACP». Le banane non tradizionali ACP corrispondono ai quantitativi
esportati dai paesi ACP che eccedono i quantitativi tradizionalmente esportati da
ciascuno di tali Stati, come stabiliti nell'allegato al regolamento n. 404/93.
- 2.
- Ogni anno viene redatto un bilancio di previsione della produzione e del consumo
della Comunità, nonché delle importazioni e delle esportazioni. La ripartizione del
contingente tariffario determinato sulla base di tale bilancio di previsione viene
effettuata tra gli operatori stabiliti nella Comunità in funzione della provenienza
e dei quantitativi medi di banane che essi hanno venduto nel corso degli ultimi tre
anni per i quali sono disponibili dati statistici. Tale ripartizione dà luogo al rilascio
di certificati di importazione che consentono agli operatori di importare banane
senza pagare dazi o a tariffe doganali preferenziali.
- 3.
- Il ventiduesimo 'considerando del regolamento n. 404/93 è così formulato:
«considerando che la sostituzione dei diversi regimi nazionali con l'organizzazione
comune dei mercati di cui al presente regolamento potrebbe determinare,
all'entrata in vigore dello stesso, un rischio di perturbazione del mercato interno;
che occorre quindi, dal 1° luglio 1993, lasciare alla Commissione la facoltà di
adottare le misure transitorie necessarie per ovviare alle difficoltà di applicazione
del nuovo regime».
- 4.
- L'art. 30 del regolamento n. 404/93 prevede:
«Se provvedimenti specifici appaiono necessari a decorrere dal luglio 1993 per
agevolare il passaggio dal regime vigente prima dell'entrata in vigore del presente
regolamento a quello introdotto con il presente regolamento, e soprattutto per
superare particolari difficoltà, la Commissione adotta (...) le misure transitorie
stimate opportune».
I fatti e il procedimento
- 5.
- La ricorrente, la Fruchthandelsgesellschaft mbH Chemnitz (in prosieguo: la
«Fruchthandelsgesellschaft»), è una società per il commercio della frutta che ha
come predecessore la VEB Großhandelsgesellschaft OGS Karl-Marx-Stadt (in
prosieguo: la «Großhandelsgesellschaft»), vecchia impresa pubblica della ex
Repubblica democratica tedesca (in prosieguo: la «ex RDT»). La
Großhandelsgesellschaft è stata privatizzata sotto la ragione di
«Fruchthandelsgesellschaft mbH Chemnitz» e gestita dalla Treuhandanstalt, ente
di diritto pubblico incaricato di ristrutturare le vecchie imprese della ex RDT.
- 6.
- Nel 1990, la Treuhandanstalt faceva eseguire lavori di trasformazione e di
modernizzazione degli impianti di maturazione della società, divenuti obsoleti.
Tuttavia questi nuovi impianti, che avevano una capacità annua di 14 750 t hanno
maturato solo 5 000 t di banane dal 1991 al 1993. Nell'aprile 1993, la
Treuhandanstalt decideva di porre fine all'attività di maturazione.
- 7.
- Con contratto 17 dicembre 1993, la Fruchthandelsgesellschaft mbH Chemnitz era
venduta alla Peter Vetter GmbH Fruchtimport + Agentur. Il contratto di vendita
prevedeva in particolare che la denominazione commerciale della società potesse
essere mantenuta e che tutto il personale sarebbe stato ripreso in servizio. Veniva
altresì convenuto che, fino al dicembre 1996, l'acquirente si impegnava a non
cedere alcun elemento essenziale di gestione della parte di stabilimento senza il
previo accordo della Treuhandanstalt, nonché a continuare la gestione mantenendo
l'oggetto commerciale dell'impresa rilevata per una durata di almeno tre anni a
partire dal giorno del rilevamento. Infine, l'acquirente si impegnava a effettuare
investimenti per un importo totale di 1 milione di DM.
- 8.
- La costruzione di nuovi impianti, che comprendono un impianto di maturazione,
ha avuto inizio nel 1995. Essa ha richiesto investimenti per circa 8,5 milioni di DM
ed ha consentito di raggiungere una capacità di produzione di 10 500 t di banane
annue.
- 9.
- A seguito del completamento di nuovi impianti di maturazione, la ricorrente
presentava alla Commissione, con lettera 18 dicembre 1996, una domanda diretta
all'attribuzione speciale di certificati di importazione di banane nell'ambito del
contingente tariffario in applicazione delle disposizioni dell'art. 30 del regolamento
n. 404/93.
- 10.
- Con decisione 9 luglio 1997 (VI/6251/97DE) (in prosieguo: la «decisione
impugnata»), la Commissione respingeva tale domanda.
- 11.
