Language of document : ECLI:EU:T:2014:867

Causa T‑68/09

Soliver NV

contro

Commissione europea

«Concorrenza – Intese – Mercato europeo del vetro per automobili – Decisione che constata un’infrazione all’articolo 81 CE – Accordi di ripartizione dei mercati e scambi di informazioni commercialmente sensibili – Regolamento (CE) n. 1/2003 – Infrazione unica e continuata – Partecipazione all’infrazione»

Massime – Sentenza del Tribunale (Seconda Sezione) del 10 ottobre 2014

1.      Diritto dell’Unione europea – Principi – Diritti fondamentali – Presunzione d’innocenza – Procedimento in materia di concorrenza – Applicazione – Grado di valore probatorio che devono presentare gli elementi di prova su cui si basa la Commissione

(Art. 81, § 1, CE; Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 48, § 1; regolamento del Consiglio n. 1/2003, art. 2)

2.      Intese – Accordi e pratiche concordate costitutivi di un’unica infrazione – Imprese cui può essere contestata l’infrazione consistente nella partecipazione ad una intesa globale – Criteri – Onere della prova

(Art. 81, § 1, CE)

3.      Intese – Lesione della concorrenza – Criteri di valutazione – Oggetto anticoncorrenziale – Constatazione sufficiente – Comportamento di un’impresa che ha partecipato a determinati contatti di natura anticoncorrenziale ma che non ha partecipato ad alcuna riunione dell’intesa – Circostanze che non consentono di dimostrare la sua partecipazione all’intesa globale (Art. 81, § 1, CE)

4.      Ricorso di annullamento – Sentenza di annullamento – Portata – Annullamento parziale di un atto del diritto dell’Unione – Presupposti – Annullamento, in toto, di una decisione della Commissione che qualifica un’intesa globale come infrazione unica e continuata e che infligge un’ammenda, nonostante la partecipazione dell’impresa ricorrente a determinati contatti di natura anticoncorrenziale – Decisione che non consente alla predetta impresa di comprendere le contestazioni mosse a suo carico in relazione ai predetti contatti, indipendentemente dalla sua partecipazione all’infrazione unica e continuata (Art. 81, § 1, CE; art. 264, comma 1, TFUE)

1.      V. il testo della decisione.

(v. punti 57‑59)

2.      V. il testo della decisione.

(v. punti 60‑65, 101, 105)

3.      V. il testo della decisione.

(v. punto 76)

4.      L’articolo 264, primo comma, TFUE deve essere interpretato nel senso che l’atto oggetto di un ricorso di annullamento deve essere dichiarato nullo e non avvenuto soltanto qualora il ricorso sia fondato. Pertanto, il solo fatto che il Tribunale ritenga fondato un motivo invocato dal ricorrente a sostegno del proprio ricorso di annullamento non gli consente di annullare automaticamente l’atto impugnato in toto. Un annullamento integrale, infatti, non può essere disposto quando risulta del tutto evidente che tale motivo, avendo ad oggetto unicamente un aspetto specifico di quell’atto, è tale da fondare solo un annullamento parziale.

Pertanto, se un’impresa ha preso parte direttamente a uno o più comportamenti anticoncorrenziali che compongono un’infrazione unica e continuata, ma non risulta provato che, tramite il proprio comportamento, essa intendesse contribuire al complesso degli obiettivi comuni perseguiti dagli altri partecipanti all’intesa e che fosse al corrente degli altri comportamenti illeciti previsti o attuati da detti partecipanti nel perseguire i medesimi obiettivi o che potesse ragionevolmente prevederli e fosse pronta ad accettarne il rischio, la Commissione deve limitarsi a imputarle la responsabilità dei soli comportamenti ai quali essa ha partecipato direttamente e dei comportamenti previsti o attuati dagli altri partecipanti nel perseguire obiettivi analoghi a quelli che essa perseguiva e dei quali sia dimostrato che essa era al corrente o che poteva ragionevolmente prevederli ed era pronta ad accettarne il rischio. Ciò non può tuttavia portare a escludere la responsabilità di tale impresa per i comportamenti ai quali è pacifico che essa abbia preso parte o per i quali possa effettivamente essere ritenuta responsabile.

Una siffatta scissione di una decisione della Commissione che qualifichi un’intesa globale come infrazione unica e continuata è però possibile soltanto qualora, da un lato, detta impresa sia stata posta nella condizione, nel corso del procedimento amministrativo, di comprendere che le veniva contestata non soltanto una partecipazione a tale infrazione, ma anche a determinati comportamenti che la componevano e, quindi, di difendersi su tale punto, e qualora, dall’altro, la decisione stessa sia sufficientemente chiara al riguardo.

Ciò non avviene quando la decisione di cui trattasi non qualifica in maniera autonoma i predetti comportamenti come infrazione dell’articolo 101 TFUE, in quanto il giudice dell’Unione non può, in tali circostanze, procedere da sé a una tale qualificazione senza invadere le competenze attribuite alla Commissione dall’articolo 105 TFUE.

(v. punti 108‑113)