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Ordinanza della Corte (Sesta Sezione) del 12 gennaio 2017 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Kúria - Ungheria) – Magyar Villamos Művek Zrt. / Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatóság

(Causa C-28/16) 1

(Rinvio pregiudiziale – Articolo 99 del regolamento di procedura della Corte – Imposta sul valore aggiunto – Direttiva 2006/112/CE – Articoli 2, 9, 26, 167, 168 e 173 – Detrazione dall’imposta versata a monte – Soggetto passivo che svolge al contempo attività economiche e attività non economiche – Società holding che presta servizi a titolo gratuito alle sue controllate)

Lingua processuale: l’ungherese

Giudice del rinvio

Kúria

Parti nel procedimento principale

Ricorrente: Magyar Villamos Művek Zrt.

Resistente: Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatóság

Dispositivo

Gli articoli 2, 9, 26, 167, 168 e 173 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, devono essere interpretati nel senso che, poiché l’ingerenza di una società holding, come quella di cui al procedimento principale, nella gestione delle sue controllate non costituisce, qualora essa non abbia fatturato a queste ultime né il prezzo dei servizi che ha acquistato nell’interesse di tutto il gruppo di società o di alcune delle sue controllate né la relativa imposta sul valore aggiunto, un’«attività economica» ai sensi di tale direttiva, una siffatta società holding non può beneficiare del diritto di detrarre l’imposta sul valore aggiunto versata a monte per detti servizi acquistati, nei limiti in cui essi siano relativi a operazioni che non rientrano nell’ambito di applicazione di tale direttiva.

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1 GU C 156 del 2.5.2016.