- Nella decisione si leggeva in particolare quanto segue:
«(...) considerando che la Fruchthandelsgesellschaft ha dedotto le seguenti
circostanze: l'impresa è stata costituita il 1° gennaio 1994; essa succede ad
un'impresa in gestione fiduciaria che ha cessato le attività nell'aprile del 1993 a
seguito di una decisione della Treuhandanstalt ed i cui impianti di maturazione
delle banane sono stati liquidati dalla Treuhandanstalt nel 1994; essa ha acquistato
dalla Treuhandanstalt nel dicembre 1994 un terreno sul quale ha fatto costruire un
impianto di maturazione per le banane; la maturazione delle banane ha potuto
avere inizio in questo impianto solo a partire dal luglio 1996; la capacità di
maturazione dell'impresa è di 10 500 t annue.
considerando che (...) l'art. 30 del regolamento (CEE) n. 404/93 permette alla
Commissione e, in talune circostanze, le impone di fissare norme per i casi di
palese iniquità dovuti al fatto che gli importatori di banane di paesi terzi o di
banane non tradizionali ACP incontrano difficoltà tali da minacciare la loro stessa
sopravvivenza quando sia stato loro attribuito un contingente eccezionalmente
basso sulla base degli anni di riferimento da prendersi in considerazione ai sensi
dell'art. 19, n. 2, del detto regolamento, qualora le suddette difficoltà siano legate
al passaggio dai regimi nazionali esistenti prima dell'entrata in vigore del
regolamento all'organizzazione comune di mercato e non siano dovute a negligenza
degli operatori interessati;
(...)
considerando che il regolamento n. 404/93 è stato pubblicato sulla Gazzetta
ufficiale delle Comunità europee il 25 febbraio 1993 ed è entrato in vigore il 1°
luglio 1993; che la proposta relativa all'istituzione dell'organizzazione comune dei
mercati nel settore della banana è stata pubblicata il 10 settembre 1992;
considerando che la data di costituzione della Fruchthandelsgesellschaft è
successiva alle precitate date; che di conseguenza la Fruchthandelsgesellschaft non
può aver agito senza essere stata in grado di prevedere le conseguenze che i suoi
atti avrebbero avuto in un contesto temporale successivo all'istituzione
dell'organizzazione comune dei mercati nel settore della banana;
considerando che le iniziative prese dalla Treuhandanstalt prima della costituzione
della Fruchthandelsgesellschaft non possono essere considerate come atti della
Fruchthandelsgesellschaft;
considerando che, in applicazione dei criteri fissati dalla Corte di giustizia, non è
possibile qualificare la situazione della Fruchthandelsgesellschaft come un caso di
palese iniquità e che di conseguenza deve essere negata un'attribuzione speciale di
certificati di importazione;
(...)».
Il procedimento e le conclusioni delle parti
- 12.
- Con atto introduttivo depositato il 17 settembre 1997, la ricorrente ha proposto il
presente ricorso.
- 13.
- Il 16 gennaio e, rispettivamente, il 17 febbraio 1998, il Regno di Spagna e la
Repubblica francese hanno chiesto di intervenire nella causa a sostegno delle
conclusioni della Commissione. Con ordinanze 17 giugno 1998 del presidente della
Quarta Sezione tali domande sono state accolte. Con memorie depositate il 30
luglio 1998 e, rispettivamente, il 3 settembre 1998, il Regno di Spagna e la
Repubblica francese hanno presentato le loro osservazioni.
- 14.
- Su relazione del giudice relatore il Tribunale ha deciso di avviare la fase orale del
procedimento. Nel contesto delle misure di organizzazione del procedimento
previste dall'art. 64 del regolamento di procedura, la Commissione è stata invitata
a produrre la relazione 9 settembre 1997 dell'organo d'appello permanente
dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMG) relativo all'organizzazione
comune dei mercati nei settori della banana.
- 15.
- Le difese svolte dalle parti e dal Regno di Spagna, interveniente, come pure le loro
risposte ai quesiti del Tribunale sono state sentite nella pubblica udienza del 20
aprile 1999.
- 16.
- La Fruchthandelsgesellschaft, ricorrente, conclude che il Tribunale voglia:
annullare la decisione impugnata;
condannare la Commissione alle spese.
- 17.
- La Commissione, convenuta, conclude che il Tribunale voglia:
respingere il ricorso;
condannare la ricorrente alle spese.
- 18.
- Il Regno di Spagna, interveniente, conclude che il Tribunale voglia respingere il
ricorso.
- 19.
- La Repubblica francese, interveniente, conclude che il Tribunale voglia respingere
il ricorso.
La domanda d'annullamento
- 20.
- A sostegno del suo ricorso la ricorrente fa valere un motivo unico che deduce la
violazione dell'art. 30 del regolamento n. 404/93 e lo sviamento di potere. Nella
replica, la ricorrente ha esposto che il suo ricorso potrebbe essere divenuto privo
di oggetto in seguito alla relazione che è stata presentata dall'organo di appello
permanente dell'OMC il 9 settembre 1997 ed adottata dall'organo di conciliazione
dell'OMC il 25 settembre 1997. Nel corso dell'udienza ha precisato di aver sempre
interesse ad ottenere l'annullamento della decisione impugnata, eventualmente sulla
base della decisione adottata dall'organo di conciliazione.
Sugli effetti della relazione dell'organo d'appello permanente del 9 settembre 1997 e
della decisione dell'organo di conciliazione che adotta la suddetta relazione
Argomenti delle parti
- 21.
- La ricorrente sostiene che, secondo la relazione presentata il 9 settembre 1997
dall'organo d'appello permanente e adottata dall'organo di conciliazione il 25
settembre 1997, il regime dei certificati di importazione di banane dai paesi terzi
istituito con regolamento n. 404/93 era in contrasto con l'accordo sulle tariffe
doganali e commerciali (in prosieguo: il «GATT») sotto diversi profili e non era
idoneo, tale quale era allora concepito, ad essere posto in atto in modo conforme
al suddetto accordo.
