Language of document : ECLI:EU:C:2017:7

Causa C‑28/16

MVM Magyar Villamos Művek Zrt.

contro

Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatóság

(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Kúria)

«Rinvio pregiudiziale – Articolo 99 del regolamento di procedura della Corte – Imposta sul valore aggiunto – Direttiva 2006/112/CE – Articoli 2, 9, 26, 167, 168 e 173 – Detrazione dall’imposta versata a monte – Soggetto passivo che svolge al contempo attività economiche e attività non economiche – Società holding che presta servizi a titolo gratuito alle sue controllate»

Massime – Ordinanza della Corte (Sesta Sezione) del 12 gennaio 2017

1.        Armonizzazione delle normative fiscali – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto – Attività economiche ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 1, della direttiva 2006/112 – Ingerenza di una holding nella gestione delle società da essa controllate – Inclusione subordinata al compimento di operazioni soggette all’imposta sul valore aggiunto ai sensi dell’articolo 2 della direttiva

(Direttiva del Consiglio 2006/112, artt. 2 e 9, § 1)

2.        Armonizzazione delle normative fiscali – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto – Detrazione dall’imposta versata a monte – Soggetto passivo che svolge al contempo attività economiche e attività non economiche – Società holding che presta servizi a titolo gratuito alle sue controllate – Diritto alla detrazione – Servizi relativi a operazioni che non rientrano nell’ambito di applicazione della direttiva 2006/112 – Esclusione

(Direttiva del Consiglio 2006/112, artt. 2, 9, 26, 167, 168 e 173)

1.      V. il testo della decisione.

(v. punti 31-34)

2.      Gli articoli 2, 9, 26, 167, 168 e 173 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, devono essere interpretati nel senso che, poiché l’ingerenza di una società holding, come quella in questione nel procedimento principale, nella gestione delle sue società controllate, laddove essa non abbia addebitato a queste ultime né i servizi da essa acquistati nell’interesse di tutto il gruppo di società o di alcune sue società controllate né l’imposta sul valore aggiunto corrispondente, non costituisce un’«attività economica» ai sensi di tale direttiva, una società holding siffatta non può beneficiare del diritto alla detrazione dell’IVA assolta a monte per tali servizi acquistati, nei limiti in cui questi ultimi si riferiscono ad operazioni che non rientrano nell’ambito di applicazione di tale direttiva.

(v. punto 48 e dispositivo)