Ricorso proposto il 21 aprile 2011 - Caventa / UAMI - Anson's Herrenhaus (BERG)
(Causa T-225/11)
Lingua in cui è stato redatto il ricorso: il tedesco
Parti
Ricorrente: Caventa AG (Rekingen, Svizzera) (rappresentante: avv. J. Krenzel)
Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Anson's Herrenhaus KG (Düsseldorf, Germania)
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
annullare la decisione della prima commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 10 febbraio 2011, procedimento R 740/2010-1;
condannare il convenuto alle spese.
Motivi e principali argomenti
Richiedente il marchio comunitario: la ricorrente.
Marchio comunitario di cui trattasi: marchio figurativo "BERG" per prodotti delle classi 25 e 28 (domanda n. 7 124 084).
Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l'opposizione: Anson's Herrenhaus KG.
Marchio o segno su cui si fonda l'opposizione: marchio denominativo "Christian Berg" per prodotti e servizi delle classi 3, 18, 25 e 35 (marchio comunitario n. 338 36 76); l'opposizione è stata diretta contro la registrazione per prodotti delle classi 25 e 28.
Decisione della divisione d'opposizione: accoglimento dell'opposizione.
Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso.
Motivi dedotti: violazione dell'art. 8, n. 1, lett. b, del regolamento (CE) 207/2009
1, poiché non sussisterebbe alcun rischio di confusione tra i marchi di cui trattasi.
____________1 - Regolamento (CE) del Consiglio 26 febbraio 2009, n. 207, sul marchio comunitario (versione codificata), GU L 78, pag. 1.