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Ricorso proposto il 21 marzo 2023 – Commissione europea / Repubblica di Malta

(Causa C-181/23)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: C. Ladenburger, E. Montaguti, J. Tomkin, agenti)

Convenuta: Repubblica di Malta

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

dichiarare che, istituendo e attuando un programma interistituzionale, come quello relativo all’acquisizione della cittadinanza maltese per naturalizzazione per servizi eccezionali tramite investimento diretto, sulla base dell’articolo 10, paragrafo 9, del Maltese Citizenship Act (legge maltese sulla cittadinanza), come modificato dal Maltese Citizenship (Amendment No. 2) Act, 2020 (legge maltese sulla cittadinanza (modifica n. 2) del 2020), e i Granting of citizenship for Exceptional Services Regulations, 2020 (regolamento in materia di concessione di cittadinanza per servizi eccezionali del 2020), che concede la naturalizzazione in assenza di un vincolo effettivo dei ricorrenti con il paese, in cambio di pagamenti o investimenti predeterminati, la Repubblica di Malta è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti ai sensi dell’articolo 20 TFUE e dell’articolo 4, paragrafo 3, TUE;

condannare la Repubblica di Malta alle spese.

Motivi e principali argomenti

In seguito a una modifica del Maltese Citizenship Act (legge maltese sulla cittadinanza) nel novembre del 2013, Malta ha introdotto il suo primo programma di cittadinanza per investitori nel 2014.

Il regime del 2014 è stato successivamente sostituito nel 2020 dal programma «Maltese Citizenship by Naturalisation for Exceptional Services by Direct Investment» (cittadinanza maltese per naturalizzazione per servizi eccezionali tramite investimento diretto»). Il nuovo regime è stato istituito dalla legge maltese sulla cittadinanza (modifica n. 2) del 2020 e dal regolamento in materia di concessione della cittadinanza per servizi eccezionali del 2020.

Il diritto dell’Unione vieta i regimi di acquisizione della cittadinanza per investitori che permettono la concessione sistematica della cittadinanza di uno Stato membro in cambio di pagamenti o investimenti predeterminati in assenza del requisito di un vincolo effettivo tra lo Stato e gli individui in questione.

La Commissione considera che il regime di acquisizione della cittadinanza maltese per naturalizzazione per servizi eccezionali tramite investimento diretto del 2020 costituisce un regime illecito di acquisizione della cittadinanza per investitori. Istituendo e mantenendo tale regime, Malta pregiudica e mina l’essenza e l’integrità della cittadinanza dell’Unione in violazione dell’articolo 20 TFUE e disattendendo il principio di leale cooperazione sancito dall’articolo 4, paragrafo 3, TUE.

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