Sentenza del Tribunale (Quinta Sezione) 4 marzo 2010 – Monoscoop / UAMI (SUDOKU SAMURAI BINGO)
(causa T‑564/08)
«Marchio comunitario – Domanda di marchio comunitario denominativo SUDOKU SAMURAI BINGO – Impedimento assoluto alla registrazione – Carattere descrittivo – Art. 7, n. 1, lett. c), del regolamento (CE) n. 40/94 [divenuto art. 7, n. 1, lett. c), del regolamento (CE) n. 207/2009]»
Marchio comunitario – Definizione e acquisizione del marchio comunitario – Impedimenti assoluti alla registrazione – Marchi composti esclusivamente da segni o indicazioni che possono servire a designare le caratteristiche di un prodotto [Regolamento del Consiglio n. 40/94, art. 7, n. 1, lett. c)] (v. punti 18, 28, 35)
Oggetto
| Ricorso proposto avverso la decisione della seconda commissione di ricorso dell’UAMI 30 settembre 2008 (procedimento R 816/2008 2) relativa a una domanda di registrazione, quale marchio comunitario, del segno denominativo SUDOKU SAMURAI BINGO. |
Dati della causa
Richiedente il marchio comunitario: | Monoscoop BV |
Marchio comunitario di cui trattasi: | Marchio denominativo SUDOKU SAMURAI BINGO per prodotti e servizi delle classi 9, 28 e 41 ‑ domanda di registrazione n. 5 769 013 |
Decisione dell’esaminatore: | Rigetto della domanda |
Decisione della commissione di ricorso: | Rigetto del ricorso |
Dispositivo
2) | | La Monoscoop BV è condannata alle spese. |