Ordinanza del Tribunale (Prima Sezione) del 10 dicembre 2013 –
von Storch e a. / BCE
(Causa T‑492/12)
«Ricorso di annullamento – Decisioni adottate dalla BCE – Caratteristiche tecniche relative alle operazioni monetarie su titoli dell’Eurosistema – Misure volte a preservare la disponibilità delle garanzie – Misure temporanee sulle operazioni di rifinanziamento dell’Eurosistema e sull’idoneità delle garanzie – Insussistenza di incidenza diretta – Irricevibilità»
1. Ricorso di annullamento – Persone fisiche o giuridiche – Atti impugnabili – Nozione – Atti che producono effetti giuridici vincolanti – Atti che modificano la situazione giuridica del ricorrente – Decisioni della Banca centrale europea che approvano l’adozione di misure relative alle operazioni di rifinanziamento dell’Eurosistema nonché all’idoneità e disponibilità delle garanzie – Mancanza di effetto di diritto obbligatorio sul ricorrente – Irricevibilità (Art. 263, quarto comma, TFUE; Indirizzo della Banca centrale europea BCE/2012/23) (v. punti 29, 32, 38, 42)
2. Diritti fondamentali – Diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva – Sindacato sulla legittimità degli atti dell’Unione – Modalità – Tutela di tale diritto da parte del giudice dell’Unione o dei giudici nazionali a seconda della natura giuridica dell’atto contestato – Possibilità di avvalersi di un ricorso di annullamento o di un rinvio pregiudiziale sulla validità (Artt. 263 TFUE, 267 TFUE, 268 TFUE, 277 TFUE e 340, secondo comma, TFUE; Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 47) (v. punti 44-46)
3. Unione europea – Sindacato giurisdizionale sulla legittimità degli atti delle istituzioni – Atti di portata generale – Necessità per le persone fisiche o giuridiche di esperire il rimedio giurisdizionale dell’eccezione di illegittimità o del rinvio pregiudiziale sulla validità – Obbligo dei giudici nazionali di applicare le norme procedurali nazionali in modo da consentire la contestazione della legittimità degli atti dell’Unione – Esperibilità del ricorso di annullamento dinanzi al giudice dell’Unione in caso di mancanza di mezzi di ricorso dinanzi al giudice nazionale – Esclusione (Art. 19, § 1, secondo comma, TUE; artt. 263 TFUE, 267 TFUE e 277 TFUE) (v. punti 47, 48)
Oggetto
| Domanda di annullamento, in via principale, da un lato della decisione della BCE del 6 settembre 2012, riguardante talune caratteristiche tecniche relative ad operazioni monetarie su titoli dell’Eurosistema sui mercati secondari del debito sovrano, dall’altro, della decisione della BCE del 6 settembre 2012 recante misure supplementari destinate a preservare la disponibilità delle garanzie per le controparti al fine di mantenerne l’accesso alle operazioni di apporto di liquidità dell’Eurosistema e, in subordine, dell’indirizzo 2012/641/UE della BCE, del 10 ottobre 2012, che modifica l’indirizzo BCE/2012/18 relativo a misure temporanee supplementari sulle operazioni di rifinanziamento dell’Eurosistema e sull’idoneità delle garanzie (BCE/2012/23) (GU L 284, pag. 14). |
Dispositivo
1) | | Il ricorso è respinto in quanto irricevibile. |
2) | | Il sig. Sven von Storch unitamente agli altri 5 216 ricorrenti i cui nominativi figurano in allegato alla presente ordinanza sopporteranno le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Banca centrale europea (BCE). |