Language of document : ECLI:EU:T:2012:112

SENTENZA DEL TRIBUNALE (Ottava Sezione ampliata)

8 marzo 2012 (*)

«Ricorso di annullamento — Aiuti di Stato — Regime di aiuti che consente l’ammortamento fiscale dell’avviamento finanziario per l’acquisizione di partecipazioni azionarie estere — Decisione che dichiara il regime di aiuti incompatibile con il mercato comune e che non dispone il recupero degli aiuti — Atto che prevede misure d’esecuzione — Assenza di pregiudizio individuale — Irricevibilità»

Nella causa T‑221/10,

Iberdrola SA, con sede in Bilbao (Spagna), rappresentata da J. Ruiz Calzado, M. Núñez-Müller e J. Domínguez Pérez, avvocati,

ricorrente,

contro

Commissione europea, rappresentata dai sigg. R. Lyal e C. Urraca Caviedes, in qualità di agenti,

convenuta,

avente ad oggetto una domanda di annullamento dell’articolo 1, paragrafo 1, della decisione 2011/5/CE della Commissione, del 28 ottobre 2009, relativa all’ammortamento fiscale dell’avviamento finanziario per l’acquisizione di partecipazioni azionarie estere C 45/07 (ex NN 51/07, ex CP 9/07) cui la Spagna ha dato esecuzione (GU 2011, L 7, pag. 48),

IL TRIBUNALE (Ottava Sezione ampliata),

composto dal sig. L. Truchot (relatore), presidente, dalla sig.ra M.E. Martins Ribeiro, dai sigg. N. Wahl, S. Soldevila Fragoso e H. Kanninen, giudici,

cancelliere: sig.ra B. Pastor, cancelliere aggiunto

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 24 ottobre 2011,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

 Fatti

1        Con diversi quesiti scritti depositati nel 2005 e nel 2006 (E-4431/05, E-4772/05, E-5800/06 e P-5509/06), alcuni deputati del Parlamento europeo hanno interrogato la Commissione delle Comunità europee in merito alla qualificazione di aiuto di Stato del dispositivo previsto all’articolo 12, paragrafo 5, introdotto nella normativa spagnola relativa all’imposta sulle società dalla Ley 24/2001, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social (legge 24/2001, recante adozione di misure in materia fiscale, amministrative e di ordine sociale), del 27 dicembre 2001 (BOE n. 313, del 31 dicembre 2001, pag. 50493), e riportato dal Real Decreto Legislativo 4/2004, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades (Regio decreto legislativo 4/2004, che approva il testo modificato della legge relativa all’imposta sulle società), del 5 marzo 2004 (BOE n. 61, dell’11 marzo 2004, pag. 10951) (in prosieguo: il «regime contestato»). La Commissione ha risposto sostanzialmente che, secondo le informazioni di cui disponeva, il regime contestato non sembrava rientrare nell’ambito di applicazione delle disposizioni relative agli aiuti di Stato.

2        Con lettere del 15 gennaio e del 26 marzo 2007, la Commissione ha invitato le autorità spagnole a fornirle informazioni al fine di valutare la portata e gli effetti del regime contestato. Con lettere del 16 febbraio e del 4 giugno 2007, il Regno di Spagna ha trasmesso alla Commissione le informazioni richieste.

3        Con fax del 28 agosto 2007, la Commissione ha ricevuto la denuncia di un operatore privato in cui si affermava che il regime contestato costituiva un aiuto di Stato incompatibile con il mercato comune.

4        Con decisione del 10 ottobre 2007 (sintesi in GU C 311, pag. 21), la Commissione ha avviato un procedimento di indagine formale con riferimento al regime contestato.

5        Con lettera del 5 dicembre 2007, la Commissione ha ricevuto le osservazioni del Regno di Spagna in merito alla decisione di avvio del procedimento di indagine formale. Tra il 18 gennaio e il 16 giugno 2008, la Commissione ha ricevuto anche le osservazioni di 32 terzi interessati, tra cui quelle della ricorrente, Iberdrola SA. Con lettere del 30 giugno 2008 e del 22 aprile 2009, il Regno di Spagna ha presentato i suoi commenti in merito alle osservazioni dei terzi interessati.