- 22.
- La ricorrente ritiene che le decisioni imperative dell'organo di conciliazione
potrebbero avere effetto diretto nell'ordinamento giuridico comunitario.
- 23.
- La Commissione considera invece che, seppur si riconoscesse effetto diretto alla
decisione dell'organo di conciliazione, ciò non influirebbe sulla situazione della
ricorrente. Infatti, tale decisione non rimetterebbe assolutamente in discussione
l'esistenza del contingente tariffario per le banane di paesi terzi e le banane non
tradizionali ACP. In ogni caso, quand'anche non si applicasse l'attuale regime di
certificati di importazione, non sarebbe chiarito se, e in quale misura, la ricorrente
possa ottenere il rilascio di certificati di importazione nel contesto del contingente
tariffario in quanto società di maturazione delle banane. La ricorrente non
potrebbe pertanto trarre un diritto soggettivo a partecipare a un contingente
tariffario né dalle regole del GATT, né dalla decisione dell'organo di conciliazione,
né dalle norme di diritto comunitario.
- 24.
- In udienza il Regno di Spagna ha appoggiato la tesi della Commissione,
affermando, in particolare, che, quando l'organo di appello permanente constata
che una misura è incompatibile con un accordo dell'OMC, ciò ha per solo effetto
che si raccomanda al membro di cui trattasi di rendere la sua legislazione conforme
all'accordo. Tale constatazione non obbligherebbe infatti lo Stato membro
interessato a modificare la propria legislazione, poiché l'art. 22 del memorandum
d'accordo sulle norme e procedure che disciplinano la risoluzione delle controversie
(GU L 336, pag. 234) prevede pure la possibilità, per il denunciante di ottenere
una compensazione o di sospendere delle concessioni.
- 25.
- Del resto la Corte avrebbe ritenuto che il GATT, per la sua stessa natura, non può
produrre effetti diretti e non consente di mettere in discussione la validità di norme
comunitarie. Un siffatto effetto equivarrebbe, per di più, a derogare al monopolio
giurisdizionale della Corte previsto dall'art. 164 del Trattato CE (divenuto art. 220
CE).
Giudizio del Tribunale
- 26.
- Si deve precisare che la relazione dell'organo d'appello permanente del 9 settembre
1997, adottata dall'organo di conciliazione il 25 settembre 1997, non rimette in
discussione il sistema di contingente tariffario in quanto tale. Infatti, essa, pur
concludendo che vi sono taluni elementi discriminatori nel regime istituito dal
regolamento n. 404/93, non ha dichiarato l'intero regime incompatibile con il GATT
o con l'accordo generale sul commercio dei servizi (GATS). La Commissione ha
così adottato modifiche al regime istituito dal regolamento n. 404/93, per
conformarsi alla relazione nonché alla decisione dell'organo di conciliazione [v.
regolamento (CEE) del Consiglio 20 luglio 1998, n. 1637, che modifica il
regolamento n. 404/93 (GU L 210, pag. 28)].
- 27.
- Di conseguenza, la ricorrente non può avvalersi della relazione e della decisione
di cui trattasi per affermare che il sistema relativo all'organizzazione comune dei
mercati nel settore della banana non esiste più.
- 28.
- Del resto, la ricorrente non ha dimostrato l'esistenza di un nesso giuridico tra la
decisione dell'organo di conciliazione ed il proprio ricorso.
- 29.
- Dalla giurisprudenza comunitaria emerge che una disposizione contenuta in una
decisione di cui l'interessato non sia il destinatario, per poter produrre effetti diretti
nei suoi confronti, deve imporre al proprio destinatario un obbligo incondizionato
e sufficientemente chiaro e preciso a favore dell'interessato (v. sentenze della Corte
sentenza 6 ottobre 1970, causa 9/70, Grad, Racc. pag. 825, punto 9, 26 ottobre
1982, causa 104/81, Kupferberg, Racc. pag. 3641, punti 22 e 23 e 5 ottobre 1994,
causa C-280/93, Germania/Consiglio, Racc. pag. I-4973, punto 110).
- 30.
- La ricorrente non ha però presentato alcun argomento da cui risulti che tali criteri
sono soddisfatti. La tesi che la ricorrente trae dagli effetti della relazione
dell'organo d'appello permanente e dalla decisione dell'organo di conciliazione è
infondata e deve pertanto essere respinta senza che occorre esaminare se le
decisioni imperative dell'organo di conciliazione abbiano effetto diretto.
Sul motivo che deduce la violazione dell'art. 30 del regolamento n. 404/93 e sviamento
di potere
Argomenti delle parti
- 31.
- La ricorrente sostiene che la decisione impugnata viola il regolamento n. 404/93,
in particolare il suo art. 30 e che la Commissione si è resa responsabile di uno
sviamento di potere.
- 32.
- Così la Commissione avrebbe violato le condizioni enunciate nella sentenza della
Corte 26 novembre 1996, causa C-68/95, T. Port, Racc. pag. I-6065, per quanto
riguarda i casi di palese iniquità.
- 33.
