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Impugnazione proposta il 14 febbraio 2009 dal sig. Enzo Reali avverso la sentenza del Tribunale della funzione pubblica 11 dicembre 2008, causa F-136/06, Reali/Commissione

(causa T-65/09 P)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Enzo Reali (Firenze) (rappresentante: avv. Pappas)

Altra parte nel procedimento: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni del ricorrente

Annullare la sentenza impugnata e annullare quindi la decisione impugnata dell'autorità che ha il potere di nomina;

condannare la convenuta a sostenere le spese legali.

Motivi e principali argomenti

Con la presente impugnazione, il ricorrente chiede l'annullamento della sentenza pronunciata dal Tribunale della funzione pubblica nella causa F-136/06 1, che respinge l'azione proposta dal ricorrente e diretta ad ottenere l'annullamento della decisione dell'autorità che ha il potere di nomina che lo inquadra in un grado e in uno scatto al momento della sua entrata in servizio presso la Commissione in qualità di agente contrattuale.

A sostegno della sua impugnazione, il ricorrente fa valere quattro motivi.

In primo luogo, egli sostiene che il Tribunale della funzione pubblica ha commesso un errore di diritto decidendo che il motivo attinente all'illegittimità dedotto in primo grado nei confronti di talune disposizioni generali di attuazione fosse irricevibile, dato che non era stato sollevato nella fase del procedimento amministrativo. Secondo il ricorrente, il problema dell'incompetenza della Commissione dovrebbe essere rilevato d'ufficio dal Tribunale. In via subordinata, secondo il ricorrente, anche se il tribunale non era tenuto a trattare d'ufficio tale problema, detto motivo avrebbe dovuto essere considerato ammissibile, in quanto la legittimità dello specifico criterio adottato per il suo inquadramento era già stato contestato nel reclamo originario.

In secondo luogo, il ricorrente sostiene che il Tribunale della funzione pubblica è incorso in un errore di diritto in sede di valutazione dei titoli del ricorrente. A suo avviso, la determinazione del valore giuridico di un diploma deve essere effettuata alla luce della normativa nazionale del Paese in cui è stato ottenuto, poiché tale determinazione è di esclusiva competenza degli Stati membri ed il Tribunale ha distorto la normativa italiana e ne ha arbitrariamente ridotto la portata.

In terzo luogo, secondo il ricorrente, il Tribunale della funzione pubblica ha violato il principio di non discriminazione in sede di valutazione dei titoli del ricorrente, paragonandoli a quelli di una persona in possesso di un diploma di livello inferiore.

In quarto luogo, il ricorrente sostiene che la sentenza impugnata contiene un argomento contraddittorio, in quanto, a suo avviso, il Tribunale della funzione pubblica prende in considerazione la normativa italiana, ma non la applica ai fini della soluzione della controversia.

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1 - Non ancora pubblicata nella Raccolta.