6        Il 18 febbraio 2008, il 12 maggio e l’8 giugno 2009, sono state organizzate riunioni tecniche con le autorità spagnole. Altre riunioni tecniche sono state del pari organizzate con alcuni dei 32 terzi interessati.

7        Con lettera del 14 luglio 2008 e con mail del 16 giugno 2009, il Regno di Spagna ha sottoposto informazioni aggiuntive alla Commissione.

8        La Commissione ha chiuso il procedimento, quanto alle acquisizioni di partecipazioni azionarie realizzate in seno all’Unione europea con la sua decisione 2011/5/CE, del 28 ottobre 2009, relativa all’ammortamento fiscale dell’avviamento finanziario per l’acquisizione di partecipazioni azionarie estere C 45/07 (ex NN 51/07, ex CP 9/07) cui la Spagna ha dato esecuzione (GU 2011, L 7, pag. 48; in prosieguo: la «decisione impugnata»).

9        La decisione impugnata dichiara incompatibile con il mercato comune il regime contestato, consistente in un vantaggio fiscale che consente alle società spagnole l’ammortamento dell’avviamento derivante dall’acquisizione di partecipazioni azionarie in imprese estere, qualora esso si applichi all’acquisizione di partecipazioni in società aventi sede in seno all’Unione.

10      L’articolo 1, paragrafi 2 e 3, della decisione impugnata consente tuttavia al regime contestato di continuare ad applicarsi, in forza del principio di tutela del legittimo affidamento, alle acquisizioni di partecipazioni azionarie effettuate anteriormente alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea della decisione di avvio del procedimento di indagine formale, emanata il 21 dicembre 2007, nonché alle acquisizioni di partecipazioni azionarie la cui realizzazione, subordinata all’autorizzazione di un’autorità di regolamentazione cui l’operazione è stata notificata anteriormente a tale data, era oggetto di impegno irrevocabile prima del 21 dicembre 2007.

 Procedimento e conclusioni delle parti

11      Con atto depositato presso la cancelleria del Tribunale il 18 maggio 2010, la ricorrente ha proposto il presente ricorso.

12      Con atto depositato presso la cancelleria del Tribunale il 30 settembre 2010, la Commissione ha sollevato un’eccezione di irricevibilità ai sensi dell’articolo 114, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale.

13      Il 16 novembre 2010 la ricorrente ha presentato le sue osservazioni sull’eccezione di irricevibilità sollevata dalla Commissione.

14      L’8 giugno 2011 il Tribunale, in applicazione dell’articolo 14 del regolamento di procedura e su proposta dell’Ottava Sezione, ha deciso di rinviare la causa dinanzi ad un collegio giudicante ampliato.

15      Su relazione del giudice relatore, il Tribunale (Ottava Sezione ampliata) ha deciso di passare alla fase orale del procedimento al fine di statuire sull’eccezione di irricevibilità sollevata dalla Commissione e di invitare le parti a rispondere a taluni quesiti. Queste ultime hanno risposto entro il termine impartito.

16      Le parti hanno svolto le loro difese orali ed hanno risposto ai quesiti del Tribunale all’udienza svoltasi il 24 ottobre 2011.

17      La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

—        annullare l’articolo 1, paragrafo 1, della decisione impugnata;

—        respingere l’eccezione di irricevibilità sollevata dalla Commissione;

—        disporre la prosecuzione del procedimento e assegnare alla Commissione, per il deposito del controricorso, un termine improrogabile, considerato l’indebito ritardo subito dal procedimento;

—        condannare la Commissione alle spese.

18      La Commissione conclude che il Tribunale voglia:

—        dichiarare il ricorso irricevibile;

—        condannare la ricorrente alle spese.