- In primo luogo, la ricorrente sostiene che la decisione impugnata valuta
erroneamente i fatti quando ritiene che le sue difficoltà siano dovute al suo stesso
comportamento. La decisione della Treuhandanstalt di smettere, nell'aprile 1993,
la maturazione delle banane costituirebbe una circostanza eccezionale di cui la
ricorrente non è responsabile e non se ne sarebbe dovuto tener conto al fine di
determinare i suoi diritti, nel contesto dell'attribuzione dei certificati di
importazione, laddove essa è subentrata alla Großhandelsgesellschaft. Alla luce
della particolare situazione dei nuovi Länder, il suo contingente di banane
dovrebbe essere calcolato sulla base della capacità di tale impresa.
- 34.
- Del resto, la chiusura dell'impianto di maturazione nell'aprile 1993 non sarebbe
stata decisa per rispondere ad un obiettivo commerciale di lungo termine, bensì per
attirare potenziali investitori. Poiché la modernizzazione non ha portato il successo
auspicato, la società ricorrente sarebbe stata gestita, nel gennaio 1993, dal
dipartimento «liquidazione» della Treuhandanstalt il cui responsabile aveva, come
unico compito, quello di predisporre programmi d'intervento sociale per i lavoratori
e di curare la cessione dei beni dell'impresa.
- 35.
- La ricorrente insiste sul fatto che la costruzione dell'impianto di maturazione di
banane costituiva, per lei, la conditio sine qua non della propria presenza sul
mercato a lungo termine. Essa sarebbe l'unico grossista che dispone di un
assortimento completo in un raggio di 100 km e avrebbe sempre assicurato
l'approvvigionamento di base della popolazione della sua regione in frutta e
verdura, come la testimonianza di un impiegato di uno dei suoi clienti potrebbe
confermare.
- 36.
- In questo contesto, la ricorrente sostiene che i grandi commercianti di frutta e i
grandi grossisti dei vecchi Länder, che propongono un assortimento completo,
dispongono tutti di un loro proprio impianto per la maturazione delle banane.
Qualora la Commissione contestasse questo punto, la ricorrente chiede che sia
svolta una perizia.
- 37.
- Infine, la Commissione, assumendo come quantitativi di riferimento nel contesto
dell'attribuzione di certificati di importazione i quantitativi di banane maturati nel
vecchio impianto di maturazione durante gli anni 1991, 1992 e 1993, avrebbe
riconosciuto la continuità dell'attività di maturazione dopo la privatizzazione della
Großhandelsgesellschaft.
- 38.
- Ciò considerato, la ricorrente ritiene che non possa esserle opposta la sua
conoscenza del regolamento n. 404/93 alla data della costruzione del suo nuovo
impianto di maturazione, nel 1995. Se l'applicazione di questo regolamento dovesse
obbligarla a cessare definitivamente la sua attività di maturazione, ciò equivarrebbe
ad un divieto di esercitare un'attività professionale che minaccerebbe la sua stessa
esistenza e provocherebbe il licenziamento di numerosi collaboratori,
essenzialmente specializzati nelle attività di maturazione delle banane. Ciò
equivarrebbe infine ad escludere durevolmente dalle attività di maturazione delle
banane tutte le vecchie imprese di commercio di frutta della ex RDT, che sono
state ristrutturate e modernizzate tra il 1990 e il 1995, ed avrebbe come
conseguenza l'istituzione di un protezionismo in seno alla Comunità.
- 39.
- In secondo luogo, la ricorrente afferma che le sue difficoltà dipendono
dall'attuazione dell'organizzazione comune dei mercati nel settore della banana.
Infatti, il periodo di riferimento definito da questo sistema sarebbe un criterio
discriminatorio in quanto, nel corso degli anni presi in considerazione, essa non
aveva alcuna possibilità di realizzare un fatturato soddisfacente. Cionondimeno,
essa sarebbe trattata esattamente allo stesso modo di tutte le altre imprese di
commercio di frutta della Comunità.
- 40.
- Nella replica aggiunge che le vecchie imprese della ex RDT non possono neppure
essere trattate nello stesso modo di quelle che sono venuti a installarsi nei nuovi
Länder. Contrariamente alla tesi della Commissione, una vecchia impresa della ex
RDT ostacolata nella sua attività di maturazione a causa di difficoltà sorte
successivamente alla riunificazione e costretta a sospendere provvisoriamente tale
attività si troverebbe in una situazione molto diversa da quella di un operatore che
sia completamente agli inizi. Diversamente da quest'ultimo, la ricorrente avrebbe
assunto obblighi di consegna a lungo termine prima dell'entrata in vigore
dell'organizzazione dei mercati nel settore della banana ed avrebbe mantenuto
effettivi consistenti. Il nuovo operatore invece sopporterebbe un rischio economico
incomparabilmente più ridotto, potendo subordinare la sua strategia individuale alla
consistenza dei certificati d'importazione che gli vengono attribuiti.
- 41.
- In terzo luogo, la ricorrente sostiene che la decisione impugnata lede i suoi diritti
di proprietà e di libero esercizio di un'attività professionale. Infatti, il rifiuto di
concederle certificati supplementari metterebbe a repentaglio il proseguimento
della sua attività poiché, nella sua qualità di grossista che propone un assortimento
completo, essa avrebbe imperativamente bisogno di impianti di maturazione per
le banane.
