Language of document :

Ricorso proposto il 10 giugno 2014 – Duro Felguera / Commissione

(Causa T-401/14)

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Duro Felguera, SA (Gijón, Spagna) (rappresentante: A. López Gómez, abogado)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione impugnata;

in subordine, annullare la decisione che qualifica l’insieme delle misure fiscali denominato regime spagnolo di tax lease come aiuto di Stato nuovo e incompatibile con il mercato interno;

in subordine, annullare gli articoli 1 e 4 della decisione impugnata, che designano le società d’investimento del gruppo d’interesse economico (GIE) come i soli beneficiari di tali ipotetici aiuti e, nel contempo, come i soli soggetti tenuti a procedere al recupero;

in subordine, annullare l’articolo 4 della decisione impugnata, nella parte in cui ordina il recupero dei presunti aiuti in violazione dei principi generali del diritto dell’Unione;

in subordine, annullare l’articolo 4 della decisione impugnata, nella parte in cui si pronuncia sulla liceità di contratti privati conclusi tra gli investitori e altri soggetti, e

condannare la Commissione a sopportare integralmente le spese del presente procedimento.

Motivi e principali argomenti

La decisione impugnata nel presente procedimento è la stessa su cui verte la causa T-515/13, Spagna/Commissione.

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce sei motivi.

Con il primo motivo la ricorrente ritiene che la decisione impugnata violi l’articolo 107 TFUE, in quanto qualifica il regime spagnolo di tax lease e le misure che lo costituiscono come aiuto di Stato. La ricorrente afferma che il punto di vista complessivo da cui muove la Commissione è errato, poiché essa confonde un insieme di negozi giuridici privati realizzati dai contribuenti per ottimizzare i propri benefici, con la predisposizione di un meccanismo ad hoc da parte delle autorità fiscali per creare vantaggi fiscali.

La ricorrente fonda il suo secondo motivo sul fatto che la Commissione avrebbe erroneamente determinato il beneficiario dell’aiuto, poiché essa stessa riconosce che chi riceve l’aiuto, o la maggior parte di esso, è l’armatore che acquisisce la nave, e non il GIE. Infatti, anche se l’ammortamento anticipato è richiesto dal GIE e in un primo momento avvantaggia i suoi membri, esso è poi trasferito al 90% alle compagnie di trasporto marittimo.

Con il terzo motivo la ricorrente ritiene che siano stati violati gli articoli 107 e 108 TFUE, in quanto la Commissione ha qualificato il regime spagnolo d’imposta sul tonnellaggio in taluni casi come aiuto nuovo invece che come aiuto esistente.

Con il quarto motivo la ricorrente lamenta la violazione degli articoli 107 e 296 TFUE, in quanto la Commissione non ha sufficientemente motivato le ragioni che l’hanno condotta a considerare il GIE e i suoi investitori come beneficiari unici e finali dell’aiuto di Stato, obbligati a sopportarne il recupero.

In quinto luogo, in subordine, la ricorrente allega l’impossibilità di disporre il recupero degli aiuti, considerato il fatto che la decisione impugnata viola i principi generali della parità di trattamento, di proporzionalità e del legittimo affidamento.

6.    In sesto luogo, in subordine, la ricorrente afferma che vi è stata violazione del principio di attribuzione delle competenze sul fondamento degli articoli 107 e 108 TFUE, dell’articolo 14 del regolamento del Consiglio n. 659/1999 e dell’articolo 16 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, poiché la decisione impugnata si pronuncia sulla validità di clausole contrattuali contenute in contratti privati conclusi sulla base del diritto spagnolo tra gli investitori e altri soggetti.