19      Le osservazioni della ricorrente sull’eccezione di irricevibilità contengono anche una domanda di misure di organizzazione del procedimento, diretta ad ottenere che il Tribunale chieda alla Commissione, da una parte, di comunicargli le domande di informazioni sui contribuenti che si sono avvalsi del regime contestato, che essa ha inviato al Regno di Spagna nel corso del procedimento di indagine, nonché le risposte che ne ha ricevuto e, dall’altra, di indicare se essa avesse potuto conoscere il numero esatto e l’identità dei beneficiari del regime contestato fino all’ottobre 2009.

 In diritto

20      La Commissione afferma che il presente ricorso è irricevibile in quanto la ricorrente non ha dimostrato né che aveva interesse ad agire né che era individualmente pregiudicata dalla decisione impugnata.

21      Occorre iniziare esaminando il secondo motivo di irricevibilità opposto dalla Commissione.

22      Ai sensi dell’articolo 263, quarto comma, TFUE «qualsiasi persona fisica o giuridica può proporre, alle condizioni previste al primo e secondo comma, un ricorso contro gli atti adottati nei suoi confronti o che la riguardano direttamente e individualmente, e contro gli atti regolamentari che la riguardano direttamente e che non comportano alcuna misura d’esecuzione».

23      Poiché la decisione impugnata è stata adottata al termine del procedimento di indagine formale e non è stata inviata alla ricorrente, occorre valutarne l’incidenza individuale secondo i criteri definiti dalla Corte nella sentenza del 15 luglio 1963, Plaumann/Commissione (25/62, Racc. pag. 197, in particolare pag. 223). Così, la ricorrente deve dimostrare che la decisione impugnata la concerne a causa di determinate qualità sue personali o di una situazione di fatto che la caratterizza rispetto a chiunque altro e, quindi, la distingue in modo analogo ai destinatari (v., in tal senso, sentenza della Corte del 29 aprile 2004, Italia/Commissione, C‑298/00 P, Racc. pag. I‑4087, punto 36, e giurisprudenza ivi citata).

24      In via principale, la ricorrente invoca sostanzialmente la sua qualità di beneficiaria del regime contestato per dimostrare che essa è individualmente interessata dalla decisione impugnata in cui tale regime è dichiarato illegittimo e incompatibile con il mercato comune.

25      Secondo una giurisprudenza costante, un’impresa non può, in via di principio, impugnare una decisione della Commissione che vieta un regime di aiuti settoriale se è interessata da questa decisione solo a causa della sua appartenenza al settore di cui trattasi e della sua qualità di beneficiaria potenziale di tale regime. Infatti, siffatta decisione si presenta, nei confronti dell’impresa ricorrente, come un provvedimento di portata generale che si applica a situazioni determinate obiettivamente e comporta effetti giuridici nei confronti di una categoria di persone considerate in modo generale ed astratto (v. sentenza Italia/Commissione, cit., punto 37, e giurisprudenza ivi citata, nonché sentenza del Tribunale dell’11 giugno 2009, Acegas/Commissione, T‑309/02, Racc. pag. II‑1809, punto 47, e giurisprudenza ivi citata).

26      Tuttavia, poiché l’impresa ricorrente non è soltanto interessata dalla decisione in esame in quanto impresa del settore di cui trattasi, potenzialmente beneficiaria del regime di aiuti, ma anche nella sua qualità di beneficiaria effettiva di un aiuto individuale concesso in base a detto regime, di cui la Commissione ha disposto il recupero, essa è individualmente interessata da tale decisione e il suo ricorso diretto contro di essa è ricevibile (v., in tal senso, sentenza della Corte del 19 ottobre 2000, Italia e Sardegna Lines/Commissione, C‑15/98 e C‑105/99, Racc. pag. I‑8855, punti 34 e 35, nonché sentenza del Tribunale del 10 settembre 2009, Banco Comercial dos Açores/Commissione, T‑75/03, Racc. pag. II‑143, punto 44).