- 42.
- La Commissione sostiene che la decisione di chiudere l'impianto di maturazione
adottata dalla Treuhandanstalt rientrava nel contesto della gestione della
Fruchthandelsgesellschaft mbH Chemnitz. Questa decisione non sarebbe stata
adottata in previsione dell'imminente entrata in vigore dell'organizzazione comune
di mercato nel settore della banana. Di conseguenza, sarebbe impossibile dedurre
l'esistenza di un caso di palese iniquità dalle specifiche difficoltà in cui ha versato
la Fruchthandelsgesellschaft mbH Chemnitz tra il 1989 e l'aprile 1993.
- 43.
- La sola circostanza che la ricorrente potrebbe eventualmente invocare come caso
di palese iniquità è il fatto che, nel 1995 e nel 1996, essa ha costruito, investendovi
somme considerevoli, un nuovo impianto di maturazione per banane della capacità
di 10 500 t annue che non può far pienamente funzionare né sfruttare perché non
le vengono rilasciati i certificati di importazione di cui ha bisogno in ragione del
regime istituito con il regolamento n. 404/93.
- 44.
- Orbene, le difficoltà incontrate dalla ricorrente a causa di questa situazione
sarebbero dovute a mancanza di diligenza da parte sua, poiché essa ha costruito
un nuovo impianto per la maturazione delle banane un anno e mezzo dopo
l'entrata in vigore dell'organizzazione comune dei mercati nel settore della banana,
senza sapere come avrebbe potuto sfruttarlo, dato che conosceva perfettamente le
regole del periodo di riferimento.
- 45.
- A questo riguardo, la Commissione confuta la tesi della ricorrente secondo cui essa
poteva sperare nell'adozione di regole particolari adatte alla specifica situazione dei
nuovi Länder. Afferma che la ricorrente sapeva, fin dal dicembre 1993, allorché ha
acquisito la Fruchthandelsgesellschaft mbH Chemnitz, all'epoca gestita dal
Treuhandanstalt, che il settore della «maturazione delle banane» era stato
dismesso e che nel 1996 essa non poteva affermare che la messa in funzione di un
nuovo impianto per la maturazione elle banane fosse la continuazione dell'attività
di maturazione svolta dalla Großhandelsgesellschaft o dalla
Fruchthandelsgesellschaft mbH Chemnitz all'epoca in cui era gestita dalla
Treuhandanstalt.
- 46.
- La Commissione riconosce indubbiamente che la ricorrente ha senz'altro ottenuto
certificati d'importazione sulla base dei quantitativi di banane maturate durante gli
anni 1991, 1992 e 1993 nel vecchio impianto di maturazione, prima della chiusura
di quest'ultimo.
- 47.
- Tuttavia, ciò non significa che la ricorrente possa avvalersi delle precedenti attività
di maturazione della Großhandelsgesellschaft. Infatti, i diritti che le sono stati
trasferiti si limitano al periodo di riferimento.
- 48.
- Per quanto riguarda la tesi della ricorrente secondo cui, nella sua qualità di
grossista che offre un assortimento completo, essa avrebbe tassativamente bisogno
di impianti per la maturazione delle banane, la Commissione afferma che questo
elemento non implica sul mercato una situazione particolare dal punto di vista
giuridico. Inoltre, a torto la ricorrente affermerebbe che la maturazione delle
banane costituisca una conditio sine qua non per mantenersi a lungo termine sul
mercato, perché l'organizzazione comune dei mercati nel settore della banana non
disciplina l'attività commerciale dei maturatori. Questi ultimi infatti, pur non
potendo importare essi stessi banane da paesi terzi o banane non tradizionali ACP
e quindi procedere alla loro maturazione, possono far maturare banane «estranee»,cioè importate da altri importatori, senza alcuna limitazione dal punto di vista
giuridico.
- 49.
- Per quanto riguarda la censura relativa al carattere discriminatorio del periodo di
riferimento, la Commissione sostiene che le difficoltà connesse con la
privatizzazione della Großhandelsgesellschaft non pongono la ricorrente in una
situazione particolare che giustifichi un suo trattamento diverso dalle altre imprese
operanti nel commercio della frutta. Infatti, con riferimento al settore
«maturazione delle banane», la ricorrente si troverebbe nella medesima situazione
di qualsiasi altra impresa che operi nel commercio della frutta e che abbia iniziato
tale attività dopo l'entrata in vigore delle regole dell'organizzazione comune dei
mercati nel settore della banana.
- 50.
- Inoltre, le difficoltà incontrate nell'ambito del processo di privatizzazione da tutte
le imprese della ex RDT dopo la riunificazione non dipenderebbe dall'art. 30 del
regolamento n. 404/93, in quanto la Corte ha dichiarato, nella menzionata sentenza
T. Port, che le condizioni richieste per poter rimediare ai casi di palese iniquità ai
sensi di tale articolo sono puramente individuali. In proposito, la Commissione fa
altresì riferimento all'ordinanza del presidente del Tribunale 21 marzo 1997, causa
T-79/96 R, Camar/Commissione (Racc. pag. II-403).
- 51.
