Language of document : ECLI:EU:T:2010:454

SENTENZA DEL TRIBUNALE (Sezione delle impugnazioni)

27 ottobre 2010


Causa T‑65/09 P


Enzo Reali

contro

Commissione europea

«Impugnazione — Funzione pubblica — Agenti contrattuali — Assunzione — Inquadramento nel grado — Esperienza professionale — Diploma — Equivalenza»

Oggetto: Impugnazione diretta all’annullamento della sentenza del Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea (Seconda Sezione) 11 dicembre 2008, causa F‑136/06, Reali/Commissione (Racc. FP pagg. I‑A‑1‑451 e II‑A‑1‑2495).

Decisione: L’impugnazione è respinta. Il sig. Enzo Reali sopporterà le proprie spese e quelle sostenute dalla Commissione europea nell’ambito della presente causa.

Massime

1.      Ricorso di annullamento — Motivi di ricorso — Incompetenza dell’istituzione da cui promana l’atto impugnato — Esame d’ufficio da parte del giudice

(Art. 263 TFUE)

2.      Funzionari — Agenti contrattuali — Inquadramento

1.      Motivi relativi alla legittimità esterna di un atto o motivi di irricevibilità possono essere sollevati d’ufficio dal giudice, di modo che una contestazione che riguarda la competenza dell’autore dell’atto dev’essere rilevata d’ufficio dal giudice anche nel caso in cui nessuna delle parti gli abbia chiesto di farlo.

(v. punto 43)

Riferimento:

Corte 10 maggio 1960, causa 19/58, Germania/Alta Autorità (Racc. pag. 457, in particolare pag. 476); 13 luglio 2000, causa C‑210/98 P, Salzgitter/Commissione (Racc. pag. I‑5843, punto 56)

2.      Il divieto di discriminazione richiede che fattispecie analoghe non siano trattate in maniera diversa e che fattispecie diverse non siano trattate in maniera uguale, salvo che tale trattamento non sia obiettivamente giustificato.

A questo proposito, relativamente alla fattispecie di un ricorrente che abbia conseguito un diploma di «Laurea» dopo quattro anni di studi, prima dell’introduzione di un nuovo sistema di diplomi a seguito della dichiarazione di Bologna, malgrado la concessione del titolo di «Dottore magistrale» ai titolari di una siffatta «Laurea», alla pari dei titolari di un «Master» conseguito dopo l’introduzione del detto sistema, la situazione di tale ricorrente e quella di una persona che abbia conseguito un siffatto «Master» non possono essere considerate uguali dal momento che le condizioni di conseguimento di tali diplomi, in particolare il tempo necessario al loro conseguimento, sono diverse. Non può quindi validamente ritenersi che, ai fini del suo inquadramento come agente contrattuale, tale ricorrente abbia conseguito due diplomi, una «Laurea» e un «Master», dato che quest’ultimo diploma dev’essere considerato come un anno di esperienza professionale.

(v. punti 62 e 64)

Riferimento:

Tribunale 12 dicembre 2006, causa T‑373/94, Werners/Consiglio e Commissione (Racc. pag. II‑4631, punto 98 e giurisprudenza ivi citata)