27      Occorre quindi verificare se la ricorrente possieda la qualità di beneficiario effettivo di un aiuto individuale concesso in base a un regime di aiuti previsto dalla decisione impugnata e di cui la Commissione ha ordinato il recupero (v., in tal senso, sentenza della Corte del 9 giugno 2011, Comitato «Venezia vuole vivere» e a./Commissione, C‑71/09 P, C‑73/09 P e C‑76/09 P, Racc. pag. I‑4727, punto 53, e giurisprudenza ivi citata).

28      Al riguardo, in primo luogo, la ricorrente afferma di aver acquisito partecipazioni azionarie nel gruppo ellenico Metal Industry of Arcadia C. Rokas SA nel 2008 e nel 2009 e che la decisione impugnata impone il recupero presso i beneficiari degli aiuti relativi alle operazioni successive al 21 dicembre 2007. In secondo luogo, essa sostiene che sarebbe anche individualmente interessata in base alle operazioni che ha realizzato anteriormente al 21 dicembre 2007.

29      Per quanto riguarda le operazioni successive al 21 dicembre 2007, va osservato che la ricorrente non fornisce alcun elemento idoneo a dimostrare che il regime contestato è stato applicato alle sue acquisizioni di partecipazioni nel gruppo ellenico interessato. Così, essa ha richiamato nelle sue memorie scritte soltanto l’intenzione di applicare tale regime e ha confermato all’udienza di non aver chiesto tale applicazione in nessuna delle sue dichiarazioni tributarie.

30      La ricorrente non si trova dunque, a tale titolo, in una situazione diversa da quella di qualsiasi altra impresa che abbia realizzato un’operazione atta a beneficiare del regime contestato e costituisce quindi un beneficiario potenziale, e non effettivo, di detto regime (v., in tal senso, sentenza Acegas/Commissione, cit., punti 51‑54). Non si può conseguentemente ritenere che essa sia individualmente interessata dalla decisione impugnata in base alle operazioni successive al 21 dicembre 2007.

31      Riguardo alle operazioni anteriori al 21 dicembre 2007, la ricorrente ha dimostrato la propria qualità di beneficiaria effettiva del regime contestato. Infatti, essa ha allegato alle sue osservazioni sull’eccezione di irricevibilità un documento che attesta che essa aveva applicato il regime contestato a determinate acquisizioni di partecipazioni, una risalente al 23 aprile 2007, in una società avente sede nel Regno Unito e le altre, risalenti al 1º dicembre 2004 e al 1º dicembre 2005, in una società avente sede in Grecia. Tuttavia, in forza dell’articolo 1, paragrafo 2, e dell’articolo 4, paragrafo 1, della decisione impugnata, essa non ricade nell’obbligo di recupero previsto da tale decisione.

32      Al riguardo, la ricorrente sostiene, in primo luogo, che il riconoscimento dell’incidenza individuale nei confronti di un ricorrente di un atto che dichiara un aiuto incompatibile non può essere circoscritto al caso in cui tale atto imponga il recupero dell’aiuto. Nella fattispecie, essa sarebbe individualmente interessata per la sua appartenenza ad una cerchia limitata di beneficiari dell’aiuto il cui numero e la cui identità sarebbero stati determinati e verificabili quando è stata adottata la decisione impugnata. In proposito, essa chiede al Tribunale di adottare la domanda di misure di organizzazione del procedimento menzionata al precedente punto 19. Peraltro, la partecipazione attiva della ricorrente al procedimento di indagine formale, attestata segnatamente dalla riunione dei suoi rappresentanti con la Commissione tenutasi il 16 aprile 2008, menzionata all’undicesimo punto della decisione impugnata, come del resto la menzione, risultante dal secondo punto della decisione impugnata, della sua acquisizione di partecipazioni nella società Scottish Power dimostrerebbero che la sua situazione particolare è stata presa in considerazione e che, pertanto, essa è individualmente interessata.