- La censura della ricorrente secondo cui il passaggio all'organizzazione comune di
mercato nel settore della banana lederebbe il suo diritto fondamentale al libero
esercizio della professione è, per quanto la riguarda, contestata dalla Commissione
con il rilievo che, per costante giurisprudenza, la libertà di esercizio di un'attività
economica fa parte dei principi generali del diritto comunitario, ma, lungi dal
costituire una prerogativa assoluta, va considerata alla luce della sua funzione
sociale (v. sentenza del Tribunale 11 dicembre 1996, causa T-521/93, Atlanta e
a./Consiglio e Commissione, Racc. pag. II-1707, punto 62). Inoltre le garanzie
conferite agli operatori economici non possono in nessun caso essere estese alla
protezione di semplici interessi o possibilità di ordine commerciale, la cui natura
aleatoria è insita nell'essenza stessa dell'attività economica (v. sentenza della Corte
14 maggio 1974, causa 4/73, Nold e a./Commissione, Racc. pag. 491, punto 14). I
certificati d'importazione richiesti dalla ricorrente per assicurare il suo volume
d'affari non sarebbero pertanto protetti dal diritto fondamentale della libertà di
esercizio di un'attività economica.
- 52.
- Infine, per quanto riguarda il diritto alla tutela della proprietà, invocato dalla
ricorrente, la Commissione ritiene che, se l'applicazione delle regole
dell'organizzazione comune dei mercati nel settore della banana può effettivamente
mettere in gioco l'esistenza dell'intera impresa, il rischio così corso è imputabile alla
decisione della ricorrente stessa, che, pur conoscendo perfettamente il contesto
giuridico definito dall'organizzazione comune dei mercati nel settore della banana,
ha cionondimeno investito nella costruzione di un nuovo impianto di maturazione
senza alcuna garanzia di poterlo sfruttare in modo redditizio.
- 53.
- Il Regno di Spagna, a sostegno degli argomenti della Commissione, fa rilevare,
segnatamente, che la possibilità di emanare le misure transitorie previste dall'art.
30 del regolamento n. 404/93 ha come oggetto, a tenore del ventiduesimo
'considerando di tale regolamento, quello di fare fronte alle perturbazioni del
mercato interno che possono derivare dalla sostituzione dell'organizzazione comune
dei mercati ai vari regimi nazionali. Cionondimeno, essa non mirerebbe a risolvere
i problemi di natura molto diversa che possono porsi, per altre ragioni, alle imprese
che svolgono la loro attività nel settore della banana.
- 54.
- In particolare, le difficoltà esposte dalla ricorrente non sarebbero dovute all'entrata
in vigore dell'organizzazione comune dei mercati nel settore della banana e non
risponderebbero all'obiettivo perseguito dalle misure transitorie previste dall'art.
30 del regolamento n. 404/93
- 55.
- Il Regno di Spagna rileva, a questo proposito, che la violazione delle condizioni
previste dall'art. 30 del regolamento n. 404/93 per la concessione di misure
transitorie rischierebbe di alterare l'intero sistema delle importazioni di banane
nella Comunità, di ledere i diritti degli operatori del settore e, dunque, di
compromettere l'equilibrio degli interessi consacrato dalle disposizioni di politica
agricola comune sull'organizzazione comune dei mercati in esame (v. ordinanza
Camar/Commissione, citata, punto 47).
- 56.
- Il Regno di Spagna contesta pure le censure della ricorrente relative allo sviamento
di potere sostenendo che, nella specie, la Commissione non ha emesso la decisione
impugnata al fine di raggiungere un obiettivo distinto dall'obiettivo previsto, ma si
è limitata ad applicare l'art. 30 del regolamento n. 404/93, come interpretato dalla
Corte.
- 57.
- Per quanto riguarda il principio di parità, il Regno di Spagna considera che la
Commissione ha, giustamente e conformemente a tale principio, trattato la
ricorrente allo stesso modo in cui tratta tutte le imprese che commercializzano
banane dei paesi terzi e non tradizionali ACP
- 58.
- La Repubblica francese sottolinea, innanzi tutto, che dai termini utilizzati dalla
ricorrente nella sua domanda emerge che le sue difficoltà non rispondono ai
requisiti di attuazione dell'art. 30 del regolamento n. 404/93, come definiti dal
giudice comunitario, bensì trovano la loro fonte in una decisione dell'impresa
successiva all'entrata in vigore dell'organizzazione comune dei mercati.
- 59.
- La Repubblica francese afferma poi che la Commissione ha giustamente
considerato che la ricorrente non subentrava alla Großhandelsgesellschaft
nell'insieme dei suoi diritti. Infatti, come la ricorrente riconosce, il citato contratto
concluso il 17 dicembre 1993 con la Treuhandanstalt non contiene alcuna clausola
relativa ad una qualsiasi attività di maturazione.
- 60.
- In altri termine, la ricorrente avrebbe deciso di costruire un nuovo impianto di
maturazione dopo l'entrata in vigore dell'organizzazione comune di mercato nel
settore della banana, in piena conoscenza del regime di contingente tariffario
previsto da tale sistema.
Giudizio del Tribunale
- 61.
