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Ricorso proposto il 18 febbraio 2009 - Soliver/Commissione

(Causa T-68/09)

Lingua processuale: olandese

Parti

Ricorrente: Soliver NV (Roeselare, Belgio) (rappresentanti: H. Gilliams e J Bocken, avvocati)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare l'art. 1 della decisione della Commissione 12 novembre 2008 nel caso COMP/39.125 - Autoglas, nella misura in cui esso stabilisce che la ricorrente ha partecipato all'infrazione in esso constatata nel periodo dal 19 novembre 2001 all'11 marzo 2003;

annullare l'art. 2 della decisione della Commissione 12 novembre 2008 nel caso COMP/39.125 - Autoglas, nella misura in cui esso infligge alla ricorrente un'ammenda di EUR 4.396.000;

in subordine, ridurre sostanzialmente l'ammenda inflitta alla ricorrente;

in ogni caso, condannare la convenuta alle spese del procedimento.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del suo ricorso la ricorrente invoca in primo luogo una violazione degli artt. 81 CE e 53 SEE, ossia dell'obbligo di motivazione, nonché una valutazione manifestamente errata dei fatti. La ricorrente fa valere che la Decisione impugnata sostiene ingiustamente che la ricorrente, nel periodo tra il 19 novembre 2001 e l'11 marzo 2003, avrebbe partecipato alla violazione constatata nell'art. 1 della Decisione impugnata.

In secondo luogo, la ricorrente sostiene che il valore delle vendite utilizzato dalla Commissione non è motivato, non è compatibile con gli Orientamenti sulle ammende, non consente alla ricorrente di difendersi adeguatamente, viola la presunzione di innocenza e il principio di uguaglianza.

In terzo luogo, la ricorrente adduce una violazione del principio di uguaglianza, del principio di proporzionalità, degli Orientamenti sulle ammende, e dell'obbligo di motivazione. A giudizio della ricorrente, la Commissione, ai fini del calcolo dell'importo di base dell'ammenda della ricorrente, si fonda su una percentuale eccessivamente alta del valore delle vendite.

In quarto luogo, la ricorrente fa valere una violazione del principio di proporzionalità e del principio di uguaglianza e una valutazione manifestamente errata dei fatti, in quanto la Commissione moltiplica il valore delle vendite della ricorrente con il numero degli anni in cui la ricorrente avrebbe partecipato alla violazione constatata all'art. 1 della Decisione.

In quinto luogo, la ricorrente fa valere una violazione del divieto di retroattività. A suo giudizio, la Commissione applica gli Orientamenti sulle ammende 20061 ad un'asserita violazione già cessata prima dell'adozione di siffatti Orientamenti.

In sesto luogo, la ricorrente fa valere una violazione del principio di uguaglianza e del principio di proporzionalità, ed una valutazione manifestamente errata dei fatti, in quanto la Commissione aumenta l'importo di base dell'ammenda inflitta alla ricorrente con un ulteriore importo pari al 16% del valore delle vendite.

In settimo luogo, la ricorrente adduce una violazione dell'art. 81 CE e degli Orientamenti sulle ammende, in quanto la Commssione, ai fini del calcolo dell'ammenda della ricorrente, rifiuta di tenere conto di diverse circostanze attenuanti a favore della ricorrente.

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1 - Orientamenti per il calcolo delle ammende inflitte in applicazione dell'articolo 23, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 1/2003 (Testo rilevante ai fini del SEE) (GU 2006 C 210, pag. 2).