33      Va anzitutto ricordato che, secondo costante giurisprudenza, la possibilità di determinare, con maggiore o minore precisione, il numero o anche l’identità dei soggetti di diritto ai quali si applica un provvedimento non comporta affatto che tali soggetti debbano essere considerati individualmente interessati da detto provvedimento, purché sia assodato che, come nella causa principale, tale applicazione si effettua in virtù di una situazione obiettiva di diritto o di fatto definita dall’atto in esame (v., in tal senso, sentenza della Corte del 22 novembre 2001, Antillean Rice Mills/Consiglio, C‑451/98, Racc. pag. I‑8949, punto 52, e sentenza del Tribunale dell’11 giugno 2009, Confservizi/Commissione, T‑292/02, Racc. pag. II‑1659, punto 53). Non occorre pertanto disporre la misura di organizzazione del procedimento richiesta dalla ricorrente e diretta sostanzialmente a stabilire se la Commissione fosse stata in grado di identificare i beneficiari del regime contestato.

34      Peraltro, la giurisprudenza ha certamente riconosciuto che il ricorrente poteva essere individualmente interessato per la sua partecipazione attiva al procedimento che ha condotto all’adozione dell’atto impugnato. Erano tuttavia in causa situazioni particolari nelle quali il ricorrente occupava una posizione di negoziatore chiaramente circoscritta e intrinsecamente collegata allo scopo stesso della decisione, tale da posizionarlo in una situazione di fatto che lo caratterizzava rispetto a qualsiasi altra persona (v., in tal senso, sentenza della Corte del 9 luglio 2009, 3F/Commissione, C‑319/07 P, Racc. pag. I‑5963, punti 85-95, e giurisprudenza ivi citata).

35      Orbene, nella fattispecie, la ricorrente si è limitata a presentare osservazioni, come le altre 31 parti interessate, e i suoi rappresentanti hanno partecipato, con quelli di altri terzi interessati, ad una riunione con la Commissione il 16 aprile 2008. Siffatte circostanze non sono idonee a dimostrare che essa occupava una posizione di negoziatrice atta a consentire di riconoscere che era individualmente interessata.

36      Anche se la ricorrente sostiene che tale partecipazione al procedimento di indagine formale come del resto la menzione della sua acquisizione di azioni della Scottish Power nella decisione impugnata dimostrano che la sua situazione particolare è stata oggetto di discussioni approfondite atte ad accertare che essa è individualmente interessata in forza della sentenza del Tribunale del 22 novembre 2001, Mitteldeutsche Erdöl-Raffinerie/Commissione (T‑9/98, Racc. pag. II‑3367), essa non fornisce elementi che permettano di ritenere che la sua situazione è paragonabile a quella del ricorrente nella causa sfociata in detta sentenza.

37      Infatti, nella citata sentenza Mitteldeutsche Erdöl-Raffinerie/Commissione (punti 80-82) l’adozione della disposizione della legge tedesca in materia tributaria, dichiarata incompatibile dalla decisione della Commissione in causa, era stata in particolare motivata dalle specificità della situazione del ricorrente. Tale situazione particolare era stata oggetto non soltanto di osservazioni scritte da parte del governo tedesco e della società controllante del ricorrente, ma anche di discussioni approfondite tra detto governo e la Commissione. Inoltre, il governo tedesco aveva proposto alla Commissione di applicare la disposizione contestata soltanto al ricorrente e di notificare individualmente tutti gli eventuali altri casi di applicazione di detta disposizione. La Commissione aveva esaminato, nella sua decisione, detta proposta e indicato i motivi per i quali essa non poteva essere accolta.

38      Orbene, nella fattispecie, la ricorrente non ha fornito alcun elemento idoneo a dimostrare l’esistenza di una situazione particolare che sia stata oggetto di discussioni approfondite tra il governo spagnolo e la Commissione. Peraltro, non sussiste alcun dubbio che l’adozione del regime contestato non è stata motivata in considerazione della sua asserita specifica situazione. Nemmeno il fatto che l’acquisizione della Scottish Power da parte della ricorrente sia menzionata al secondo punto della decisione impugnata significa che la sua specifica situazione sia stata presa in considerazione, in quanto tale menzione è a scopo di pura illustrazione.

