Sentenza del Tribunale (Prima Sezione) del 14 maggio 2013 – Masottina / UAMI – Bodegas Cooperativas de Alicante (CA’ MARINA)
(causa T‑393/11)
«Marchio comunitario – Opposizione – Domanda di marchio comunitario denominativo CA’ MARINA – Marchio comunitario denominativo anteriore MARINA ALTA – Impedimento relativo alla registrazione – Somiglianza tra i segni - Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009»
1. Marchio comunitario – Procedimento di ricorso – Ricorso dinanzi al giudice dell’Unione – Competenza del Tribunale – Controllo sulla legittimità delle decisioni delle commissioni di ricorso – Considerazione dal parte del Tribunale degli elementi di diritto e di fatto non precedentemente presentati dinanzi agli organi dell’Ufficio – Esclusione (Regolamento di procedura del Tribunale, art. 135, § 4; regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 65) (v. punto 12)
2. Marchio comunitario – Definizione e acquisizione del marchio comunitario – Impedimenti relativi alla registrazione – Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile registrato per prodotti o servizi identici o simili – Rischio di confusione con il marchio anteriore – Valutazione del rischio di confusione – Criteri [Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 8, § 1, b)] (v. punti 16, 49)
3. Marchio comunitario – Definizione e acquisizione del marchio comunitario – Impedimenti relativi alla registrazione – Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile registrato per prodotti o servizi identici o simili – Rischio di confusione con il marchio anteriore – Marchi denominativi CA’ MARINA e MARINA ALTA [Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 8, § 1, b)] (v. punti 19, 25, 47, 48, 50, 59)
Oggetto
| Ricorso di annullamento proposto avverso la decisione della prima commissione di ricorso dell’UAMI del 4 maggio 2011 (procedimento R 518/2010-1), relativa ad un procedimento di opposizione tra la Bodegas Cooperativas de Alicante, Coop. V. e la Masottina SpA. |
Dispositivo
2) | | La Masottina SpA è condannata alle spese. |