- L'art. 30 del regolamento n. 404/93 conferisce alla Commissione il potere di
adottare misure transitorie specifiche per «agevolare il passaggio dal regime vigente
prima dell'entrata in vigore del (...) regolamento a quello introdotto con il presente
regolamento e soprattutto per superare particolari difficoltà» provocate da tale
passaggio. Secondo una costante giurisprudenza, queste misure provvisorie sono
destinate a far fronte alle turbative del mercato interno provocate dalla sostituzione
dei diversi regimi nazionali con l'organizzazione comune dei mercati e hanno lo
scopo di permettere di risolvere le difficoltà incontrate dagli operatori dopo
l'istituzione dell'organizzazione comune dei mercati, ma che hanno origine nelle
condizioni dei mercati nazionali anteriori al regolamento n. 404/93 (v. ordinanza
della Corte 29 giugno 1993, causa C-280/93, Germania/Consiglio, Racc. pag. I-3667,
punti 46 e 47, sentenze della Corte T. Port, già citata, punto 34, e 4 febbraio 1997,
cause riunite C-9/95, C-23/95 e C-156/95, Germania/Commissione, Racc. pag. I-645,
punto 22, nonché l'ordinanza Camar/Commissione, già citata, punto 42).
- 62.
- La Corte ha affermato che al riguardo, la Commissione deve del pari tenere in
considerazione la situazione degli operatori economici che hanno adottato,
nell'ambito di una disciplina nazionale precedente il regolamento, un dato
comportamento, senza potere prevedere le conseguenze di tale comportamento a
seguito dell'instaurazione dell'organizzazione comune dei mercati (v. sentenza T.
Port, già citata, punto 37).
- 63.
- E' su tale criterio che la Commissione si basa allorquando enuncia, nella decisione
impugnata (v. punto 11 supra) che la data di costituzione della ricorrente è
successiva alla proposta relativa all'istituzione dell'organizzazione comune dei
mercati nel settore della banana, pubblicata il 10 settembre 1992, nonché alla
pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale delle Comunità europee del regolamento
n. 404/93 avvenuta il 25 febbraio 1993 e che, di conseguenza, l'interessata non può
aver agito senza prevedere le conseguenze che i suoi atti avrebbero avuto in un
contesto temporale successivo all'istituzione dell'organizzazione comune dei mercati
nel settore della banana.
- 64.
- La ricorrente non nega di aver costruito nel 1995 un nuovo impianto di
maturazione, nel quale la maturazione delle banane ha potuto avere inizio a partire
dal luglio 1996. Del resto ha fornito essa stessa tale informazione alla Commissione
nella domanda di certificati supplementari presentata il 18 dicembre 1996.
- 65.
- La ricorrente ha precisato, nel corso dell'udienza, che la costruzione di un nuovo
impianto di maturazione era prevista da molto tempo e che la chiusura del vecchio
impianto era soltanto un'interruzione temporanea di tale attività. Si sarebbe
cominciato a discutere della costruzione del nuovo impianto di maturazione già nel
1990, anche se la decisione di chiusura del vecchio impianto è stata adottata
soltanto nel 1993.
- 66.
- Orbene, è giocoforza constatare che questa informazione, che non è stata trasmessa
alla Commissione all'epoca della decisione impugnata, non è dimostrata. Si deve
a questo proposito sottolineare che il contratto di vendita non conteneva alcuna
disposizione relativa alla costruzione di un nuovo impianto di maturazione. Del
resto, il costo dei lavori di costruzione dell'impianto della Fruchthalndelgesellschaft
ha ampiamente superato l'importo degli investimenti che l'acquirente si era
impegnato a realizzare.
- 67.
- Ne consegue che la ricorrente, allorché ha deciso di costruire un nuovo impianto
di maturazione, era in grado di prevederne le conseguenze nel contesto
dell'organizzazione comune dei mercati nel settore della banana istituita con
regolamento n. 404/93. Di conseguenza, la Commissione, che del resto dispone di
un ampio potere nella valutazione della necessità delle misure transitorie, aveva
ragione nel respingere la domanda di concessione di certificati supplementari
presentata dalla ricorrente il 18 dicembre 1996.
- 68.
- Questa conclusione non può essere inficiata dagli altri argomenti dedotti dalla
ricorrente a sostegno del suo ricorso.
- 69.
- In primo luogo, per quanto riguarda l'argomento della necessità per la ricorrente
di disporre di un impianto di maturazione di banane, si deve in primo luogo
osservare che esso non è dimostrato. Infatti, un grossista che dispone di un
assortimento di frutta e verdura completa non è, come sottolineato dalla
Commissione, un operatore avente sul mercato una situazione particolare dal punto
di vista giuridico. Inoltre, la ricorrente, non contesta che un impianto di
maturazione può condurre le sue attività nell'ambito dell'organizzazione comune
dei mercati, anche senza certificato di importazione, curando la maturazione delle
banane importate da altri operatori.
- 70.
- Del resto, anche supponendo che un impianto di maturazione sia stato
indispensabile per la ricorrente, ciò non la dispensava, prima di iniziarne la
costruzione, dal valutarne la redditività tenendo conto delle condizioni imposte
dall'organizzazione comune dei mercati nel settore della banana.
- 71.