39      La ricorrente sostiene, in secondo luogo, che l’esclusione delle operazioni anteriori al 21 dicembre 2007 dall’ambito di applicazione dell’obbligo di recupero in forza del principio di tutela del legittimo affidamento da una parte non è definitiva, a causa del ricorso proposto dalla Deutsche Telekom nella causa T‑207/10 avverso tale parte del dispositivo della decisione impugnata e, dall’altra, che non si impone ai giudici nazionali aditi per pronunciarsi su ricorsi proposti dai suoi concorrenti.

40      Come la Commissione osserva giustamente, con tale argomentazione la ricorrente confonde la condizione di ricevibilità consistente nell’incidenza individuale con quella dell’interesse ad agire. Infatti, se è vero che l’interesse ad agire può essere accertato segnatamente grazie ad azioni intentate dinanzi al giudice nazionale successivamente alla proposizione del ricorso dinanzi al giudice dell’Unione (sentenza del Tribunale del 22 ottobre 2008, TV 2/Danmark e a./Commissione, T‑309/04, T‑317/04, T‑329/04 e T‑336/04, Racc. pag. II‑2935, punti 78-82), l’incidenza individuale nei confronti di una persona fisica o giuridica si valuta il giorno della proposizione del ricorso e dipende soltanto dalla decisione impugnata. Quindi, una persona interessata individualmente da una decisione che dichiara un aiuto incompatibile con il mercato comune e che ne ingiunge il recupero rimane tale anche se successivamente risulta che il rimborso non le verrà richiesto (v., in tal senso, sentenza Comitato «Venezia vuole vivere» e a./Commissione, cit., punto 56, e conclusioni dell’avvocato generale Trstenjak relative a questa sentenza, Racc. pag. I‑4727, paragrafi 81 e 82).

41      Inoltre, occorre ricordare che, per essere individualmente interessato dall’atto impugnato, il ricorrente deve dimostrare la sua appartenenza ad una cerchia ristretta, cioè ad un gruppo che non può più essere ampliato successivamente all’adozione dell’atto impugnato (v., in tal senso, sentenze della Corte del 26 giugno 1990, Sofrimport/Commissione, C‑152/88, Racc. pag. I‑2477, punto 11, e del 22 giugno 2006, Belgio e Forum 187/Commissione, C‑182/03 e C‑217/03, Racc. pag. I‑5479, punto 63).

42      Ne deriva che, nella fattispecie, l’eventuale annullamento dell’articolo 1, paragrafo 2, della decisione impugnata da parte del Tribunale e il conseguente recupero degli aiuti controversi presso la ricorrente come le azioni proposte dinanzi al giudice nazionale, peraltro puramente ipotetiche in quanto la ricorrente ha ammesso in risposta a quesiti scritti del Tribunale ed all’udienza che non era stato proposto alcun ricorso dinanzi a nessun giudice nazionale, non consentono di ritenere che essa sia individualmente interessata.

43      Peraltro, nei limiti in cui la ricorrente si basa sul ricorso presentato nella causa T‑207/10 per sostenere che non consentirle di impugnare la parte del dispositivo della decisione in esame che è ad essa sfavorevole, pur ammettendo la ricevibilità di detto ricorso avverso quella parte del dispositivo della decisione impugnata che le è favorevole, equivale a privarla di una tutela giurisdizionale effettiva, occorre ricordare che l’Unione è un’unione di diritto le cui istituzioni sono soggette al controllo della conformità dei loro atti col Trattato e coi principi generali di diritto, di cui fanno parte i diritti fondamentali. Pertanto, i singoli devono poter beneficiare di una tutela giurisdizionale effettiva dei diritti loro riconosciuti dall’ordinamento giuridico dell’Unione. Tuttavia, nella fattispecie, la ricorrente non è assolutamente privata di ogni effettiva tutela giurisdizionale. Infatti, anche se il presente ricorso è dichiarato irricevibile, nulla osta a che essa proponga al giudice nazionale, nell’ambito delle controversie sottoposte a quest’ultimo delle quali essa asserisce l’esistenza, in cui verrebbero sollevati motivi idonei a mettere in discussione l’insussistenza dell’obbligo di recupero in forza della decisione impugnata, di procedere ad un rinvio pregiudiziale a norma dell’articolo 267 TFUE, al fine di porre in causa la validità della decisione impugnata nella misura in cui constata l’incompatibilità del regime contestato (v., in tal senso, sentenza del Tribunale del 24 marzo 2011, Freistaat Sachsen e a./Commissione, T‑443/08 e T‑455/08, Racc. pag. II‑1311, punto 55, e giurisprudenza ivi citata).

