Sentenza del Tribunale (Seconda Sezione) del 21 marzo 2012 —
Volkswagen / UAMI — Suzuki Motor (SWIFT GTi)
(causa T‑63/09)
«Marchio comunitario — Opposizione — Domanda di marchio comunitario denominativo SWIFT GTi — Marchi internazionale e nazionale anteriori GTI — Impedimenti relativi alla registrazione — Somiglianza dei prodotti — Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 40/94 [divenuto articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009] — Valutazione del rischio di confusione — Rigetto dell’opposizione»
Marchio comunitario — Definizione e acquisizione del marchio comunitario — Impedimenti relativi alla registrazione — Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile registrato per prodotti o servizi identici o simili — Rischio di confusione con il marchio anteriore [Regolamento del Consiglio n. 40/94, art. 8, § 1, b)] (v. punti 40‑42, 117‑118, 127, 131‑135)
Oggetto
| Ricorso proposto contro la decisione della seconda commissione di ricorso dell’UAMI del 9 dicembre 2008 (procedimento R 749/2007‑2), relativa ad un procedimento di opposizione tra la Volkswagen AG e la Suzuki Motor Corp. |
Dispositivo
2) | | La Volkswagen AG è condannata alle spese. |