Language of document : ECLI:EU:T:2011:27

Causa T‑3/09

Repubblica italiana

contro

Commissione europea

«Aiuti di Stato — Meccanismo difensivo temporaneo per la costruzione navale — Modifica prevista dalle autorità italiane di un regime precedentemente autorizzato dalla Commissione — Decisione che dichiara il regime di aiuti incompatibile con il mercato comune»

Massime della sentenza

1.      Aiuti concessi dagli Stati — Divieto — Deroghe — Categorie di aiuti, definiti mediante regolamento, che possono essere considerati compatibili con il mercato comune

(Artt. 87, n. 3, CE e 88, n. 3, CE)

2.      Aiuti concessi dagli Stati — Progetti di aiuti — Esame da parte della Commissione — Applicazione delle norme di diritto sostanziale vigenti al momento dell’adozione della decisione della Commissione

(Art. 88, n. 3, CE; regolamento del Consiglio n. 659/1999, art. 4)

3.      Aiuti concessi dagli Stati — Decisione della Commissione — Obbligo di diligenza dello Stato membro che concede l’aiuto e del relativo beneficiario quanto alla comunicazione di ogni elemento pertinente

(Art. 88, n. 2, CE)

4.      Aiuti concessi dagli Stati — Esame da parte della Commissione — Assenza di osservazioni da parte degli interessati — Irrilevanza ai fini della validità della decisione della Commissione

(Art. 88, n. 2, CE)

1.      Ai sensi dell’art. 87, n. 3, CE, determinate categorie di aiuti «possono considerarsi compatibili con il mercato comune». Quando un regolamento si basa sull’art. 87, n. 3, CE e definisce gli aiuti che possono considerarsi compatibili con il mercato comune, ciò non significa tuttavia che essi lo siano necessariamente. Spetta infatti alla Commissione verificare, ai sensi dell’art. 88, n. 3, CE, che detti aiuti soddisfino tutte le condizioni per essere compatibili con il mercato comune.

(v. punti 35-37)

2.      Per quanto riguarda l’applicazione nel tempo di una norma giuridica in mancanza di disposizioni transitorie, occorre distinguere le norme in materia di competenza dalle norme di diritto sostanziale. Con riferimento alle norme che disciplinano la competenza delle istituzioni dell’Unione europea, la disposizione che costituisce il fondamento giuridico di un atto e che autorizza l’istituzione dell’Unione ad adottare l’atto in questione deve essere in vigore al momento dell’adozione di quest’ultimo. Quanto alle norme di diritto sostanziale, esse disciplinano a partire dalla loro entrata in vigore tutti gli effetti futuri delle situazioni sorte durante la vigenza della normativa anteriore. Conseguentemente, le norme di diritto sostanziale non si applicano agli effetti determinatisi prima della loro entrata in vigore, a meno che non risultino soddisfatte le condizioni eccezionali per l’applicazione retroattiva.

Quanto agli aiuti notificati e non erogati, nell’ambito del sistema dell’Unione riguardante il controllo degli aiuti di Stato, la data in cui gli effetti dell’aiuto progettato risultano accertati coincide con il momento in cui la Commissione adotta la decisione in merito alla compatibilità di tale aiuto con il mercato comune. Infatti, le norme, i principi e i criteri di valutazione della compatibilità degli aiuti di Stato vigenti nel momento in cui la Commissione adotta la sua decisione, in linea di principio, possono essere considerati più adatti al contesto concorrenziale. Ciò è dovuto al fatto che l’aiuto in questione darebbe luogo a vantaggi o svantaggi reali nel mercato comune non prima della data in cui la Commissione decida o meno di autorizzarlo. Per gli aiuti erogati illegalmente senza previa notifica, invece, si applicano le norme di diritto sostanziale vigenti al momento in cui l’aiuto è stato erogato, dato che i vantaggi e gli svantaggi generati da un aiuto siffatto si sono concretizzati durante il periodo in cui l’aiuto di cui trattasi è stato corrisposto.

Certamente, il fatto che la data che determina le norme di diritto sostanziale applicabili coincida, nel caso di un aiuto notificato e non erogato, con l’adozione, da parte della Commissione, di una decisione che si pronuncia sulla compatibilità del suddetto aiuto fa sì che tale istituzione possa, modulando la durata dell’esame della misura di aiuto notificata, provocare l’applicazione di una norma di diritto sostanziale entrata in vigore successivamente alla notifica della citata misura alla Commissione. A tale riguardo, occorre rilevare che la possibilità per la Commissione di optare per l’applicazione della nuova norma ovvero della vecchia è circoscritta e controbilanciata, da un lato, dal fatto che gli Stati membri dispongono di un potere discrezionale quanto alla data di notifica delle misure di aiuto e, dall’altro, dalla circostanza che l’art. 4 del regolamento n. 659/1999, recante modalità di applicazione dell’articolo 88 CE, invita la Commissione, conformemente al principio di buon andamento dell’amministrazione, ad agire con diligenza.

(v. punti 56-57, 59-61, 64-65)

3.      Quando la Commissione decide di avviare il procedimento previsto dall’art. 88, n. 2, CE, spetta allo Stato membro e al potenziale beneficiario far valere i propri argomenti per dimostrare che il progetto di aiuto corrisponde alle eccezioni previste in applicazione del Trattato, in quanto lo scopo del procedimento di indagine formale è proprio quello di informare la Commissione su tutti gli elementi del caso di specie. Anche se è la Commissione a dover formulare chiaramente i propri dubbi sulla compatibilità dell’aiuto nel momento in cui dà avvio a un procedimento formale al fine di consentire allo Stato membro e agli interessati di replicarvi nel migliore dei modi, resta il fatto che spetta in particolare a chi richiede l’aiuto fugare tali dubbi e dimostrare che il suo progetto di aiuto soddisfa le condizioni per la concessione.

(v. punto 83)

4.      L’art. 88, n. 2, CE, pur imponendo alla Commissione di raccogliere i pareri degli interessati prima di adottare la propria decisione, non le vieta di concludere, in mancanza di tali osservazioni, che un aiuto è incompatibile con il mercato comune. In particolare, non può essere addebitato alla Commissione di non aver tenuto conto di eventuali elementi di fatto o di diritto che potevano esserle presentati nel corso del procedimento amministrativo, ma che non lo sono stati, non avendo la Commissione l’obbligo di esaminare d’ufficio o in via presuntiva quali elementi avrebbero potuto esserle sottoposti.

(v. punto 84)