44      Da quanto precede risulta che la ricorrente non è individualmente interessata dalla decisione impugnata.

45      La ricorrente afferma in subordine di non essere tenuta a dimostrare di essere individualmente interessata dalla decisione impugnata in forza dell’ultima parte di frase dell’articolo 263, quarto comma, TFUE. Infatti, la decisione impugnata costituirebbe un atto regolamentare che la riguarda direttamente e che non contempla misure di esecuzione.

46      Nella fattispecie, la decisione impugnata non può essere qualificata come atto che non contempla misure di esecuzione. Infatti, l’articolo 6, paragrafo 2, della decisione impugnata menziona l’esistenza di «misure nazionali adottate per l’attuazione [di essa] fino al recupero integrale dell’aiuto concesso nell’ambito del regime [contestato]». L’esistenza stessa di dette misure di recupero, che costituiscono misure di esecuzione, giustifica il fatto che la decisione impugnata sia considerata come atto che contempla misure di esecuzione. Tali misure, infatti, potranno essere contestate dinanzi al giudice nazionale dai loro destinatari.

47      Del resto, tali misure potranno anche eventualmente essere contestate dalla ricorrente nell’ipotesi in cui, come essa asserisce (v. il precedente punto 39), l’obbligo di recupero fosse attuato nei suoi confronti. Inoltre, come la Commissione ha osservato all’udienza, le misure di esecuzione della decisione impugnata non sono limitate alle dette misure di recupero, ma includono anche tutte le misure dirette ad attuare la decisione di incompatibilità, tra cui in particolare quella consistente nel respingere la domanda di beneficiare del vantaggio fiscale di cui trattasi, rigetto che la ricorrente potrà anche contestare dinanzi al giudice nazionale. Va conseguentemente respinto l’argomento della ricorrente secondo cui la decisione impugnata non contempla, né richiede, misure di esecuzione per poter produrre i suoi effetti, dato che essa impedirebbe automaticamente la prosecuzione dell’applicazione del regime contestato da parte dei beneficiari e del Regno di Spagna.

48      Ne deriva che la decisione impugnata contempla misure di esecuzione e che, quindi, senza che occorra pronunciarsi sulla sua natura d’atto regolamentare, l’argomento presentato in subordine dalla ricorrente, basato sull’ultima parte di frase dell’articolo 263, quarto comma, TFUE, deve essere respinto.

49      Alla luce di tutte le suesposte considerazioni, si deve, pertanto, respingere il ricorso in quanto irricevibile, senza che vi sia bisogno di esaminare il primo motivo di irricevibilità opposto dalla Commissione e vertente sull’assenza di interesse ad agire della ricorrente.

 Sulle spese

50      Ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché la Commissione ne ha fatto domanda, la ricorrente, rimasta soccombente, dev’essere condannata a sopportare, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dalla Commissione.

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Ottava Sezione ampliata)

dichiara e statuisce:

1)      Il ricorso è respinto.

2)      La Iberdrola SA è condannata alle spese.

Truchot

Martins Ribeiro

Wahl

Soldevila Fragoso

 

      Kanninen

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo l’8 marzo 2012.

Firme


** Lingua processuale: lo spagnolo.