- In secondo luogo, per quanto riguarda l'attribuzione al ricorrente, come quantità
di riferimento per il calcolo dei suoi diritti all'importazione, dei quantitativi di
banane maturate nel vecchio impianto, vanno accolte le spiegazioni fornite dalla
Commissione, in particolare nel corso dell'udienza, secondo le quali si tratta di un
trasferimento di diritto patrimoniali limitato all'attività di maturazione nel corso
degli anni 1991, 1992 e 1993. Ciò non implica assolutamente che la ricorrente abbia
un titolo per argomentare da tale trasferimento l'esistenza di una continuità
dell'attività di maturazione dalla privatizzazione della Großhandelsgesellschaft fino
alla messa in attività del suo nuovo impianto di maturazione.
- 72.
- In terzo luogo, per quanto riguarda l'asserita violazione del principio di parità di
trattamento in ragione della situazione particolarmente difficile delle imprese
privatizzate della ex RDT, basta constatare che queste difficoltà non sono dovute
all'istituzione dell'organizzazione comune dei mercati (v. la giurisprudenza citata
supra al punto 61). Di conseguenza, si tratta di difficoltà che non rientrano nel
campo d'applicazione dell'art. 30 del regolamento n. 404/93.
- 73.
- Per di più la Corte, nella menzionata sentenza Germania/Consiglio (punti 73-74)
ha affermato che se è vero che non tutte le imprese sono toccate nello stesso modo
dal regolamento n. 404/93, un trattamento differenziato appare tuttavia inerente
all'obiettivo dell'integrazione di mercati fino ad allora isolati, tenuto conto della
diversa situazione nella quale versavano le diverse categorie di operatori economici
prima dell'istituzione dell'organizzazione comune dei mercati.
- 74.
- In quarto luogo, per quanto riguarda gli argomenti che deducono la violazione di
diritti di proprietà e del libero esercizio di un'attività professionale, va precisato che
la Corte ha dichiarato che nessun operatore economico può rivendicare un diritto
di proprietà su una quota di mercato da esso detenuta in un momento precedente
all'adozione dell'organizzazione comune dei mercati nel settore della banana.Inoltre, la restrizione alla facoltà di importare banane dei paesi terzi, conseguente
all'apertura del contingente doganale e alla sua ripartizione, è inerente agli obiettivi
di interesse generale comunitario perseguiti con l'istituzione dell'organizzazione
comune dei mercati nel settore della banana e non pregiudica pertanto
indebitamente il libero accesso alle attività professionali degli operatori tradizionali
di banane di paesi terzi (v. sentenze della Corte Germania/Consiglio, già citata,
punti 79, 82 e 87 e sentenza 10 marzo 1998, causa C-122/95, Germania/Consiglio,
Racc. pag. I-973, punto 77).
- 75.
- Pertanto, la ricorrente non può allegare una violazione del suo diritto di proprietà.
Parimenti, non essendo, del resto, direttamente soggetta, in quanto azienda di
maturazione, a restrizioni giuridiche ai sensi dell'organizzazione comune dei
mercati, essa non può invocare una violazione del diritto al libero esercizio di
un'attività professionale.
- 76.
- Infine, la ricorrente non ha titolo per asserire che il rigetto della sua domanda
mediante la decisione impugnata costituisca uno sviamento di potere. A tal fine,
basta ricordare che, conformemente alla giurisprudenza, una decisione è viziata da
sviamento di potere se, in base a indizi oggettivi, pertinenti e concordanti, risulta
adottata allo scopo esclusivo, o quanto meno determinante, di raggiungere fini
diversi da quelli dichiarati (v. sentenza del Tribunale 6 aprile 1995, causa T-143/89,
Ferriere Nord/Commissione, Racc. pag. II-917, punto 68, e sentenza della Corte 12
novembre 1996, causa C-84/94, Regno Unito/Consiglio, Racc. pag. I-5755, punto
69). Orbene, la ricorrente non ha prodotto alcun elemento di prova in tal senso.
- 77.
- Da quanto precede emerge che la Commissione ha correttamente applicato l'art.
30 del regolamento n. 404/93 e che adottando la decisione impugnata, non ha
perseguito un obiettivo diverso da quello previsto da detto articolo.
- 78.
- Di conseguenza, senza che si renda necessario disporre le misure di istruzione
proposte dalla ricorrente (v. punti 35 e 36 supra), il ricorso va respinto nella sua
integralità.
Sulle spese
- 79.
- Ai sensi dell'art. 87, n. 2, del regolamento di procedura la parte soccombente è
condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché la Commissione ha
presentato tale domanda e la ricorrente è rimasta soccombente, quest'ultima va
condannata alle spese sostenute dalla Commissione. Ai sensi dell'art. 87, n. 4, del
regolamento di procedura le spese sostenute dal Regno di Spagna e dalla
Repubblica francese, parti intervenienti, restano a loro carico.
Per questi motivi,
IL TRIBUNALE (Quinta Sezione)
dichiara e statuisce:
1) Il ricorso è respinto.
2) La ricorrente sopporterà le proprie spese nonché quelle della Commissione.
3) Le spese sostenute dal Regno di Spagna e dalla Repubblica francese restano
a loro carico.
CookeGarcía-Valdecasas
Lindh
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Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 28 settembre 1999.
Il cancelliere
Il presidente
H. Jung
J.D. Cooke